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L’art.33 del decreto legge collegato alla finanziaria 2008 recante “Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette”: un primo commento

Dalla lettura del sito del Governo abbiamo appreso il contenuto della previsione che dovrebbe essere il coronamento dei tavoli tecnici (?) istituiti nei mesi scorsi dal Ministero della Salute per la definizione transattiva dei soggetti danneggiati da somministrazioni di sangue e/o emoderivati infetti.
La norma, testualmente, prevede quanto segue:
Articolo 33 – (Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l’anno 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l’accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.
3. L’ulteriore indennizzo previsto dall’articolo 4 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione normativa, anche ai soggetti emofilici di cui alla medesima legge, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente Commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L’assegno una tantum aggiuntivo previsto dall’articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere, è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge 229 del 2005, e che siano già titolari dell’indennizzo previsto ai sensi della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli “aventi diritto”, su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all’assegno una tantum di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati “aventi diritto”, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Senza avere la presunzione di essere depositari dell’arte di scrivere bene ci permettiamo di muovere alcune osservazioni al testo appena licenziato.
Cominciamo dal titolo, che già contribuisce a confondere le idee. Si parla infatti di disposizioni a favore dei soggetti talassemici. Poi però nel testo della norma si fa riferimento anche a soggetti emofilici (comma 3) e, implicitamente, ai soggetti danneggiati da vaccinazione (commi 4 e 5).
Dunque le previsioni che espressamente riguardano i talassemici sono contenute nei primi due commi.
L’unico punto fermo è rappresentato dall’individuazione di due criteri, l’uno soggettivo, l’altro oggettivo, per accedere alle transazioni.
Quello soggettivo è rappresentato dall’essere affetto da talassemia, quello oggettivo è costituito dall’avere una causa pendente.
Due osservazioni: se si voleva limitare la platea dei beneficiari al gruppo dei politrasfusi meglio sarebbe stato richiamarsi alla definizione già a suo tempo utilizzata dal Ministero della Salute che nel 2004, quando definì il contenzioso con gli emofilici, dichiarò di astenersi, per il momento, dallo stipulare transazioni con soggetti affetti da emopatie ereditarie trasfusione-dipendenti. Con questa definizione verrebbero inclusi senza problemi interpretativi anche i soggetti affetti da microcitemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi ed anemia di Blackfan-Diamond.
Seconda osservazione: qual è il momento che fotografa la pendenza della lite, cioè il non avere una sentenza passata in giudicato?
Premesso infatti che, per causa pendente non può ovviamente intendersi il mero invio di una raccomandata interruttiva della prescrizione, ma l’avere un processo civile in corso, la questione non è di poco momento.
Come si vede, già dall’esame di quelli che dovrebbero essere punti fermi le perplessità non mancano.
Lo scetticismo, se possibile, aumenta quando, leggendo il secondo comma, si apprende che tutto è rinviato ad un emanando (quando?) decreto interministeriale che dovrebbe fissare i criteri per l’accesso alle transazioni.
Premesso che non è dato sapere se lo stanziamento indicato al primo comma sia il primo di una serie di stanziamenti oppure un’erogazione una tantum, si profila un’istruttoria dai tempi tutt’altro che brevi.
Infatti, una volta emanato il decreto, dovranno essere raccolte tutte le domande degli aspiranti beneficiari e dovrà essere verosimilmente stilata una graduatoria con preferenza, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni economiche più disagiate.
Premesso che il nostro ordinamento riconosce il diritto al risarcimento del danno a tutti i cittadini in egual misura (senza arbitrarie distinzioni meritocratiche tra poveri e ricchi) ci si chiede come potrebbero essere raffrontate le infermità.
Certamente, se il legislatore aveva in mente il giudizio delle CMO ai sensi della legge 210/1992 è senz’altro fuori strada in quanto ogni commissione ha differenti metri di valutazione ed i giudizi sono stati resi in tempi differenti.
D’altra parte, vagliare la documentazione medica inviata da centinaia di persone presupporrebbe un notevole rafforzamento dell’organico degli uffici del Ministero onde prevenire un’ulteriore dilatazione dei tempi.
Quanto poi all’ISEE, a tutto concedere sulla sua utilizzabilità come strumento per decidere con chi transare, i criteri ai quali s’ispira non ci paiono idonei a dare una fotografia reale del benessere dei vari aspiranti al risarcimento, favorendo comportamenti elusivi e strumentali (ma su questo ritorneremo più diffusamente in altra occasione).
Nel complesso è evidente che i trasfusi occasionali sono nuovamente ed ingiustificatamente penalizzati dalla mancata loro inclusione in una qualche disposizione che garantisca loro una prospettiva di tutela risarcitoria.
Avevamo allora ragione quando durante i tavoli tecnici, dopo aver presentato gli elenchi dei nostri Assistiti, chiedevamo con forza, come in una normale trattativa contrattuale, di ricevere un qualche atto o documento ufficiale che comprovasse la serietà dell’impegno della controparte istituzionale e sgombrasse il campo dal sospetto di spendere tempo e denaro inutilmente.
Su questo torneremo più diffusamente nei prossimi giorni.
Restando tuttavia al testo attuale del decreto collegato alla Finanziaria, anche i talassemici e, più in generale, i soggetti affetti da emopatie ereditarie trasfusione-dipendenti, sembrano tuttavia vittima di nuove discriminazioni.
Mentre vaccinati ed emofilici sono stati infatti giudicati meritevoli di ristoro indipendentemente dalle loro condizioni economiche ed addirittura anche (i soli emofilici che avevano presentato domanda per accedere alle transazioni entro il termine stabilito dal D.M. 3 novembre 2003) in assenza di ascrivibilità tabellare (!!!), i talassemici saranno verosimilmente tutelati – con uno stanziamento peraltro irrisorio – soltanto se poveri e gravemente danneggiati.
E gli altri?
Gli stessi emofilici che non avevano a suo tempo presentato domanda per accedere alle transazioni sembrerebbero esclusi in quanto i soggetti emofilici di cui alla legge 3 febbraio 2006, n.27, sono soltanto quelli che “ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva“.
Ora, è pur vero che, in materia previdenziale-assistenziale il legislatore, come più volte segnalato anche dalla Corte Costituzionale, può calibrare i propri interventi tenendo conto delle disponibilità di finanza pubblica.
Tuttavia, premesso che, nel caso che occupa, si verte in materia di risarcimento, è del pari innegabile che gli interventi del legislatore debbano rispettare il canone generale di ragionevolezza e non essere scritti “a casaccio” come sembra al comune cittadino.
Speriamo che Governo e Parlamento correggano il tiro in tempo utile.
Il testo del decreto legge collegato alla finanziaria è consultabile alla pagina web:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=36583