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Anche la Procura generale della Repubblica è favorevole alla rivalutazione ISTAT secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’i.i.s. compositiva dell’assegno ex lege 210/92

In attesa di un ventilato intervento legislativo, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.15894/05, ottenuta dallo scrivente nell’interesse di un’assistita dell’ATDL cominciano ad essere fissate le udienze di discussione di numerosi altri ricorsi che ci riguardano da vicino e che attengono alla nota questione della rivalutabilità o meno secondo il t.i.p. anche della somma corrispondente all’i.i.s. che costituisce notoriamente la parte più consistente dell’assegno bimestrale.
Appare significativo, in attesa delle sentenze, che anche la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione abbia condiviso le argomentazioni che avevamo sviluppato nel ricorso avverso una decisione negativa.
Secondo il Procuratore, il precedente reso dalla Corte “appare condivisibile là dove valorizza, per sostenere la conclusione raggiunta, la perdita dei caratteri originari della indennità integrativa speciale, a seguito del taglio della scala mobile e dunque della conseguente assimilazione di tale voce all’altra, ciò che fa cadere la base argomentativa della decisione della Corte territoriale, incentrata invece sulla natura (a sua volta) dell’indennità integrativa quale strumento di recupero dell’inflazione, ossia sulla inammissibilità di una “duplicazione” di strumenti di mantenimento della costanza dell’emolumento nel tempo; … su queste premesse, la conclusione che può formularsi è quella dell’accoglimento del ricorso in camera di consiglio.”
Vedremo a breve se la Corte di Cassazione manterrà l’orientamento già così chiaramente assunto due anni or sono.