- Studio Legale Simone Lazzarini - https://www.studiolegalelazzarini.it -

Importanti novità per le cause relative ad interessi e rivalutazione ISTAT dell’indennizzo ex lege 210/92

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – S. O. n. 95, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La norma entrerà in vigore il 4 luglio 2009.
Ai fini d’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche di cui alla legge 210/1992 segnaliamo che la riforma, attraverso la modifica dell’art.7 c.p.c., introduce una nuova ipotesi di competenza funzionale esclusiva del giudice di pace che diventa competente, qualunque ne sia il valore, “Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Pertanto, considerato che l’indennizzo ex lege 210/1992 costituisce indubbiamente una prestazione assistenziale, come più volte ci ha confermato la Corte di Cassazione, dopo il 4 luglio occorrerà rivolgersi al Giudice di Pace – e non più al Giudice del Lavoro – per il recupero degli interessi legali sulle ritardate prestazioni (sui ratei arretrati o sull’assegno una tantum tardivamente erogato).
Più problematico stabilire se si dovrà andare dal Giudice di Pace o ancora al Tribunale del Lavoro per la rivalutazione ISTAT anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ad opinione di chi scrive la predetta rivalutazione non costituisce un accessorio da ritardato pagamento, bensì un elemento interno del capitale (con conseguente permanenza della competenza in capo al giudice del lavoro), tuttavia non escludo che, sulla questione potranno verificarsi “incidenti di percorso”, specie nel caso in cui le Amministrazioni resistenti – evidentemente a puro scopo dilatorio – dovessero iniziare a sollevare eccezioni sul punto.
Staremo a vedere.
Certamente nel dubbio sarebbe opportuno agire prima dell’entrata in vigore della riforma, anche in considerazione della maggiore aleatorietà dei giudizi davanti ai giudici di pace.