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Alcuni spunti di riflessione sulla sentenza n.581/08 della Corte di Cassazione: resta irrisolto il nodo dell’exordium praescriptionis

Abbiamo dato una prima lettura alla tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite e dobbiamo dire che, con riserva di completare l’analisi al termine della lettura delle altre sentenze, quanto stabilito dali giudici di legittimità sul teme della decorrenza della prescrizione (una delle questioni di maggiore interesse) non ci convince del tutto.
Dunque, i principi che vengono in considerazione sono quelli della “conoscibilità del danno” e della “rapportabilità causale“, da valutarsi secondo il duplice parametro della ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, con la conseguenza che “la prescrizione“, si legge a pagina 13, “inizia a decorrere dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.
Muovendo da queste premesse la Cassazione perviene tuttavia ad una conclusione che non ci sembra di poter condividere.
Afferma infatti il Collegio che, “tenuto conto che l’indennizzo è dovuto soltanto in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche“.
Ora, premesso che la spettanza o meno dell’indennizzo è valutazione che non può compiersi ex ante, ma che viene evidentemente fatta “a posteriori”, osservato altresì che il mero “ipotizzare” pare in contrasto con la “rigorosa analisi delle informazioni” alla quale si fa invece riferimento a pag.12, la sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose“, anche ammesso che effettivamente possa dirsi raggiunta dal singolo, nulla dice sulla conoscenza della rapportabilità causale che, nelle premesse, dovrebbe dichiaratamente concorrere all’individuazione del dies a quo.
Detto con parole più semplici, per stessa ammissione della Cassazione (ed in disparte restando le considerazioni sull’imprevedibilità dell’evoluzione futura della malattia), quando Tizio presenta domanda d’indennizzo è a conoscenza di aver contratto il virus, ma non necessariamente che la contrazione di tale virus è imputabile ad un particolare soggetto!!
Come giustificare altrimenti il caso di mancato riconoscimento del nesso causale?
Prima di completare le nostre osservazioni sul punto attendiamo di sapere se la Cassazione, in una delle altre sentenze, abbia preso posizione sulla questione, spesso a torto sottovalutata, della ripartizione dell’onere della prova in tema di prescrizione (punto 11 della relazione n.35 del 21 marzo, 2007).
In sintesi: è sufficiente che l’Amministrazione eccepisca la prescrizione o deve anche spiegarne analiticamente le ragioni (noi ovviamente propendiamo per la seconda ipotesi)?
Sin d’ora possiamo però concludere che, neppure dalla sentenza appena depositata, emerge una regola univoca valida in ogni caso sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Sarà compito (tutt’altro che agevole) dei giudici di merito valutare il caso singolo sulla base della documentazione in atti e del comportamento processuale tenuto delle parti.