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Finalmente le transazioni per tutti i danneggiati dal sangue infetto….. forse

Dopo lunga “gestazione”, finalmente il legislatore ha messo mano all’annosa questione del risarcimento del danno subito dai soggetti irreversibilmente danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.
Infatti, l’art. 2, commi 361-362 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285 (c.d. Legge Finanziaria 2008) ha testualmente stabilito quanto segue:
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
”.
In precedenza l’art. 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 249, aveva stabilito quanto segue:
Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

Evidentemente, le norme contenute nella manovra finanziaria e nel decreto collegato non sono intervenute “a sorpresa”, ma sono il risultato concreto dei “tavoli tecnici” (cui ha preso parte attiva anche lo scrivente legale) istituiti dal Ministero della Salute nella primavera del 2007 per concertare, con le associazioni di malati e con gli avvocati rappresentativi del maggior numero di danneggiati, una via d’uscita rispetto ad un contenzioso (quello relativo al c.d. “danno da contagio”) che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni drammaticamente significative.
Come si apprende dalla lettura del testo dei provvedimenti sopra indicati, le concrete modalità per accedere alle transazioni saranno definite da un decreto, di imminente stesura, che – come preannunziato dalla stessa previsione contenuta nella finanziaria , il Ministero della Salute dovrebbe a breve emanare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Vogliamo sperare che la tecnica di redazione di tale atto sia migliore di quella che aveva ispirato la stesura del decreto attuativo della legge 229/2005 (anche per prevenire sequele di ricorsi al TAR) e che quanto formalmente promesso dal legislatore, per ora una sorta di “scatola vuota”, sia mantenuto indipendentemente dall’esito dell’attesissima (non sempre a ragion veduta) sentenza della Cassazione a SS.UU., che dovrebbe intervenire all’esito della discussione del 20 novembre scorso, ma che non dovrà in alcun modo interferire con gli stipulandi accordi transattivi.
Avremo modo di riparlarne.