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Ancora qualche riflessione sull’incontro del 5 maggio

Senza nutrire alcuna presunzione di assolutezza, a specifica di quanto riferito “a caldo”, mi permetto di fornire una (fra le molte possibili) chiave di lettura della problematica relativa alla prescrizione, sperando di avere indicazioni più precise in occasione dei prossimi incontri e di avere nel frattempo soddisfatto almeno in parte le numerose richieste di chiarimenti pervenute.
Cercando di interpretare il senso delle parole pronunziate dal Dottor Palumbo in ordine alla ritenuta non drammaticità della questione e tenendo conto dell’intenzione dichiarata dal ministero di procedere speditamente nella procedura transattiva delle due l’una:
1. o la prescrizione non rileverà in alcun modo, e allora potranno stipulare atti transattivi tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (ricordiamo che nella transazione del 2003, alla quale si ispira l’attuale procedura potevano transare anche i soggetti che non avevano ancora ottenuto una sentenza favorevole il che significa che teoricamente avrebbero potuto – e potrebbero ora – transare anche soggetti con sentenza negativa non ancora passata in giudicato)
2. o la prescrizione potrebbe rilevare soltanto se di facile ed immediata individuazione (e, diciamo così, di minore contestabilità), ad esempio perché dichiarata da un giudice (soggetto super partes) con una sentenza di primo grado, ancorché non passata in giudicato perché impugnata (potrebbero essere buona parte dei 1313 soggetti per i quali esiste una sentenza favorevole al Ministero, considerato che – statisticamente – le decisioni che hanno escluso, nel merito, le responsabilità Ministeriali rappresentano una netta minoranza rispetto alle pronunce di rigetto per intervenuta prescrizione).
Una diversa soluzione – salvo naturalmente il caso (ovviamente auspicabile) di un incremento delle risorse disponibili che consenta di accontentare tutti gli oltre 7000 danneggiati che abbiano presentato domanda di accesso alla transazione – comporterebbe, almeno a giudizio di chi scrive, un’inevitabile aggravamento della procedura (incompatibile con il rispetto della tempistica prospettata), considerato che, per ogni singola posizione, occorrerebbe indagare non soltanto l’arco temporale intercorso tra la presentazione della domanda d’indennizzo e la notifica dell’atto di citazione o il deposito dell’intervento, ma anche l’esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione, la corretta e tempestiva formulazione dell’eccezione di prescrizione in corso di causa ecc. ecc.
Quanto sopra, inevitabilmente, comporterebbe un accurato esame degli atti di causa (atti di citazione, comparse di risposta, memorie, verbali di causa, ordinanze…), esame effettuabile soltanto da soggetti muniti di adeguate competenze giuridiche, e, con tutta probabilità, produrrebbe un contenzioso parallelo di dimensioni notevoli, in grado potenzialmente di paralizzare l’intera procedura transattiva, in quanto le risorse ministeriali, anziché essere adibite alla chiusura della procedura, sarebbero inevitabilmente occupate, insieme con le varie Avvocature, dalla gestione dei vari giudizi (verosimilmente ricorsi al TAR) prevedibilmente incardinati dai danneggiati esclusi.