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Importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di ascrivibilità tabellare del danno indennizzabile ex lege 210/1992

Rimandando a settimana prossima la pubblicazione on line di aggiornamenti più dettagliati sulla questione del risarcimento del danno biologico in favore di soggetti irreversibilmente danneggiati da somministrazione di sangue o emoderivati infetti, merita grande attenzione quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro che, con la recentissima sentenza n.10214, depositata il 4 maggio, 2007 (su gentile concessione dell’editore della Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer), ha stabilito che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Ha concluso la Corte affermando che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo
Ciò significa che la giurisprudenza di legittimità ha finalmente chiarito – a beneficio, si spera, di giudici e consulenti tecnici troppo spesso di limitate vedute – che anche la mera positività al virus rappresenta di per sè un danno meritevole di essere indennizzato.
Davvero un bel messaggio per tutti coloro ai quali, con argomentazioni risibili, spesso acriticamente scopiazzate dai manuali più vetusti di medicina legale, era stato negato finora il diritto a vedere il proprio danno ascritto almeno all’ottava categoria della tabella di riferimento ed un invito, soprattutto, a contestare in tutte le sedi (istituzionali, giudiziarie ecc. ecc….) un eventuale iniziale giudizio negativo.
Da parte nostra rimane la consapevolezza che le numerose sentenze favorevoli silenziosamente ottenute negli anni scorsi in favore di danneggiati con quadri clinici sostanzialmente sovrapponibili a quello preso in esame dalla Cassazione – sentenze poi non impugnate dall’Amministrazione – non potevano rappresentare un caso fortuito, ma anticipavano quello che poi, più autorevolmente, i giudici romani hanno ribadito.
Il testo integrale della sentenza