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L’incontro del 9 aprile al Ministero della Salute – I^ parte – L’intervento del Dottor Filippo PALUMBO

Cari amici, considerato che già su molti siti sono stati riportati resoconti sintetici della riunione tenutasi lo scorso 9 aprile, ho pensato di fare cosa gradita ai clienti dello studio e, più in generale, a tutti i frequentatori del sito pubblicando un resoconto il più possibile dettagliato ed oggettivo delle quasi cinque ore di riunione tenutasi al Ministero della Salute.
Mi scuso anticipatamente se verranno involontariamente omesse alcune parti e se vi saranno talune imperfezioni lessicali.
Ho appuntato quasi tutto, non vogliatemene se qualcosa è sfuggito.
Buona lettura a tutti, i commenti a dopo.
Cominciamo con la prima parte della riunione.
Nei prossimi giorni pubblicherò la seconda parte, dedicata ai singoli interventi dei partecipanti alla riunione ed alle risposte del Dott. Filippo PALUMBO, Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.
In questa seconda parte, su richiesta dei partecipanti, verranno meglio precisati alcuni concetti esposti in linea generale nella prima parte.

Puntuale alle ore 09:00 ha aperto la seduta l’Onorevole Antonio GAGLIONE il quale ha subito precisato che la riunione non era stata convocata per motivi elettorali, ma perché era giunto il momento di fare un censimento delle pratiche ed era opportuno ascoltare le proposte dei presenti per migliorare il percorso di attuazione di quanto stabilito dalla Legge Finanziaria.
È stata data quindi la parola al Dott. Filippo PALUMBO il quale ha ringraziato tutti della presenza ed ha subito precisato che il gruppo di lavoro interministeriale recentemente costituito (con componenti del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze) non ha ancora concluso le proprie riflessioni, ma a breve elaborerà un primo documento di riferimento.
Anche se, nel corso dell’iter che condurrà alla stipula delle transazioni vi saranno necessariamente momenti formali bilaterali, in questo caso abbiamo ritenuto di procedere unilateralmente.
Il Direttore Generale ha riferito che il gruppo di lavoro ha anzitutto riflettuto sul portato della norma contenuta nella Finanziaria.
Tale norma individua un ambito generale di riferimento allargato, ma al tempo stesso specifico, includendo thalassemici, altre emopatie assimilabili, emofilici, emotrasfusi, vaccinati obbligatori.
L’impegno finanziario, che chiunque ha lavorato a questa tematica non potrà non ritenere cospicuo, sembra in effetti da intendere come scaglionato in più anni.
Nel corso dei lavori preparatori si era parlato di una spalmatura dell’impegno complessivo in dieci anni, ma il testo definitivamente licenziato dalle camere non lo dice espressamente, non prevede cioè un limite generale, ma si limita a fissare la decorrenza dal 2008.
La commissione si è quindi chiesta se la norma contenuta in Finanziaria non abbia addirittura stabilito una sorta di via extragiudiziale permanente.
Questo è vero solo in parte.
Da un lato, infatti, anche tra vent’anni la norma di che trattasi potrà rappresentare un importante punto di riferimento, tuttavia il legislatore ha fatto inequivocabilmente riferimento alla pendenza della causa alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008).
Sempre secondo quanto affermato dal Dottor PALUMBO, quanto sopra non esclude affatto che, in futuro, con apposite modifiche normative, possano accedere alle transazioni anche i soggetti che abbiano promosso azione risarcitoria dopo il 31 dicembre 2007, analogamente a quanto accaduto per la definizione del contenzioso con i soggetti emofilici.
L’operazione in via di definizione, essendo qualificata come “transazione”, rimane comunque un procedimento negoziale che ci impone di passare, per ogni singolo gruppo teorico contemplato dalla norma contenuta in Finanziaria, da un gruppo teorico all’individuazione specifica dei soggetti.
Anche al fine di poter operare la giusta programmazione dell’arco temporale necessario per poter completare i pagamenti, è necessario gestire la fase iniziale con la massima trasparenza.
La situazione odierna è esattamente all’opposto di quella vissuta nel 2003.
Oggi infatti la norma precede l’operazione transattiva e non viceversa.
Occorre pertanto passare dal generale allo specifico e coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati alla transazione, attraverso una fase ricognitiva iniziale, con strumenti operativi trasparenti, della durata di alcuni mesi (non pochissimi).
C’è quindi un problema di ordine dei lavori
.
Daremo – ha proseguito il Dott. PALUMBO – modalità tecniche ed arco temporale congruo.
Questa fase ricognitiva avrà poi un significato ulteriore.
Chi si accrediterà avrà un diritto di priorità
Chi non si accrediterà verrà dopo, ma questo non significa in alcun modo che sarà escluso.
Ma in cosa consisterà, concretamente, questa fase ricognitiva?
Si aprirà una finestra di dialogo attraverso la compilazione di una scheda che, tenendo conto delle priorità indicate dal legislatore (a parità di gravità priorità per le situazioni di disagio economico), conterrà le generalità del danneggiato, la storia giudiziale ed altri elementi significativi.
L’inoltro di tali dati avverrà esclusivamente per via telematica e, verosimilmente, per il tramite dei vari avvocati, confidando che gli stessi possano dotarsi dei necessari strumenti informatici
Questa prima fase durerà almeno tre mesi, ma sarà tutto tempo guadagnato per la gestione delle fasi successive, evitando tutte le complicazioni derivanti dalla gestione del cartaceo e consentendo di monitorare la situazione in tempo reale.
Nel mese successivo alla chiusura della predetta fase ricognitiva saranno definiti gli aspetti economici e procedurali.
In proposito è vero che la norma contenuta nella Finanziaria parla di analogia e coerenza con i criteri adottati nella precedente vicenda transattivi, ma a nostro giudizio, ha precisato il Dott. PALUMBO, ciò significa che l’operazione che andiamo a fare rassomiglierà molto, ma non sarà sovrapponibile con esattezza alla precedente (non sarà la fotocopia del vecchio decreto ministeriale o della lettera attuativa), bensì un’operazione sostanzialmente nuova.