Mar 6

Piovono le PEC di non ammissione alla transazione dal Ministero della Salute, ma non ci arrendiamo, anzi…

Cari amici e frequentatori del sito,
preliminarmente desidero scusarmi con voi per il fatto che il sito fatica ad essere aggiornato come un tempo.
Il motivo è semplice.
Stiamo convogliando tutte le forze nell’ormai annosa “battaglia” con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti e l’attività quotidiana di studio sta sottraendo energie e risorse preziose.
Il Ministero della Salute ha finalmente scoperto le carte e rivelato per facta concludentia la propria intenzione di non transare con nessuno o quasi.
Dopo lo sforzo compiuto per la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio, al Capo dello Stato ed alla Cedu avverso il decreto-moduli del 4 luglio 2012, a partire dal mese di dicembre anche il nostro studio ha cominciato a ricevere le PEC che, al momento in cui scriviamo, sono arrivate al ragguadevole numero di 51, tutte ahimè negative.
Nel termine di venti giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni di non ammissione alla procedura transattiva stiamo formulando le nostre controdeduzioni, ma è prevedibile che – almeno per la maggior parte dei casi – il provvedimento finale sara di conferma del preavviso di rigetto già ricevuto.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione nell’intera operazione transattiva dovrà però essere sottoposto ad un attento vaglio da parte della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile, e ciò almeno sotto due profili.
Sotto un primo profilo va infatti osservato che non siamo stati certamente noi avvocati a voler prolungare sine die la durata delle cause a suon di rinvii.
Sarà bene ricordare che, con propria circolare del 7 maggio 2008, firmata dal Direttore generale Dottor Filippo Palumbo, lo stesso Ministero della Salute invitava l’Avvocatura dello Stato a sensibilizzare gli avvocati dei danneggiati affinchè valutassero “l’opportunità di chiedere in giudizio un congruo rinvio della trattazione delle cause, prospettando ai Giudici incaricati la possibilità di definizione transattiva delle controversie medesime“!!!.
Tale mossa è stata però realizzata tacendo slealmente (per non scomodare espressioni meno eleganti) agli avvocati ed ai danneggiati la circostanza, tutt’altro che marginale, che una volta ricevute le domande di adesione alla procedura transattiva e conosciuto il contenuto dei documenti allegati, l’Amministrazione avrebbe introdotto ulteriori criteri selettivi (prescrizione e spartiacque temporale del 1978) in grado di drasticamente ridurre il numero degli aventi diritto a transare.
Se tali criteri fossero stati esplicitati ab origine le cause sarebbero evidentemente proseguite (difettando un convreto interesse ad un loro rinvio) e, verosimilmente, avrebbe potuto formarsi un più solido background di precedenti giurisprudenziali.
Ma non è tutto. Di per sè la procedura transattiva, indipendentemente dai criteri valutativi introdotti, ha avuto una durata manifestamente eccessiva, con un comportamento Ministeriale che, nella migliore delle ipotesi (volendo cioè sorvolare sul mostruoso ritardo già accumulato in precedenza), è comunque elusivo della sentenza del Tar Lazio del 17 febbraio 2012, che fissava al 17 maggio 2012 il termine ultimo per comunicare agli interessati l’esito della procedura.
Nel momento in cui si tratterà di ricorrere al Tar – ahimè singolarmente – per contestare l’eventuale non ammissione alla transazione (è verosimile che ciò dovrà avvenire considerato che non sarà ancora resa nota la decisione di Tar e Cedu sulla legittimità del decreto-moduli sul quale evidentemente poggiano i provvedimenti di esclusione), il Ministero – in solido con i propri funzionari – dovrà essere chiamato a rispondere delle condotte appena descritte.
Per quanto riguarda invece le cause risarcitorie vere e proprie, quelle già pendenti (e in alcuni casi più volte rinviate proprio in ragione dell’iniziale input ministeriale) e quelle eventualmente da incardinare, lo studio sta attentamente valutando – posizione per posizione – quale sia la strada più opportuna da seguire per il futuro.
Alla luce del contenuto delle numerose Pec sinora ricevute, considerato che il Ministero della Salute, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio di soggetti che avevano introdotto la causa da vivi e che purtroppo erano deceduti prima della presentazione della domanda di accesso alla transazione, sembra tener conto della originaria qualifica di vivente del danneggiato e quindi sembra voler applicare il termine di prescrizione quinquennale in luogo del più lungo termine decennale, ci sembra ad esempio opportuno suggerire agli eredi di soggetti per i quali il decesso sia stato causato dall’aggravarsi della grave infezione contratta, di non attendere oltre e – anche in considerazione degli importi ottenibili con sentenza che, in applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale adottate dal tribunale di Milano e condivise in tutta Italia, sono mediamente superiori a quelli proposti con il decreto 4 luglio 20912 – di proseguire nelle cause già incardinate ovvero di promuoverle ex novo se ancora non l’abbiano fatto.
Altrettando dicasi, ad esempio, con riferimento a quei soggetti, trasfusi occasionali, i quali – avendo un danno biologico significativo (indicativamente superiore al 30-40%) e non avendo problemi di prescrizione, abbiano ragionevoli probabilità di ottenere, anche tenendo conto dell’- ormai acriticamente applicato dai giudici – scomputo dell?indennizzo di cui alla legge 210/1992 dal quantum risarcibile, importi superiori a quelli loro proposti nel decreto-moduli del 4 luglio 2012.
A presto, si spera, con qualche notizia più favorevole

Avv. Simone Lazzarini

Approfondimento pubblicato il 6 Marzo 2013 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. maria 6 Mar 2013 | Rispondi

    Quanto da lei scritto, in questa mail, corrisponde purtroppo a quello che già da tempo succede, e la cosa, anche se non sono entrata nelle transazioni, ma sarò periziata tra qualche mese, mi dispiace molto, in primis, per i miei compagni di lotta, e poi mi preoccupa ,perchè emotrasfusa occasionale nel 1975; anche se ci sono continue sentenze a favore nostro, che danno ragione a chi è stato trasfuso nei primi anni 70′ e molte cause vinte,,mi chiedo, perchè continuare a respingere, queste domande di transazione, per questo cavillo? inoltre non ho capito bene, il riferimento relativo alla legge 210/1992 relativo allo scomputo dell’indennizzo; se per caso volesse portarla a conoscenza, di tutti gli interessati, su F.B. gliene sarei molto grata.
    Cordiali Saluti
    Maria Gangemi

  2. Massimo 7 Mar 2013 | Rispondi

    Gentile Avvocato,
    La prescrizione, gli anta 78, lo scorporo della 210.
    Questo Decreto chi risarcirà???

    • Simone Lazzarini 11 Mar 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Massimo,
      voglio continuare ad essere fiducioso.
      Di per sè il decreto così com’è risarcirà ben pochi, ma rimango convinto che, alla lunga, Tar e Cedu potranno sistemare le cose per molti.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  3. Martina 7 Mar 2013 | Rispondi

    Gentile avvocato, quando parla di prescrizione quinquennale applicata ad un soggetto deceduto prima della presentazione della domanda di transizione,,,parla di un caso specifico??io ritengo di appartenere a questa tipologia di caso ma con il nesso causale a mio favore…secondo lei che criterio useranno??grazie per le preziose risposte

    • Simone Lazzarini 11 Mar 2013 | Rispondi

      Gentile Signora,
      ho preso spunto da un caso specifico per evidenziare come il Ministero – quando la situazione è per sè economicamente favorevole – sembra tener conto della sola situazione esistente al momento in cui la domanda di transazione fu presentata, per cui se la persona ha la sfortuna di essere decuduta dopo il 19 ottobre 2009 c’è il rischio che il Ministero consideri la sua domanda come quella di un soggetto vivente, con tutte le conseguenze del caso su durata del termine prescrizionale e quantum risarcitorio.
      Da quanto mi era stato riferito, invece, nella prima transazione si tenne conto anche delle situazioni sopravvenute… anche questo modo di fare violerebbe l’analogia e la coerenza con la prima operazione transattiva…
      Spero di essere stato chiaro
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  4. salvatore 9 Mar 2013 | Rispondi

    ho la sentenza di primo grado positiva per risarcimento emotrasfusi
    nesso di causa si
    anno contagio 1979
    indennizzo si
    conviene proseguire con la causa oppure con la transazione?
    e se il ministero fa appello? quanto tempo passera’?

    • Simone Lazzarini 11 Mar 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Salvatore,
      per il momento suggerisco, ove possibile, di non abbandonare nessuna delle due strade intraprese
      Quando si tratterà di decidere occorrerà confrontare quanto riconosciutole in sentenza con quanto propostole in base alla transazione
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  5. A.l. 15 Mar 2013 | Rispondi

    Gentile avvocato,
    È possibile conoscere a quale punto il ministero sia arrivato a comunicare le pec?
    Possibile che la procedura termini entro la data del 13 aprile quale giorno per i ricorsi presentati al TAR?
    Cordiali saluti Aldo

  6. Simone Lazzarini 18 Mar 2013 | Rispondi

    Egregio Signor Aldo,
    l’andamento delle notifiche delle pec è piuttosto irregolare, io personalmente ne ho ricevute ad oggi 52 (pari a circa il 20% del totale dei miei assistiti), l’ultima delle quali il 14 marzo u.s. con numero progressivo 2659.
    A meno di improvvise accellerazioni dubito che la procedura di notifica si completi entro la data fissata per la discussione dei ricorsi al TAR il prossimo 10 aprile.
    Volendo vedere in positivo questo riconfermerebbe la bontà della scelta effettuata di proporre ricorso avverso al decreto 4 luglio 2012.
    Molti obiettavano che sarebbe stato inutile in quanto dell’eventuale suo annullamento avrebbero beneficiato tutti i danneggiati indipendentemente dall’aver proposto ricorso.
    Tutto probabilmente vero, in astratto.
    Il problema è però rappresentato dal fatto che, quando si tratterà di proporre eventuale ricorso al TAR avverso l’esclusione definitiva, laddove il decreto-moduli non sarà stato annullato in via definitiva (e cioè con sentenza non più impugnabile), potrebbe essere valutata negativamente (dallo stesso TAR o dalla controparte Ministeriale) la posizione soggettivia di chil non avrà proposto ricorso avverso il provvedimento sulla cui base, in modo del tutto meccanico, il Ministero avrà poi deliberato l’esclusione.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  7. A.l. 18 Mar 2013 | Rispondi

    Grazie x la esauriente risposta, ma ritengo che per la data del 10 aprile l iter invio pec sarà soddisfatto in quanto da inizio anno hanno una media di circa 70-75 pratiche esaminate,saluti Aldo.

  8. A.l. 18 Mar 2013 | Rispondi

    Media giornaliera

  9. A.l. 18 Mar 2013 | Rispondi

    Questo a conferma del ritmo che hanno da inizio anno.

    Due nuovi preavvisi di rigetto sono arrivati oggi allo Studio.
    Le pec riguardano danneggiati thalassemici esclusi per decorso del termine di cui al “famoso” articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto moduli (prescrizione quinquennale dalla data della domanda ex lege 210/92), nonchè in quanto, secondo il Ministero, l’evento trasfusionale non rientrerebbe nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 2 dello stesso decreto.
    I numeri di protocollo dei preavvisi sono: 2772 e 2776

    Avv. Sabrina Cestari

  10. Simone Lazzarini 18 Mar 2013 | Rispondi

    Egregio Signor Aldo,
    grazie a Lei per le informazioni “statistiche”.
    Io ho appena ricevuto una pec di esclusione con numero 2803.
    Se il ritmo è quello da Lei indicato debbo prepararmi ad una vera e propria granuola di pec, altro che pioggia…vedremo di reggere il colpo e di controbattere come sempre con il coltello tra i denti
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  11. Mauro 4 Apr 2013 | Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    come procedono gli arrivi di PEC?
    Ad oggi quanti ne ha ricevute?
    Grazie
    Mauro

    • Simone Lazzarini 5 Apr 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Mauro,
      ad oggi ho ricevuto 53 pec, pari a circa il 20% dei miei assistiti.
      Le PEC sono tutte negative, l’ultima l’ho ricevuta il 18 marzo.
      Ho replicato a tutte, ma ad oggi non ho avuto alcun definitivo riscontro da parte del Ministero della Salute
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  12. giovanna l'arco 6 Giu 2013 | Rispondi

    egr avvocato ho ricevuto, come legale, provvedimento di rigetto per prescrizione quinquennale, il giudizio è stato introdotto dopo 5 anni ed 1 mese dal verbale di riconoscimento della CMO , tuttavia vi era stata una richiesta di risarcimento danni stragiudiziale prima dell’introduzione del giudizio di merito che per il Ministero un vale come atto interruttivo della prescrizione.
    cosa posso fare avverso il provvedimento di rigetto
    saluti

  13. Giuseppe Sasso 22 Mag 2016 | Rispondi

    Egregio Avvocato, mi è stata respinta la domanda di transazione, poiché la causa civile non risultava pendente al 19/01/2010. Ho precisato nel ricorso che la causa iniziata il 14/02/2007 dinanzi al Tribunale di Roma. Ad essa avevo rinunciato al prosieguo in data 9/072008, ma solo dopo aver inviato l’adesione alla transazione con A.R. in data 14/03/2008, ritenendo inutile continuare la causa. Ci sono secondo Lei i motivi per far opposizione al T.A.R. Fiducioso, nel riscontro, nel ringraziarla, distintamente saluto.

    • Studio Lazzarini 23 Mag 2016 | Rispondi

      Egregio Signor Giuseppe,
      ritengo non vi siano purtroppo i presupposti per poter utilmente impugnare la mancata ammissione alla successiva fase di stipula della transazione, considerato che – secondo la normativa di riferimento – proprio la pendenza della lite è necessaria per poter transare.
      Oltretutto la causa non è più pendente non perchè si siano esauriti tutti i gradi di giudizio, ma semplicemente perchè Lei ha autonomamente deciso che non fosse utile proseguire.
      Ritengo quindi azzardata un’eventuale azione innanzi al TAR
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  14. Giuseppe Sasso 23 Mag 2016 | Rispondi

    Egregio Avvocato, in primis, La ringrazio per il riscontro alla mia del 22 c.m., specificando che la mia decisione è stato frutto di quanto asseriva il D.L.n. 159 dell’1/10/2007, vista l’autorizzazione, in base all’art. 83 della legge finanziaria che autorizzava la spesa….per il periodo 2008/2017 per le transazioni da stipulare….ecco, pertanto, la mia del 14/03/2008 che mi impegnava a depositare l’atto di rinuncia al giudizio ex art. 306 C.P.C. sottoscritto anche dal mio legale, ciò che feci, diciamo che avevo anticipato le norme emanate successivamente, il RIDAB n. 4935 del 19/10/2010 non il n.11096 del 15.12.2009 come comunicatomi nella lettera di rigetto. Preciso ,inoltre, che nella stessa lettera il Ministero per gli stessi motivi mi escludeva dall’equa riparazione (causa pendente al 19.01.2010). Ciò è errato,infatti, la sentenza n.25965/2014 della Corte di Cassazione chiarisce che per aderire alla procedura di equa riparazione di cui al D.L. n.90 del 2014 art.27/bis non occorre avere una causa di risarcimento pendente. Nell’attesa di ricevere conferma del rigetto definitivo, alla luce di quanto detto, le chiedo è possibile che almeno mi sia riconosciuta l’equa…ed è comunque il caso di andare al T.A.R. Nel ringraziare anticipatamente, fiducioso del Vs. riscontro, distintamente saluto. Giuseppe Sasso

  15. Giuseppe Sasso 23 Mag 2016 | Rispondi

    Egregio Avvocato, mi scuso se La importuno ancora, preciso che la sentenza del tribunale civile di Roma fu negativa poiché eccepiva la prescrizione quinquennale. La sentenza pubblicata il 14/01/2016 della Corte Europea (par.168 e 169) ha evidenziato che possono aderire all’equa riparazione non solo coloro che hanno causa pendente, ma anche chi abbia una sentenza negativa non più impugnabile. Farò notare questa al Ministero in aggiunta a quanto già espresso in precedenza. Grazie,ma spero capirà che la “cosa” mi rende inquieto. Un suo parere positivo mi risolleverà, spero, da tante preoccupazioni per “opposizione” future per eventuali rigetti. La pratica è stata curata personalmente dal sottoscritto. Cordiali saluti. Giuseppe Sasso.

  16. Studio Lazzarini 23 Mag 2016 | Rispondi

    Egregio Signor Giuseppe,
    da quanto ulteriormente precisatomi evinco che, oltre alla transazione, le è è stato negato l’accesso all’equo ristoro.
    Se così fosse il mio suggerimento è allora quello di valutare, insieme ad un legale, l’opportunità di impugnare tale diniego nel termine di 60 giorni mediante ricorso al TAR ovvero, laddove tale termine fosse già scaduto, entro e non oltre il termine di 120 giorni (sempre decorrenti dalla nata di comunicazione del diniego), mediante ricorso straordinario al capo dello Stato.
    In entrambi i casi ritengo utile la proposizione di una domanda cautelare funzionale ad un sollecito riesame della sua posizione da parte del Ministero della Salute
    Qualora decorressero infruttuosamente tali termini ritengo che la domanda di equo ristoro non potrebbe più essere utilmente recuperata.
    Nel merito della sua posizione ritengo che l’elemento di possibile “debolezza” possa essere rappresentato dal fatto che, se è vero che la cassazione non ritiene necessaria la pendenza della lite al momento dell’accettazione dell’equo ristoro è del pari innegabile che, nel suo caso, non ci sarebbe nulla da rinunciare da parte sua come contropartita, in quanto già al momento della presentazione della domanda di accesso alla transazione la causa non era più pendente da oltre un anno.
    Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  17. Giuseppe Sasso 23 Mag 2016 | Rispondi

    La mia rinuncia, comunque, è stata inviata tempestivamente quando la causa era ancora in corso (14.02.07) e ribadita successivamente alla sentenza negativa (9/07/08) della causa, entro il termine del 19.01.10. La ringrazio di cuore per le preziose “note” comunicatemi. La terrò infornata per i successivi “passaggi”e come eventualmente agire, considerando i suoi preziosi suggerimenti. Cordiali saluti.

Lascia un commento

Cancella tutti i campi