Apr 24

Il conta-pec, ovvero la cronaca in tempo reale del più grande raggiro (per ora) mai orchestrato da un’amministrazione statale

Cari Amici,
mi sembra giusto informare in tempo reale sull’andamento della ormai annosa procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto.
Il presente articolo è “aperto”, nel senso che il contenuto continuerà a cambiare e ad essere aggiornato giorno per giorno, non appena vi saranno notizie meritevoli di essere comunicate.
Dunque ad oggi 24 aprile, a partire dal 6 dicembre 2012, lo studio ha ricevuto notifica di 69 preavvisi di rigetto.
A 53 preavvisi è stato tempestivamente replicato, mentre per le restanti 16 comunicazioni siamo ancora entro il termine di 20 giorni (comunque non perentorio) entro il quale controdedurre.
Siamo comunque ben lontani dal completamento della procedura, considerato che per oltre il 70% delle posizioni in carico allo studio non è ancora pervenuta alcuna comunicazione.
Stiamo “catalogando” i motivi di rigetto sinora ricevuti per poi offrire una panoramica anche sotto tale particolare profilo.
Certamente uno dei dati a mio giudizio più significativi è che l’Amministrazione – diversamente da quanto pareva essere accaduto nel 2003 – non sembra voler tener conto delle modifiche in fatto ed in diritto intervenute dopo l’inizio delle cause e dopo la presentazione delle domande di accesso alla transazione, con ciò ad esempio inducendo molti degli eredi di soggetti deceduti nel corso della procedura transattiva a procedere giudizialmente con la richiesta di risarcimento dei danni iure proprio anzichè attendere un (a questo punto) improbabile epilogo favorevole della procedura.
Si tratta di un comportamento poco logico, che contrasta con la ratio stessa di qualsiasi transazione.
Ad ogni buon conto, in tutte le controdeduzioni già inoltrate è stata preannunziata, insieme con l’impugnazione dell’eventuale esclusione definitiva, anche ogni e più opportuna contestuale azione in sede civile, penale, amministrativa e contabile a carico tanto del MINISTERO DELLA SALUTE quanto dei singoli funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter e ciò tanto in sede nazionale quanto in sede sovranazionale in ragione dell’eccessiva durata della procedura transattiva, dei costi correlati alla procedura medesima, dei connessi ulteriori costi sopportati per tenere in vita il contenzioso e della palese violazione della tutela dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura medesima, compiuta dapprima attraverso i periodici tavoli tecnici e, successivamente, anche attraverso l’emanazione di atti palesemente contra legem come il DM 4 maggio 2012,
Buona giornata a tutti

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 24 Aprile 2013 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Davide 26 Apr 2013 | Rispondi

    Buongiorno Avv.to Lazzarini,

    ma quando si pronuncerà il TAR sul ricorso del 10/04? magari abbiamo ancora un filo di speranza sull’annullamento di questo decreto truffa.

    Grazie

    Saluti

    • Simone Lazzarini 26 Apr 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Davide,
      il TAR non ha un termine perentorio entro il quale decidere, ma secondo me è ragionevole ipotizzare che le sentenze siano depositate al più tardi entro la fine del mese di giugno.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  2. Davide 26 Apr 2013 | Rispondi

    Grazie per la risposta e incrociamo le dita.
    Buon lavoro
    Saluti

  3. dario 29 Apr 2013 | Rispondi

    Il conta-pec, ovvero la cronaca in tempo reale del più grande raggiro (per ora) mai orchestrato da un’amministrazione statale nei confronti dei cittadini ….sante parole..!!!

  4. Massimo 2 Mag 2013 | Rispondi

    il nuovo Ministro della Salute non mi convince per niente…..

  5. nunzio 18 Mag 2013 | Rispondi

    Transazioni: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dei prescritti
    Pubblicato 10 maggio 2013. | Da Alberto Cappellaro.
    Con sentenza n. 2506 del 9 maggio 2013 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, promosso da alcuni danneggiati nei confronti della sentenza del TAR Lazio n. 5178/2012, con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto n. 132/2009 (c.d. Regolamento sulle transazioni), atto con il quale il Ministero della salute, di concerto con quello dell’Economia e Finanze, aveva stabilito i criteri generali di accesso alle transazioni.

    L’art. 2 comma 2 del Regolamento stabilisce che “per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto”.

    Secondo il Consiglio di Stato tale norma è “persino ovvia nel richiamare i principi generali del codice civile in materia di prescrizione”, con la conseguenza che, “in una logica transattiva che presuppone per definizione una res dubia, l’amministrazione non può non valutare preliminarmente se il diritto invocato e/o l’azione proposta siano o meno estinti per intervenuta prescrizione”, essendo “la prescrizione un istituto generale la cui applicazione” nelle transazioni sarebbe “imposta, prima ancora che dal DM qui impugnato, dal Codice civile”.

    A questo punto ciascun danneggiato, alla luce della propria specifica posizione processuale, dovrà valutare con il suo legale se e come impugnare l’eventuale provvedimento definitivo di esclusione dalle transazioni.
    NO COMMENT!!!

  6. Donato Loscalzo 23 Mag 2013 | Rispondi

    Gentilissimo Avvocato Lazzarini

    a nome di tutta la famiglia Loscalzo sentitissime condoglianze. Vicini a lei in questo momento.

  7. anna 18 Lug 2013 | Rispondi

    EG. avvocato che ne pensa della sentenza del TAR riguardo agli ante 78 e ai prescritti anche quelli con sentenza favorevole?Grazie per la risposta.

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