Giu 24

Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.

Approfondimento pubblicato il 24 Giugno 2009 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. caro simone,
    a giorni dovrei inserire anche io, sul mio sito, due righe di commento su questa nuova, ennesima (e assai discutibile) riforma del processo civile.
    vedo che anche tu ritieni, come me, che la competenza in merito alle cause sulla rivalutazione dell’integrità integrativa speciale dovrebbe rimanere al giudice del lavoro.
    non dubito peraltro che la (solita) scarsa chiarezza della norma provocherà un profluvio di eccezioni sul punto: con il risultato di incrementare il contenzioso, quanto meno dal punto di vista dei gradi di giudizio necessari ad arrivare ad una sentenza definitiva.
    a presto e buon lavoro.
    alberto

  2. domenico 15 Lug 2009 | Rispondi

    Vorrei capire una cosa, perchè usare il tasso di inflazione programmata e non il tasso inflazione reale,in quanto il t.i.p. si usa per il futuro e noi invece abbiamo un calcolo da fare al passato
    grazie per la risposta
    Domenico

  3. Quirino Mescia 28 Lug 2009 | Rispondi

    Caro Collega,
    la norma non si applica certamente alle cause in oggetto per quello che tu hai già scritto. Lo dice la Cssazione a SU: “la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali…costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell’oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore…Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest’ultimo nel suo valore originario costituisce l’adempimento parziale di un’obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato intermante pagato nel suo importo totale comprensivo degli accessori in questione…”. E già questo chiude la storia.
    Inoltre il nuovo art. 7 c.p.c. parla di mancato pagamento quindi presuppone già riconosciuto il diritto. Nella causa in oggetto si chiede in primis l’accertamento del diritto alla rivalutazione e, in caso di accertamento positivo, la condanna al pagamento. Ciò che è in discussione è l’an della rivalutazione. Un passaggio della sent. n. 224/09 del Tribunale di Campobasso, risolutivo di un caso identico, spiegando le ragioni per cui ritiene applicabile la prescrizone decennale, chiarisce meglio il concetto “(…) trattandosi di diritto la cui spettanza è controversa ed il cui riconoscimento passa necessariamente attraverso un provvedimento giurisdizionale.”
    Complimenti per la competenza e per il tuo utilissimo sito

  4. emilio 11 Ago 2009 | Rispondi

    gent. avv. le vorrei chiedere una cosa molto importante mi sono sottoposto recentemente a visita di commissione medica per ottenere l’inabità al lavoro per sopraggiunti problemi di salute dopo diciasette anni di servizio la commissione si è cosi espressa
    1)NON INABILE a qualsiasi attività lavorativa.
    2)inidoneo a compiere qualsiasi lavoro proficuo
    se ho capito bene da un lato non sono completamente inabile dall’altro lato non posso compiere nessuna attività lavorativa questo comporta che io lascio il mio lavoro con il mio stipendio da 1.100 euro per ricevere 450,00 euro derivanti dal conteggio degli anni maturati oltre alle patologie che si sono aggiunti negli anni ero gia invalido al 100 per cento vale a dire io cerco di darmi aiuto invece mi danno una mazzata del gener per favore io voglio sapere posso impugnare questa sentenza e se si come fare rispondetemi subito è urgente

  5. emilio 28 Ago 2009 | Rispondi

    Gent. avv. lazz. vorrei sapere di preciso quanti anni ha a disposizione per richiedere la 210 cioè i tempi di prescrizione sono tre cinque dieci o quanti? attendo una sua risposta

  6. Massyno 3 Set 2009 | Rispondi

    Egr. Avv. vorrei sapere il metodo di calcolo per la rivalutazione della indennità integrativa speciale

  7. Giuseppe 6 Nov 2009 | Rispondi

    Una buona notizia: come promesso il Ministero oggi mi ha faxato, per conoscenza, che dal 01 agosto u.s. ai miei assistiti è stata applicata la rivalutazione Istat sull’indennizzo mensile a seguito di sentenza. L’ottava categoria percepirà 697 euro mensile. Giustizia è fatta

  8. bardus dino 20 Nov 2009 | Rispondi

    Gent. avvocato,
    Ho iniziato la causa di lavoro ( rivalutazione,arretrati ecc. indennizzo L.210-92 8^ categoria dal 01-09-1992) il 27-11-07. Tre rinvii,ultima udienza e vincente il 6 febbraio 2009 e notificata l’11 maggio 2009.
    Come tutti coloro che hanno vinto questa causa (credo) il MDS non si è mai presentato.
    Mi viene però il dubbio che oltre che non presentarsi non sente ragione per pagare.

  9. anche io percepisco l’indennizzo in oggetto in quanto operatore sanitario (ferrista di sala operatoria) contaggiato accidentalmente, a tutt’oggi la mia asl di apparteneza corrisponde i ratei con notevole ritardo perchè secondo loro i ratei sono posticipati (spesso anche di due mesi). per quanto concerne gli arretrati della rivalutazione hanno detto che per ora non hanno nessuna comunicazione. ringrazio

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