Lug 14

La lunga attesa è finita, decreto-moduli sulle transazioni per il risarcimento del danno biologico in favore dei danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma ora che fare?

Dopo lunga ed interminabile attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2012 il decreto ministeriale che definisce i moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.
Il tempo, come al solito, è il mio più grande nemico, tuttavia proverò umilmente – e spero con un linguaggio comprensibile e non “da Azzeccagarbugli” – a svolgere qualche breve riflessione, che vorrete naturalmente prendere non “per oro colato”, ma come mia personale opinione.
Cosa accadrà adesso?
Se, almeno per una volta, il Ministero della Salute rispettasse i tempi che esso stesso aveva dichiarato di voler seguire, ai sensi dell’art.6 del decreto n.132/2009 dovrebbe provvedere – per il tramite della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero – alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre al parere dell’Avvocatura Generale dello stato.
Ciò dovrebbe accadere entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-moduli e cioè entro l’11 settembre p.v., ma considerata la non-perentorietà del termine ed il concomitante periodo feriale, è assai probabile che si andrà ben oltre tale data.
Successivamente è verosimile che il Ministero comunichi ai legali la propria intenzione di transare o non transare con il singolo danneggiato.
Il problema è che, da una prima lettura del decreto-moduli pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (e allegato in formato .pdf in calce al presente articolo) non è dato comprendere con certezza, neppure agli “operatori del diritto” “chi è dentro e chi è fuori” dalla transazione.
Ovviamente, la scarsa comprensione non dipende da chi legge, ma da chi, ancora una volta, ha perso l’occasione di esprimersi in modo chiaro e semplice nei confronti dei cittadini.
Premesso che il Ministero, del tutto illegittimamente (in quanto dopo aver potuto conoscere il contenuto delle domande di accesso alla procedura transattiva), pare aver introdotto causa di esclusione dalla procedura transattiva prima non contemplate (la prescrizione non era un presupposto, ma qualcosa di cui si sarebbe tenuto conto ai fini della stipula), non si comprende ad esempio se i requisiti di cui all’art.5 comma 1 lettere a, b e c, inerenti alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria, debbano sussistere cumulativamente o sia invece sufficiente il verificarsi di anche una soltanto delle condizioni per escludere dall’iter transattivo.
Quali le conseguenze di tale scarsa chiarezza?
Occorrerà prudenzialmente valutare, caso per caso, l’opportunità di un’eventuale impugnativa del decreto nelle parti in cui, con riferimento alla specifica posizione soggettiva, lo stesso precluda – o possa precludere se interpretato in un certo modo – l’accesso alla conclusiva fase di stipula degli atti transattivi con riserva, a seconda dei casi, di abbandonare l’impugnativa in caso di accesso alla transazione ovvero di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione.
Così ad esempio i trasfusi occasionali ante 24 luglio 1978 dovrebbero certamente contestare l’art.5 comma 2 del decreto-moduli (la giurisprudenza di cassazione è certamente dalla loro parte).
Chi ha fatto causa al Ministero della Salute più di cinque anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo (art.5 comma 1 lett. a)), ma ancora non ha ottenuto sentenza, potrebbe doversi del fatto che l’art.5 comma 1 lettera a) non disciplini espressamente i casi di mancata-incompleta-irrituale eccezione di prescrizione da parte del Ministero e/o non contempli espressamente la possibilità di tener conto dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione inoltrati al Ministero e/o ad enti coobbligati con lo stesso in solido in ragione della corresponsabilità per le trasfusioni infette.
Ma ovviamente quanto illustrato non è per nulla esaustivo e rappresentativo di tutte le criticità evidenziate dal decreto.
Oltretutto, nonostante le raccomandazioni del Consiglio di Stato, sembra essere venuta meno l’equiparazione tra soggetti affetti da drepanocitosi e soggetti affetti da talassemia e ancora non è stata recepita nel decreto-moduli la possibilità di transare all’80 o 90 per cento delle somme indicate in sentenza per i soggetti che abbiano riportato giudizi favorevoli con importi superiori a quelli massimi indicati nel decreto 132 del 2009 e tali argomenti potrebbero (legittimamente) essere fonte di ulteriore contenzioso.
Per non parlare della situazione economica descritta nel modulo isee che, nel corso di questi anni, potrebbe essere migliorata o peggiorata…
Si potrebbe opinare che il Ministero non è affatto obbligato a transare con tutti.
Vero, ma come già in più occasioni segnalato da TAR e Consiglio di Stato, nello svolgimento della procedura transattiva, connotata da indubbi profili pubblicistici e regolata dai principi sul procedimento amministrativo, deve certamente comportarsi con correttezza ed imparzialità e quindi, esemplificativamente, se preannunzia di volersi ispirare ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza, lo deve fare in toto (sia sul piano del diritto sostanziale, sia sul piano del diritto processuale) e non limitatamente ai soli profili a sè più favorevoli…
Ma allora come procedere?
Nei limiti del possibile e ferma restando l’autonomia decisionale di ogni singolo avvocato sarebbe certamente auspicabile un sia pur minimo coordinamento nelle eventuali azioni da intraprendere o, almeno, uno scambio di idee e di spunti, sempre proficuo ed istruttivo.
Per quanto riguarda i clienti dello studio, a breve (e comunque verosimilmente entro i primi giorni di agosto, non appena completato il necessario “censimento” delle singole posizioni) gli stessi riceveranno, attraverso il mezzo di comunicazione (posta o mail) in precedenza prescelto, una nota informativa con la quale verrà sommariamente illustrata la propria situazione soggettiva rispetto alla transazione e verranno proposte le eventuali iniziative più opportune a tutela del loro interesse alla stipula degli atti transattivi.
Nella speranza di aver offerto un – sia pur modesto e superficiale – utile contributo alla migliore comprensione delle varie problematiche “sul tappeto”, saluto tutti caramente augurando un buon fine settimana

Avv. Simone LAZZARINI

Decreto 4 maggio 2012 di definizione dei moduli transattivi

Approfondimento pubblicato il 14 Luglio 2012 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Bibo 14 Lug 2012 | Rispondi

    Scusi avvocato, ma allora secondo lei, tutti quelli che hanno sentenza positiva ma che hanno fatto causa dopo i cinque anni e a cui il ministero non ha eccepito la prescrizione, sono dentro o sono fuori?
    Grazie

    • Simone Lazzarini 14 Lug 2012 | Rispondi

      Per conto mio dovrebbero essere dentro o comunque sarebbe illegittimo che il Ministrro non volesse transigere con loro.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  2. gianni 14 Lug 2012 | Rispondi

    Salve avvocato volevo sapere , essendo uscito il decreto ufficiale e si sa chi rientra volevo sapere la mia situazione da talassemico con la prescrizione , e senza ancora una sentenza rientro?? grazie della sua disponibilita.

    • Simone Lazzarini 14 Lug 2012 | Rispondi

      Difficile rispondere, bisognerebbe almeno sapere se e come il Ministero ha sollevato l’eccezione in corso di causa.
      E comunque il suo avvocato saprà senz’altro darle tutti i chiarimenti necessari.
      Cordialità

      Avv. Simone Lazzarini

  3. Roby 14 Lug 2012 | Rispondi

    Genile avvocato,
    in merito alla poca chiarezza interpretativa del Art.5 del decreto appena pubblicato e in articolare a quanto da Lei riportato:
    “…non si comprende ad esempio se i requisiti di cui all’art.5 comma 1 lettere a, b e c, inerenti alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria, debbano sussistere cumulativamente o sia invece sufficiente il verificarsi di anche una soltanto delle condizioni per escludere dall’iter transattivo.”
    Le volevo chiedere:
    Non trova assurdo ipotizzare la necessità di soddisfare “cumulativamente” i tre punti alle lettere a, b e c? Queso non significherebbe che (dovendo rispettare ANCHE il punto b) potrebbero avere accesso alla transazione solo gli eredi di soggetti deceduti e nessuno (prescritto o no) ma tuttora in vita avrebbe accesso?
    Questa considerazione mi porterebbe a ritenere verosimile che la corretta interpretazione debba essere quella secondo la quale per accedere alla transazione debba verificarsi ALMENO UNO dei requisiti ai punti a, b o c…
    Cosa ne pensa di tale considerazione?
    Grazie della sua disponibilità.

  4. il Ministero della Salute ha inventato un nuovo “politichese” , finora ignoto , che sottende una speciale crudeltà nei confronti dei danneggiati … non solo non gli ha dato niente, finora, ma adesso li umilia, componendo una disposizione normativa, che, per vari ed importanti aspetti, appare incomprensibile . . .grazie, Simone, per la tua proposta di riflessione
    avv. marcello stanca

  5. Martina 15 Lug 2012 | Rispondi

    Gentilissimo Avvocato Lazzarini, dopo aver letto la sua riflessione mi sono chiesta come mi devo comportare io, e tantissime altre persone nella mia stessa posizione: io sono un’erede e quindi in “teoria” dovrei rientrare (uso il condizionale perchè d’obbligo) ma a settembre ho un’altra udienza in tribunale….cosa devo fare? posso attendere di transare e proseguire le udienze oppure devo continuare a spostarle e semmai accettare di transare?Grazie buon lavoro

    • Simone Lazzarini 15 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      L’alternativa tra il coltivare la causa ignorando la transazione o proseguire con i rinvii in attesa del perfezionamento degli atti transattivi potrebbe risolversi a mio modesto parere – ovviamente del tutto personale, nel modo che segue:
      Eredi di Talassemici o emofilici deceduti senza nesso: conviene transare
      Eredi di Talassemici o emofilici deceduti con nesso: conviene transare solo se, tra genitori, coniugi o figli il numero degli eredi e inferiore a tre
      Eredi di occasionali deceduti senza nesso: potrebbe essere conveniente transare salvo che il danno subito in vita dal de cui us. Sia stato particolarmente grave e si sia protratto per un lungo arco temporale prima del decesso
      Eredi di occasionali deceduti con nesso: conveniente transare solo se, tra coniuge, genitori e figli l’erede e uno solo.
      Naturalmente, lo ripeto, è soltanto una mia idea legata a considerazioni di carattere generale, come il fatto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere invocato solo se il de cuius viene a mancare a causa dell’aggravarsi della malattia epatica e la circostanza ulteriore che, in caso di decesso del danneggiato, i tribunali solitamente risarciscono il danno da questi subito, in vita, non per l’intero, ma in relazione al periodo in cui e stato malato ( in pratica non c’è più un danno biologico permanente, ma una temporanea). Da ultimo consideri che le tabelle che ormai tutti itribunali applicano prevedono che per il danno da perdita del rapporto parentale gli importi, al netto degli interessi, oscillino per genitori, coniugi e fratelli, tra 150.000 e 300.000 euro circa…
      Spero di averLe offerto qualche spunto di riflessione per orientarLa
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  6. Mario Tateo 15 Lug 2012 | Rispondi

    Mi scusi Avvocato,
    io ho introdotto il giudizio di cognizione per il risarcimento ex lege 210/1992 (di I° grado) nell’ottobre 2010 e comunque nei termini di legge cioè entro 5 anni dal momento in cui mi è stato riconosciuto l’indennizzo e, quindi, il nesso causale. Sono al momento sprovvisto di una sentenza favorevole. Secondo Lei posso chiedere comunque di accedere alla transazione ai sensi del Nuovo Decreto e quindi del suo art. 5? Grazie mille.
    Mario Tateo – Foggia

  7. Mario Tateo 15 Lug 2012 | Rispondi

    Dimenticavo di dirLe che non ho presentato domanda di ammissione alla transazione in base al precedente Decreto del 2009 in quanto all’epoca non avevo ancora ottenuto il riconoscimento del nesso causale dalla Commissione medica e, quindi, non ero stato ancora ammesso a godere dell’indennizzo.
    Volevo capire se il nuovo decreto riapre i termini per la presentazione delle domande. E in caso favorevole dove reperire i moduli? Considerando che tra gli allegati al nuovo Decreto non compaiono?
    Grazie mille. E scusi per il disturbo che ogni tanto le do.
    Mario Tateo – Foggia

    • Simone Lazzarini 15 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Mario,
      Nulla Le impedisce di presentare domanda di transazione anche in carta libera, ma mi pare obiettivamente insuperabile il dato rappresentato dall’articolo 1 comma 1 del decreto 132 del 2009 che parlava espressamente di cause già pendenti al primo gennaio 2008.
      Che poi il limitare la transazione ai soli soggetti che abbiano fatto causa prima del 01.01.2008 e non a tutti sia eticamente corretto..beh questo è altro discorso.
      Si prepari ad una lunga ed onerosa battaglia giudiziaria dalla quale temo potrà forse avere soddisfazione soltanto in sede europea (cedu)
      Auguri e cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  8. Giovy 15 Lug 2012 | Rispondi

    Gentile avv.
    ho letto la risposta per Martina, anche io sono un erede, se non sbaglio nella tabella importi transattivi per le persone talassemiche o emofilici decedute non è richiesto il nesso causale,può spiegarmi.
    Inoltre volevo chiederle siamo 2 eredi abbiamo presentato 2 mod.ISEE diversi tra loro.
    Influenzeranno la divisione eventuale della somma?
    la ringrazio per la disponibiltà.
    Giovy

    • Simone Lazzarini 16 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      il Vostro caso è a mio giudizio uno di quelli per cui, se ammessi, varrebbe certamente la pena transare in quanto se dalla causa emergesse l’assenza di nesso causale con il decesso, gli importi sarebbero straordinariamente più bassi.
      L’ISEE influenzerà solo la tempistica dei pagamenti ed il peso economico delle singole rate
      Cordiali saluti

      avv. Simone LAZZARINI

  9. salvo 16 Lug 2012 | Rispondi

    Carissimi amici di sventura, dopo tanta attesa (più di 2 anni) è stato partorito questo MOSTRO di decreto, ora la palla passa a noi e ai nostri avvocati, abbiamo un’ultima possibilità di dimostrare che vogliamo cambiare e salvare questo Paese, ma non a parola o dietro ad un PC, ma con i fatti… dimostrando di essere una categoria unita, quella dei Danneggiati da sangue ed emoderivati infetti. Tutti indistintamente dovremmo IMPUGNARE questo MOSTRO di decreto e NESSUNO chiedere la transazione, se saremmo capaci di fare ciò allora forse qualcosa in questo Nostro Paese potrebbe CAMBIARE

  10. Alessandro 16 Lug 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avvocato

    Ho fatto causa entro i 5 anni dalla domanda 210 quindi non prescritto
    Ho inviato la documentazione,tramite il mio avvocato, per poter aderire alle transazioni nei tempi richiesti
    Sono in attesa di sentenza in tribunale, 8 gategoria e meno di 40 anni.
    Dovrei avere tutte le carte in regola per transare.
    Con le cifre offerte mi converrebbe trasare, o andando a quantificare il danno, prenderei meno dei 40/50 mila offerti?

    Grazie mille

    • Simone Lazzarini 16 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Alessandro,
      per valutare la convenienza a transare occorrerebbe capire se l’ottava categorie rispecchia le sue reali condizioni di salute oppure invece le sottostima.
      Nel primo caso direi che – ferma restando ogni eventuale iniziativa (che personalmente sto valutando) volta a contestare la disparità di trattamento tra categorie di danneggiati – potrebbe valer la pena accettare l’importo offerto (se possibile in acconto). Nel secondo caso, considerata anche la pressochè certa applicazione giudiziale dello scomputo occorrerebbe capire di quale percentuale di danno biologico potrebbe verosimilmente trattarsi, ma per far questo occorrerebbe interloquire con un medico legale di comprovata esperienza in materia.
      Cordialità

      avv. Simone Lazzarini

      • Etzi 17 Lug 2012 | Rispondi

        Buon giorno Avvocato

        Sono Etzi, alla luce della nostra sentenza positva, è possibile che a causa deii termini di prescrizione di anni 5 stabiliti con questo decreto possiamo venire esclusi dalla transazione ?

        Grazie in anticipo e buona giornata
        Etzi

        • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

          Egregio Signor Etzi,
          a prima vista, nel vostro caso specifico, il vero problema potrebbe non essere la prescrizione ma, invece, l’opportunità o meno di transare con il Ministero, mettendo viceversa in esecuzione la sentenza, ancorchè di primo grado, ma naturalmente avremo modo di approfondire la problematica con la dovuta tranquillità
          Cordiali saluti

          Avv. Simone LAZZARINI

  11. natale 16 Lug 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avv. Lazzarini, vorrei sapere chi ha ugualmente una causa favorevole, è in corso causa di secondo grado, ha ricevuto una somma x entra nella transazione.

  12. la verità 16 Lug 2012 | Rispondi

    E dopo la transazione…?
    Il Ministero si comporterà come si comporta sempre quando perde una causa in Tribunale…
    NON PAGHERA’!
    E non si puo’ nemmeno pignorarlo, perche’ PER LEGGE IL MINISTERO DELLA SALUTE E’ IMPIGNORABILE!

  13. tommy 16 Lug 2012 | Rispondi

    il tempo delle parole ê terminato …Waterloo è alle porte Art. 7

    Spese legali
    1. L’importo da corrispondere a titolo di spese legali e relativi
    accessori e’ pari al 2,5% al netto di IVA e CPA, dell’importo
    riconosciuto a titolo transattivo ed e’ comunque compreso tra un
    minimo di 500 euro e un massimo di 7000 euro per una somma
    complessiva valutata in 38 milioni di euro.
    2. Gli importi di cui al comma 1 sono liquidati in due rate di cui
    la prima e’ corrisposta, fino a un massimo di 3500 euro, unitamente
    all’erogazione della prima rata dell’importo transattivo, mentre la
    seconda rata e’ corrisposta, per gli importi eccedenti la somma di
    3500 euro e fino al massimo di 7000 euro, contestualmente alla
    seconda rata dell’importo transattivo.

  14. Ilenia 17 Lug 2012 | Rispondi

    Buon giorno avvocato, mio fratello è deceduto nell’aprile del 2010 all’ età di 33 anni per epatite c post trasfusionale presa alla nascita, abbiamo scoperta che aveva il virus nel maggio 2007, abbiamo inoltrato domanda di indennizzo quando lui era ancora vivo, se non ricordo male o nel 09-2007 o 09-2008… Gli è stato riconosciuto il nesso causale e ascrivibile nella seconda categoria della tabella b. A novembre 2011 abbiamo ricevuto l’una tantum di 77mila… Ora visto che abbiamo anche inoltrato domanda di risarcimento questo inverno, cosa mi consiglia di fare? Andare avanti o transazione? La ringrazio in anticipo
    Ilenia

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile signora Ilenia,
      se avete avviato la causa quest’inverno non potreste entrare in transazione, considerato che la stessa sembra riguardare i soli soggetti che abbiano fatto causa entro il 31.12.2007.
      Pertanto il mio suggerimento è quello di proseguire nella causa, a maggior ragione se siete eredi di un trasfuso occasionale e se siete almeno due eredi, perchè gli importi della transazione sarebbero comunque verosimilmente inferiori a quelli ottenibili in via giudiziale.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  15. Lello 17 Lug 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avvocato, vorrei sapere se con questo decreto si è finalmente capito che fine faranno circa 1500 tra talassemici e emofilici che hanno cause vinte in tribunale di primo grado e di apello prima del 2008 quando la prescrizione era di 10 anni e quasi nessuno faceva raccomandata di interruzione di prescrizione , e l’avvocatura di stato faceva sempre ricorso per prescrizione. Ora questi danneggiati si ritrovano con cause vinte in tribunale, ma prescritti secondo la lettera A dell’art. 5 del decreto, ( art. 5 per molti poco chiaro). Secondo lei avremo la possibilità di transare o dovremo iniziare a pensare ad un ricorso al TAR.? Spero possa darci una risposta che porti un po di luce e chiarezza sui tanti dubbi che in questi giorni ci affligono la mente. La ringrazio e la saluto.

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Lello,
      premesso che entro fine mese dovremmo incontrarci tra colleghi per ulteriori approfondimenti la mia sensazione è che persone come Lei dovrebbero transare.
      Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del decreto dovrebbe portare a ritenere che, nella peggiore delle ipotesi, quello “sbarramento” dei cinque anni valga per chi ha fatto la domanda ma non ha ancora avuto nessuna sentenza (o una sentenza sfavorevole sulla prescrizione). Mi pare che in questo senso depongano, oltre ai principi generali (se fosse il contrario una sentenza favorevole verrebbe letteralmente “ignorata”) anche , nella premessa del decreto,
      il richiamo all’art.3 del regolamento n.132 del 2009.
      Ciò non toglie che potrebbe essere opportuna la cautelativa impugnazione del decreto-moduli, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso il successivo eventuale provvedimento di esclusione dalla transazione o l’abbandono dell’iniziativa qualora fosse invece ammesso a transare.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  16. luca 17 Lug 2012 | Rispondi

    Salve avvocato, è possibile che la lettera di interruzione della prescrizione non venga considerata? sarei fuori di 45 mesi tenendo conto dell’atto di citazione ma ben ben dentro se fosse possibile far valere la lettera di interruzione

    mi potrebbe dare una dritta? grazie!

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Luca,
      le Sue osservazioni rispecchiano anche le mie perplessità.
      Ed infatti, nell’incertezza su come il Ministero intenderà trattare casi come il Suo stiamo valutando l’opportunità di impugnare il decreto-moduli.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  17. aldo 17 Lug 2012 | Rispondi

    Carissimo avv. credo che a noi eredi:moglie e tre figli rientriamo a pieno titolo per poter transigere per il decesso di mio papà.
    Abbiamo fatto la domanda a transigere tramite il mio avvocato
    entro i termini con tutta la documentazione necessaria ivi compreso il nesso causale,essendo stata inoltrata la domanda entro i 5 anni dall’indennizzo percepito non vi è nesuna prescrizione,a mio parere,ma ho un dubbio e quindi la domanda che cortesemente le rivolgo è:siamo in un contezioso con il ministero della salute a secondo grado di giudizio non ancora svolto,premetto che in primo grado il giudice asseriva che vi era prescrizione,ma naturalmente credo che sia un giudice male informato e pregnato di tanta negligenza nel settore delle prescrizioni,LEI crede che la prima sentenza influenzi il processo ignoto ancora a transigere?vorrei cortesemente una sua opinione .La ringrazio sin d’ora

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Aldo,
      difficile rispondere senza vedere i documenti, comunque è corretta l’interpretazione del giudice se riferita al danno iure ereditario (il danno subito in vita dal papà per il quale voi agite quali eredi), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito in proprio dagli eredi in conseguenza della morte del congiunto.
      Deve capire quali domande sono state formulate nella causa anche perchè, per il danno iure proprio, potrebbe anche non convenire l’eventuale transazione, considerato che le tabelle di milano, ormai aplicate in tutta italia, riconoscono a coniuge e figli del deceduto importi compresi tra 150.000 e 300.000 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  18. natale 17 Lug 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avv. Lazzarini, ho scrito alcuni giorni fa aspetto risposta, vorrei sapere chi ha ugualmente una causa favorevole, è in corso causa di secondo grado, ha ricevuto una somma x entra nella transazione.

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Natale,
      difficile rispondere con così pochi elementi a disposizione.
      Potrei risponderLe affermativamente ma il fatto che Lei abbia già percepito un importo in esecuzione della sentenza di primo grado non significa nulla (le sentenze sonon provvisoriamente esecutive).
      Al di là del problema prescrizione (di cui non mi parla), il rischio che potrebbe esserci è rappresentato dall’eventuale parere negativo che l’Avvocatura dello Stato potrebbe esprimere nel Suo caso qualora la somma offerta in via transattiva fosse significativamente più elevata dell’importo accertato come dovuto nella Sua causa dal Giudice, ma qui è il Suo Avvocato che saprà illustrarLe al meglio la problematica.
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  19. Massimo 17 Lug 2012 | Rispondi

    Salve, ho letto della distinzione tra thalassemia e drepanocitosi , le chiedo, chi è affetto da thalasso-drepanocitosi com’è inquadrato dal decreto?
    Grazie

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Massimo,
      dal mio punto di vista i thalasso-drepanocitici dovrebbero essere inquadrati nei soggetti talassemici, ma sarebbe opportuno, anche su questo punto, che il Ministero fosse più esplicito nelle proprie indicazioni.
      Certo non si capisce perchè, nonostante il parere a suo tempo espresso dal Consiglio di stato, il Ministero non abbia equiparato le due categorie, così creando un ulteriore possibile motivo d’impugnativa rappresentato dalla disparità di trattamento tra talassemici e drepanocitici
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  20. Salvo 17 Lug 2012 | Rispondi

    Avvocato mio padre è morto con l’epatite c fulminate che gli è stata trasmessa da mia madre che anche lei ha il nesso e la categoria ma non percepisce la 210 perchè fuori termini. Quindi di mio padre abbiamo il nesso, la categoria I°, abbiamo gia preso una tantum, siamo inseriti in questa transazione e abbiamo causa in tribunale con a breve il confronto tra i medici legali del tribunale e di parte, siamo tre fratelli e mia madre. Le chiedo gentilmente conviene transare o andare avanti con la causa?
    Grazie gentilissimo.

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Salvo,
      se Suo padre è deceduto a causa di un contagio subito dal coniuge – non vorrei sbagliarmi – ma non avrebbe titolo per transare, non essendosi il danno originato a causa di una trasfusione.
      In ogni caso, essendoci nesso causale con il decesso e vista la numerosità degli eredi credo che varrebbe comunque la pena proseguire con la causa.
      Se infatti avete richiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il Tribunale dovrebbe in teoria fare applicazione delle tabelle milanesi e riconoscere a coniuge e figli, cadauno, importi oscillanti tra 150.000 e 300.000 euro, ma non mi sbilancio oltre non conoscendo il fascicolo di causa.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  21. Etzi 17 Lug 2012 | Rispondi

    Buona sera Avvocato

    sono Etzi, alla luce della nostra sentenza con esito positvo, potrebbe essere possibile venire esclusi dalla transazione considerando i termini di prescrizione di 5 anni citati in questo decreto? grazie in anticipo

    Buona serata, Etzi

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Etzi,
      avremo modo di affrontare con tranquillità la questione, ma a prima vista il vostro caso dovrebbe essere “salvo2 dalla mannaia della prescrizione ponendosi semmai il problema di valutare se accettare la proposta transattiva, quando verrà formulata, o mettere altrimenti in esecuzione la sentenza di primo grado, con tutte le inevitabili implicazioni collegate alle varie impugnazioni incrociate che potrebbero sopravvenire.
      Ci aggiorniamo
      Cordialità

      Avv. Simone LAZZARINI

      • Etzi 18 Lug 2012 | Rispondi

        La ringrazio molto e le auguro una buona giornata

        Etzi

  22. Ilenia 17 Lug 2012 | Rispondi

    Gentile Avv. La ringrazio per avermi dato risposta.
    Si in effetti siamo tre eredi, io, mio padre e mia madre…
    Quindi la legge 210 non c’entra nulla con la domanda di risarcimento?
    Grazie
    Ilenia

    • Simone Lazzarini 17 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      certamente no, si tratta di due cose ben diverse.
      L’indennizzo non esclude il risarcimento e viceversa salva la possibilità per il giudice di scomputare dal risarcimento gli importi eventualmente già percepiti a titolo d’indennizzo.
      Cordaili saluti

      Avv. Simone Lazzarini

      • Ilenia 17 Lug 2012 | Rispondi

        Ho capito, grazie mille per le risposte, sempre gentile.
        Saluti
        Ilenia

  23. carlo 17 Lug 2012 | Rispondi

    Buonasera avvocato, sono uno dei ragazzi della famosa sentenza 581/08 delle sezioni unite che ha cassato la sentenza impugnata rimandandoci ad altra sezione della corte d’appello…secondo lei rientriamo nella transazione avendo la sentenza di primo grado vinta e la sentenza di secondo grado cassata per una parte e avendo fatto richiesta di risarcimento oltre i 5 anni prescrizionali?…grazie

    • Simone Lazzarini 18 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Carlo,
      se non transate voi… a parte gli scherzi la mia sensazione è che, almeno chi ha una sentenza favorevole potrà transare, altrimenti tutto l’impianto dell’operazione transattiva verrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto.
      Ciò non toglie che anche Lei valuti con il legale che l’assiste l’eventuale opportunità di un’impugnazione cautelativa del decreto-moduli o, alternativamente, di un’impugnativa successiva dell’eventuale esclusione dalla transazione unitamente al decreto-moduli, ma questi sono argomenti di carattere squisitamente tecnico.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  24. Salvo 18 Lug 2012 | Rispondi

    Gentilissimo come al solito….

  25. teresa 18 Lug 2012 | Rispondi

    gentile avvocato la mia causa è iniziata nel gennaio 2002,la domanda di indennizzo aprile 1996,il mio legale ha fatto la diffida interruttiva, sono in prescrizione? grazie millle

    • Simone Lazzarini 18 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      il suo caso, non essendo maturata la prescrizione grazie alla lettera interruttiva, rientrerebbe fra quelli per i quali, nell’incertezza su come il Ministero applicherà l’art.5 del decreto-moduli, si potrebbe giustificare un prudenziale ricorso al TAR, con successivi motivi aggiunti avverso l’eventuale esclusione dalla transazione.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  26. Armando 18 Lug 2012 | Rispondi

    Salve egr. Avv., sono un ragazzo di 34 anni, voglio porLe una domanda: mi hanno fatto una trasfusione alla nascita, scopro di avere Hcv cronica quando ne avevo 17, fatto subito causa, rientro nei 5 anni per soli 2 mesi e sono in 6a cat.. Dagli importi delle attuali tabelle (sarebbe gradito sapere l’importo) mi converrebbe transare o andare avanti con la causa?
    La ringrazio anticipatamente per la sue risposte.

    • Simone Lazzarini 18 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio signor Armando,
      per capire se potrebbe essere conveniente proseguire nella causa dovrebbe far valutare ad un medico-legale esperto in materia quale sia l’effettiva percepntuale di danno biologico che le potrebbe essere riconosciuta in corso di causa.
      Da questa base, applicando le tabelle milanesi sul risarcimento del danno biologico, potrebbe capire, con l’aiuto del Suo Avvocato, quanto potrebbe essere l’eventuale risarcimento del danno non patrimoniale permanente, da maggiorare personalizzandolo per tener conto anche del pregiudizio morale.
      Occorrerebbe poi aggiungere, se richiesto e documentato in corso di causa, il danno biologico temporaneo ed il danno patrimoniale.
      Tenga peraltro presente che, dal risarcimento che le potrebbe essere riconosciuto il giudice verosimilmente scomputerebbe gli importi percepiti a titolo d’indennizzo.
      In transazione, se non ha ancora sentenza, l’offerta dovrebbe essere pari a circa centomila euro, considerata la categoria di occasionale, l’epoca del contagio e la categoria.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  27. sonia 18 Lug 2012 | Rispondi

    Gentile avvocato vorrei dirle solo GRAZIE per le risposte che dà a tutti senza badare se siamo suoi clienti o meno ,non è da tutti e questo è uno dei motivi per cui si distingue dagli altri.Buona giornata.

    • jenny 18 Lug 2012 | Rispondi

      Sono assolutamente d’accordo…sei eccezionale Avvocato Lazzarini

  28. giuseppe 18 Lug 2012 | Rispondi

    salve avv io sono un talassemico ho contratto lepatite negli anni 90 nel modulo transattivo i talassemici che hanno la possibilita di transare avranno tutti la stessa cifra o varia in base alla richiesta fatta da l legale al MDS nella causa sirarcitoria cioe se la richiesta e superiore alla cifra tranzata cosa ci sara offerto e se e inferiore cosa ci offriranno spero di essere stato chiaro cordiali saluti ho spedito altre mail ma non sono state inserite nel blog

    • Simone Lazzarini 18 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Giuseppe,
      per i talassemici si tiene conto di quanto contenuto nel decreto e non dell’entità del risarcimento richiesto in corso di causa (talvolta oltretutto le somme richieste in citazione, mi perdoni la franchezza, sono letteralmente “sparate a caso” da qualche collega che probabilmente non “mastica” la materia per – maliziosamente?- alzare il valore della causa, con il risultato immediato di esporre il cliente ad un più elevato contributo unificato da versare allo stato).
      diverso è il caso in cui il danneggiato abbia ottenuto una sentenza con importi superiori a quelli offerti dalla tabella allegata al dm 132/2009.
      Qui il decreto n.132/2009 prevedeva che il Ministero potesse offrire sino all’80% o al 90% degli importi liquidati in sentenza a seconda che la stessa fosse di primo grado o di appello, ma tale previsione non risulta richiamata nel decreto moduli.
      Spero anch’io di essere stato chiaro e le auguro buona serata

      Avv. Simone LAZZARINI

  29. leo 18 Lug 2012 | Rispondi

    gentile avvovato, mi e stato riconosciuto in primo grado un risarcimento del danno relativo alla legge 1992/210 (a seguito mia istanza regolarmente chiesta entro i cinque anni, cosi come prevede ora il decreto). la somma riconosciutami e’ molto inferiore rispetto agli importi indicati nella tabella alla quale appartengo (thalassemici viventi inferiori a 40 anni). ho diritto a ricorrere in appello per avere riconosciuto l’intero importo indicato nella tabella del decreto?

    • Simone Lazzarini 22 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Leo,
      nel giudizio di appello potrà eventualmente ottenere un diverso importo a titolo di risarcimento qualora il giudice ritenga che in primo grado il danno non patrimoniale ed il danno patrimoniale siano stati sottostimati, non certamente perché gi importi previsti in transazione siano differenti in quanto non vi e alcun obbligo da parte del giudice di fare applicazione degli importi che il Ministero ha ipotizzato di dover corrispondere a scopo transattivo.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  30. Riccardo 19 Lug 2012 | Rispondi

    Io, non ho mai postato nulla sul tuo Blog, ma ti leggo continuamente, debbo dire con estrema onesta intellettuale, che le tue informazioni sono molto preziose, rispondi alle domande che ti vengono poste, senza tener conto se sia un Vs cliente, oppure no, questo ti fa onore, è bello sapere che ci sono persone come Lei, mi da un senso di fiducia nel prossimo.
    Nulla, mi sentivo di dire questa cosa e l’ho detta cosi come mi è venuta, grazie infinite.

  31. EGREGIO avv. nel suo studio sono venuto un paio di volte
    e mi ha seguito per avere gli arretrati dell’ adeguamento istat
    in merito a quello che sto leggendo su vari blog io che non ho fatto l’appello per costi troppo elevati del mio legale
    si puo riaprire il caso la mia malattia non eì andata in prescrizione grazie angiolino da brescia

    • Simone Lazzarini 22 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Morganti,
      Mi contatti in privato, vediamo se esce dal cilindro qualcosa, ma certamente il non aver proposto a suo tempo appello avverso la negativa sentenza del giudice di prime cure potrebbe aver irrimediabilmente compromesso ogni residua possibilità.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  32. leomau 19 Lug 2012 | Rispondi

    Buona sera Avvocato, ne decreto cè questo passaggio:Criteri per l’attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera a)
    In attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 comma 1, lettera a) del
    presente decreto, ai fini di tener conto del periodo intercorso tra la data dalla
    quale risulti già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del
    danneggiato e la data di notifica dell’atto di citazione, da parte dei
    danneggiati viventi, si procede come di seguito indicato:
    a) Qualora non siano decorsi più di cinque anni tra la data di
    presentazione della domanda per l’indennizzo e la data di notifica
    dell’atto di citazione di cui alla legge 25.02.1992, n. 210, si tiene conto
    del giudizio di tempestività dell’istanza espresso dalla competente
    Commissione Medico Ospedaliera, o dall’ Ufficio medico legale del
    Ministero della salute o da una sentenza ai sensi della legge 210/92.
    Nei casi in cui la domanda sia stata giudicata intempestiva, il periodo di
    tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci
    anni nei casi di infezioni da HIV si considera aggiunto a quello che
    intercorre tra la data della domanda e la data della notifica dell’atto di
    citazione.
    b) Nei casi in cui non sia stata presentata domanda di indennizzo ai sensi
    della legge 210/1992, ovvero sia in fase di accertamento il
    riconoscimento del diritto all’indennizzo o, infine, nei casi di cui al punto
    a) per i quali, sulla base del verbale della CMO, del parere dell’Ufficio
    medico legale o della sentenza ai sensi della predetta legge, si evidenzi
    che il periodo che intercorre tra la piena conoscenza del danno e la
    domanda di indennizzo è superiore a quello di decadenza, si rimette la
    determinazione del periodo da aggiungere al giudizio dell’Ufficio medico
    legale ai soli fini transattivi.
    12A07647Non si capisce, potrebbe gentilmente Spiegarmi?
    Grazie.

    • Simone Lazzarini 22 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio signor Leo,
      Il tempo e tiranno e mi impedisce di fare un commento analitico alla norma, le posso pero d’ore che, con alcuni dei colleghi più rappresentativi e preparati abbiamo deciso di incontrarci entro la fine di questo mese per un vero e proprio brain storming sl decreto ed anche per decidere, soprattutto in relazione al contenuto dell’art. 5, se e quali iniziative assumere, anche giudiziali
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  33. armando 20 Lug 2012 | Rispondi

    Grazie avv. x la risposta, mi scuso perché non le avevo scritto che ho vinto già la causa, volevo solo sapere una sua opinione sulla mia situazione e quanto il MDS mi potrebbe offrire. Grazie in anticipo per la sua risposta.

    • Simone Lazzarini 22 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Armando,
      Mi spiace non poterle essere più preciso, ma vale il mio suggerimento di verificare con il suo avvocato qual e il suo dano effettivo e poi decidere, una volta che il ministero le avrà formulato una proposta transattiva, valutare se accettare o meno, ma nel frattempo non fare passare in giudicato la sentenza, perché se diventa definitiva perde comunque la possibilità di transfer…
      Spero di essere stato chiaro

      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  34. armando 20 Lug 2012 | Rispondi

    Grazie x le sue risposte, mi scuso perchè ho trascurato di dirle che ho già vinto la causa nel 2006, ed è da allora che aspetto questa transazione. Il mio legale ha mandato la mia documentazione tramite ridab nei termini, ma ancora come tutti si aspetta. Ora, la mia domanda è: qual’è secondo lei la proposta che il MDS mi farà? e se a me conviene accettarla. Da premettere che il mio legale ha depositato la sentenza per permettermi poi di avere due strade, o l’importo della transazione o quello della sentenza, dovrebbe funzionare così? Grazie Avvocato in anticipo per le sue risposte.

    • Simone Lazzarini 22 Lug 2012 | Rispondi

      Grazie dei link, conosco ed apprezzo da anni la collega Sabrina Cestari, molto preparata e sempre misurata nei commenti

      Avv. Simone Lazzarini

  35. aldo 22 Lug 2012 | Rispondi

    egregio,avv,Lazzarini. in merito al decreto,non ho capito se le rate sono 2, oppure 1, che il ministero salute dovrebbe erogare durante quest ‘anno 2012. e gli interessi a decorrere dal 2007 ?…la ringrazio aspetto una sua delucidazione ,,,

    • Simone Lazzarini 23 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio signor Aldo,
      Credo che solo al momento del pagamento conosceremo il peso economico della prima rata e se la stessa includerà già più annualità.
      Credo peraltro che non saranno riconosciuti interessi e che gli stessi saranno accordati al termine dell’operazione transattiva per il solo fatto della rateazione in più annualità, ma non certamente -almenon non e dato intravedere tale disponibilità nel decreto moduli – per effetto del tardivo avvio della transazione rispetto ai tempi ed agli stanziamenti in origine preventivati.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  36. Mario Tateo 22 Lug 2012 | Rispondi

    Gentile Avvocato,
    secondo Lei, in questo periodo di crisi in cui lo Stato ha interesse a contenere le spese (e quindi anche quelle legate ai ns risarcimenti), è pensabile che il Ministero emani un ulteriore Decreto per transarre le cause pendenti escluse dalla prima transazione del decreto appena varato?
    E in caso negativo che possibilità c’è’, nel caso di sentenza favorevole passata in giudicato, recuperare in via esecutiva la somma ottenuta? Leggevo in questo forum che il Ministero è impgnorabile. In base a quale norma? E se si facesse ricorso ad un pignoramento presso terzi. Magari sulla GEMA aggredendo i tributi che lo Stato incassa dai cittadini o da altri suoi debitori?
    Grazie mille.

    • Simone Lazzarini 23 Lug 2012 | Rispondi

      Egregio signor Mario,
      In questo momento economico dubito fortemente che il ministero, al di là di una disponibilità di mera facciata, abbia in programma a breve di transare tutte le cause.
      Per chi ha una sentenza favorevole passata in giudicato lo strumento più efficace per ottenere un pagamento in breve è costituito non dal precetto e dal pignoramento ( che comunque non può riguardare le entrate tributarie) ma dal ricorso per ottemperanza avanti al TAR territorialmente competente il quale potrà nominare un commissario ad acta che si occupi ance del reperimento dei fondi per mettere in esecuzione la sentenza.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

      • Mario Tateo 5 Ago 2012 | Rispondi

        Gentile Avvocato,
        scusi ancora se intervengo ma solo Lei riesce a darmi pregevoli e chiare notizie.
        Dalla lettura dei vari post qui presenti sembrerebbe capire che possono fare domanda transattiva anche coloro che non avevano presentato istanza in base al precedente Decreto a patto che abbiano introdotto il Giudizio di Cognizione entro i 5 anni dalla notifica del Verbale di visita medica che, accertando il nesso di causalità abbia ammesso ai benefici dell’indennizzo ex legge 210/1992 ascrivendo l’istante e il danno patito in una delle 8 fasce tabellari.
        Mi corregga se sbaglio. Ma per me sarebbe fondamentale capire questo poichè (come Le scrissi nei post precedenti) io non ho potuto presentare istanza transattiva in quanto all’entrata in vigore del precedente Decreto ero ancora in attesa di essere chiamato a visita dalla Commissione Medica.
        Oggi invece mi trovo nella condizione di aver ottenuto il riconoscimento del danno e aver introdotto Giudizio di Cognizione pochi mesi dopo la notifica del relativo verbale e di essere in attesa di eventuale sentenza favorevole. In questi termini potrei accedere alla transazione? E nel caso positivo è vero (come sostiene qualcuno) che l’importo che lo Stato riconosce in via transattiva è quello fissato per la fascia di appartenenza e senza tener conto del diverso importo richiesto in via Giudiziale?
        Grazie mille Avvocato e scusi ancora per il continuo disturbo.

        • Simone Lazzarini 6 Ago 2012 | Rispondi

          Egregio signor Mario,
          c’è un “errore” di fondo nel Suo ragionamento, nessuno infatti Le impediva di agire giudizialmente contro il Ministero (o almeno di inoltrare una raccomandata interruttiva della prescrizione) prima di essere chiamato a visita per la legge 210/1992. Detto questo nulla Le impedisce di chiedere a controparte di essere ammesso a una transazione, anche se i paletti originari (causa introdotta entro il 31.12.2007) paiono preludere ad un diniego o più semplicemente ad un mancato riscontro da parte del Ministero della Salute.
          La via che vedo per casi come il Suo è la CEDU, ma la questione andrebbe affrontata in modo molto approfondito.
          Per completezza rilevo che il decreto-moduli, ai fini transattivi, non tiene conto dei diversi importi richiesti o liquidati in via giudiziale, ma che degli stessi potrebbe tenersi conto, in fase di concreta stipula degli atti transattivi, soprattutto ove il controllo dell’Avvocatura dello Stato fosse particolarmente analitico.
          Cordiali saluti

          Avv. Simone LAZZARINI

  37. Sonia 30 Lug 2012 | Rispondi

    Eg. avvocato le chiedo gentilmente di darci notizie in merito all’incontro che si è tenuto il 30 se vorrà naturalmente,almeno avremo le idee .più chiare anche noi.Grazie di tutto.

    • Simone Lazzarini 31 Lug 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      ieri mattina si è riunito a Roma il gruppo di avvocati che abitualmente si relaziona nella mailing list da me creata oltre due anni fa (eravamo in 18) e che si contraddistingue per l’assenza di leadership e per lo spirito di collaborazione reciproco ed il costante scambio di materiale utile per il buon esito dei rispettivi contenziosi.
      Nel pomeriggio c’è stato un momento di confronto con i colleghi dello studio Lana in rappresentanza del coordinamento sangue infetto.
      Debbo dire che l’incontro, dai contenuti squisitamente tecnici, è stato molto utile e concreto, improntato ad un sano pragmatismo.
      Pur nella diversità di opinioni sull’utilità di alcune azioni abbiamo individuato un minimo comune denominatore di iniziative da adottare nell’interesse dei rispettivi assistiti, che ovviamente non rappresentano la totalità dei danneggiati interessati all’operazione transattiva (sicchè non si può evidentemente escludere che altri colleghi, nell’interesse dei propri clienti, legittimamente ritengano di percorrere altre strade).
      In particolare si è deciso di inviare un’articolata richiesta di chiarimenti al Ministero per comprendere se sia poi necessario o meno passare ad azioni più incisive per le quali, tengo a precisare, ci sarebbe tutto il tempo necessario per agire decorso il termine perentorio che concederemo al Ministero per rispondere.
      Per il resto preferisco non sbilanciarmi per evidenti (e spero comprensibili) ragioni di riservatezza, non ritenendo opportuno far conoscere in anticipo (e pubblicamente) alla controparte ministeriale le nostre eventuali prossime mosse
      Per quanto riguarda i miei assistiti gli stessi riceveranno un’articolata informativa entro la prima metà del corrente mese.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  38. Sonia 31 Lug 2012 | Rispondi

    Geazie avvocato per la risposta come al solito non si smentisce mai chiaro,preciso e soprattutto gentile.

  39. Gios 13 Ago 2012 | Rispondi

    Carissimo avvocato, all’inizio di aprile è stata pubblicata la sentenza di Corte di Appello, per la quale noi eredi avevamo proposto transazione con RIDAB al Ministero. Purtroppo, nonostante il Ministero abbia riconosciuto il nesso di causalità della morte di nostra madre (siamo due figli maggiorenni) con HCV+ correlata (1^ ctg), la Corte di appello si è limitata a riconoscere solo il danno jure hereditatis per soli 75.000,00 euro ciascuno ed ha disconosciuto il risarcimento del danno per la morte come danno iure proprio di mia madre, in quanto è stata eccepita dall’Avvocatura la prescrizione del danno, non decennale ma quinquennale, e a far data dalla domanda amministrativa di indennizzo. Preciso però che il termine era stato interrotto all’epoca in quanto chiamammo il Ministero a rispondere del danno innanzi alla Procura di Trento unitamente alla case farmaceutiche. Non abbiamo portato avanti però quel tipo di ricorso. Ora vorremmo sapere, siamo fuori dalla transazione? Dobbiamo subito appellare il Cassazione perchè si ricrei di nuovo lo scopo della transazione? Grazie sentitamente.

    • Simone Lazzarini 3 Set 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      pur non conoscendo gli atti di causa il mio suggerimento è quello, in attesa del completamento della procedura transattiva, di non far passare in giudicato la sentenza di appello.
      Il presupposto per accedere alla transazione è infatti rappresentato dall’avere una causa ancora pendente.
      Rimane in ogni caso da valutare l’orientamento dell’Avvocatura dello Stato che potrebbe in qualche modo consigliare il Ministero di non transare con voi ad importi superiori rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma questo è un problema che non riguarda soltanto voi.
      Ad ogni buon conto sono certo che il Vostro legale saprà consigliarVi al meglio.
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  40. nichi 2 Set 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avv. Lazzarini, ho letto che il 30 luglio ci è stato l’incontro a Roma di alcuni avvocati per discutere come agire su questo decreto, non ho capito bene sono trascorsi un mese è ancora si sa pensando se impugnare sarebbe la cosa giusta. Vorrei sapere se il Ministero ha iniziato a chiamare gli avvocati per la transazione o dobbiamo attendere ancora per altri mesi. Infine vorrei sapere il Ministero comunicherà agli avvocati anche coloro che verranno esclusi? e se fosse così si può ancora impugnare questo decreto o è troppo tardi? In attesa di risposta

    • Simone Lazzarini 3 Set 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Nichi,
      effettivamente abbiamo avuto un incontro tra colleghi per uno scambio di opinioni sulle eventuali iniziative, anche unitarie, da adottare.
      Poi certamente ognuno rimane autonomo nelle proprie decisioni strategiche, dovendo render conto soltanto ai propri assistiti ed informando le associazioni con le quali eventualmente collabora.
      Il Ministero, per quanto riguarda i miei Assistiti, ancora non ha comunicato l’esito della procedura.
      Quando ciò avverrà – e certamente l’informativa riguarderà anche le posizioni escluse – si potrà valutare se impugnare il giudizio negativo, unitamente al decreto, qualora non impugnato in precedenza.
      Va detto tuttavia che l’onere di impugnare immediatamente il decreto (il cui termine è di sei mesi dalla sua pubblicazione se si opti per l’iniziativa alla CEDU oppure di 60 giorni dalla pubblicazione – tenendo però conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre – se si decida di adire il TAR) senza attendere l’eventuale provvedimento di esclusione sembra evidente almeno con riferimento a quelle situazioni per le quali è già sin d’ora chiaro che il Ministero non transerà (ad esempio i trasfusi ante luglio 1978).
      Allo stato attuale non posso aggiungere altro
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  41. vilma romitelli 7 Set 2012 | Rispondi

    gentillissimo avvocato, pur non rientrando nel art. 1 comma 1 del decreto 132 come erede e con lettera di mia madre del 2001 che chiedeva il risarcimento al Ministero, mi sconsiglia di accedere alle transazioni? e come fare? avrei inoltre bisogno di un appuntamento per la richiesta degli interessi legali sull’unatantum, ma credo che Lei sia impegnatissimo, perciò attendo la Sua disponibilità, La ringrazio per la risposta,con ossequi Vilma Romitelli

  42. nichi 17 Set 2012 | Rispondi

    Avv. Lazzarini, il problema oggi è un altro che ormai la dr.ssa Scalera nell’audizione fatta con i rappresentanti dei politrasfusi ha ribadito che ormai saranno esclusi circa 5000 danneggiati dalla prescrizione, ora solo i politici possano cambiare questo decreto. Certamente passeranno ancora mesi o anni per fare un altro decreto, salva esclusi. Io credo l’unica soluzione che bisogna fare delle proposte serie a questi politici prima che scada il mandato 2013, facendo un super indennizzo a lungo termine, senza pretesa in caso di morte per gli eredi o al massimo una tantum di 200 mila euro in caso di morte del danneggiato, ma ripeto un accordo si potrebbe fare senza mettere i paletti, un nuovo decreto per i salva esclusi con un super indennizzo a lungo termine.

    • Simone Lazzarini 22 Set 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Nichi,
      la soluzione politica sarebbe certamente quella preferibile, l’ho sempre sostenuto anche quando molti ci sono inizialmente venuti contro per l’iniziativa della class action.
      Tuttavia – a prescindere dalla situazione economica attuale – occorrerebbe preliminarmente recuperare un minimo di compattezza a livello associativo per poi fare veramente fronte comune.
      In attesa che ciò avvenga noi avvocati non possiamo inseguire l’aria fritta e dobbiamo ricercare soluzioni concrete con gli strumenti di diritto interno ed internazionale a nostra disposizione
      Cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  43. Silvio 28 Set 2012 | Rispondi

    Gentile Avvocato Lazzarini,
    le pongo una domanda in proposito all’ISEE: come va considerato il risarcimento (transazione emofilici) ricevuto anni fa (credo nel 2006) dallo Stato per il danno da Legge 210? Intendo dire: se una parte è ancora in possesso del danneggiato, è da inserire nel calcolo del patrimonio ISEE o – essendo un risarcimento per danno biologico – non va calcolato?
    Grazie infinite

    • Simone Lazzarini 11 Ott 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Silvio,
      a mio parere il risarcimento non fa reddito e quindi non va inserito nell’ISEE
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

      • Silvio 17 Mag 2013 | Rispondi

        Mi scusi per il ritardo…!
        Grazie infinite!

  44. Maria 10 Ott 2012 | Rispondi

    Gent.mo Avv. Lazzarini,
    sono una talassemica non prescritta. Il mio dubbio e’ il seguente: visto che sono nata nel 75 esiste il rischio che il Ministero non mi faccia la proposta transativa? Oppure l’ante 78 riguarda solo gli occasionali? Io trasfondo e continuo a trasfondere dall’eta’ di 5 mesi, quindi come puo’ il Ministero conoscere la data precisa dell’avvenuto contaggio? Grazie per il suo prezioso lavoro!
    Cordiali saluti.

    • Simone Lazzarini 11 Ott 2012 | Rispondi

      Gentile Signora,
      la Sua è una bella domanda.
      Personalmente non credo che casi come il Suo non ricevano una proposta transattiva (ciò implicherebbe un’interpretazione del decreto eccessivamente restrittiva), tuttavia – qualora dalla documentazione in Suo possesso (es. verbale CMO) – risultasse un episodio di epatite acuta non A non B prima del 24 luglio 1978 potrebbe esserci questo rischio teorico e dunque potrebbe essere opportuna la cautelativa impugnazione del decreto
      Noi in studio stiamo passando al setaccio le singole posizioni anche sotto tale peculiare profilo
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  45. DARIO 11 Ott 2012 | Rispondi

    Scusi la domanda cretina.ad oggi il mio avvocato ancora non mi chiamato ne per fare ricorso,ne per dirmi che sono fuori dalla transazione,ne per dirmi che sono dentro.Secondo lei dovrei preoccuparmi e chiamarlo,visto le varie scadenze per i ricorsi,oppure devo stare tranquillo poiche’ se non mi ha chiamato vuol dire che hole carte in regola.????……..e’ una domanda scema…….ma ormai sono appannato.scusi il disturbo.

    • Simone Lazzarini 13 Ott 2012 | Rispondi

      Egregio Signor Dario,
      difficile risponderLe senza conoscere da un lato la Sua situazione processuale e, dall’altro, l’orientamento del Suo Avvocato rispetto al ricorso.
      Se ha – legittimamente – dei dubbi il mio suggerimento è quello di contattarlo per chiedergli chiarimenti
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  46. Maria 11 Ott 2012 | Rispondi

    Grazie per la sua preziosa ed esauriente risposta.
    Cordiali saluti.

  47. Luca 14 Ott 2012 | Rispondi

    Gentile avv. vorrei porle una domanda che in questo periodo sorgerà a molti di noi… visto il nuovo decreto di stabilità, che renderà tassabili irpef le varie pensioni di invalidità e indennizzi di natura risarcitoria, la “nostra 210” rientra tra queste tassabili… la ringrazio anticipatamente per il servizio che ci offre.!!!!

  48. dario 15 Ott 2012 | Rispondi

    grazie avvocato per la risposta……nn ci contavo.sempre gentile lei……ma come fa?????…..un sincero saluto.

  49. copparo andrea 16 Gen 2013 | Rispondi

    buon giorno sono Andrea Copparo padre di un bambino ,Elia che è nato il 27 dic. 2002. a due mesi e 22 giorni ha fatto la vaccinazione obbligatoria, e dopo 8-9 giorni è stato ricoverato per una meningite batterica con conseguente encefalite. 4 settimane in sala di rianimazione ecc. ecc.
    Ora ha un grosso ritardo mentale e stiamo cercando di ottenere un rimborso danni per pagare i trattamenti che deve fare quotidianamente.

    potete aiutami in materia?

    avete dei nominativi da darmi al quale mi posso rivolgere?

    che cosa si intente per “soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie viventi senza o con ancora una sentenza favorevole?

    • Simone Lazzarini 16 Gen 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Andrea,
      Le scrivo privatamente, certamente posso aiutarLa
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  50. Gent. Avv. vorrei porle un quesito.
    Mia mamma ha richiesto nel 2003 l’indennizzo per essere stata contagiata nel 1965 dall’epatite C per trasfusione di sangue infetto.
    Nel 2009 ha ottenuto il riconoscimento all’indennizzo in classe 8.
    Vorremo sapere se è possibile richiedere un risarcimento e quali sono le speranze di ottenerlo.
    Grazie mille
    Alessandro Bianchi

    • Simone Lazzarini 23 Gen 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Alessandro,
      vedo due problemi per la posizione di Sua madre
      Un primo problema è legato all’epoca delle trasfusioni in quanto siamo proprio al limite dellepoca a partire dalla quale potrebbe ipotizzarsi una qualche responsabilità in capo al Ministero della Salute per l’omessa vigilanza sul sistema-sangue.
      un secondo problema è legato alla prescrizione, cioè al fatto che sono passati tanti anni da quando, secondo la cassazione, sua madre avrebbe potuto agire. In particolare se non vi sono lettere raccomandate per interrompere la prescrizione risalenti a prima del 2008, e cioè entro i 5 anni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo, la richiesta risarcitoria potrebbe essere tardiva.
      In ogni caso la tardività è contestazione che è onere della controparte ministeriale di sollevare.
      Pertanto mi sento di sconsigliare una causa singola, mentre potrebbe avere un qualche senso prendere parte ad una nuova causa collettiva che, per quanto riguarda il nostro studio è in via di predisposizione.
      Mi contatti, se vuole, per ulteriori informazioni senza impegno
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

    • Simone Lazzarini 1 Feb 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Alessandro,
      la causa presenta due problemi: la prescrizione (troppo tempo potrebbe essere passato dalla data di proposizione della domanda d’indennizzo) e l’epoca del contagio (siamo veramente al limite dell’epoca a partire dalla quale la giurisprudenza attuali riconosce responsabilità omissive al Ministero).
      Sia chiaro: certamente è possibile avanzare domanda risarcitoria, ma i rischi di un epilogo negativo sono estremamente elevati, soprattutto se l’azione dovesse essere proposta singolarmente.
      Viceversa potrebbe avere anche un senso il partecipare ad una causa collettiva nella quale soprattutto il tema della prescrizione potrebbe in qualche modo essere bypassato.
      Se desidera avere maggiori informazioni mi contatti pure senza impegno per un apuntamento o per un consulto telefonico
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  51. mariella 5 Feb 2013 | Rispondi

    salve con una lettera arrivata pochi giorni fa.. il ministero della salute ha richiesto i dati degli eredi .(nel nostro caso purtroppo mio marito che era affetto da thalassemia e’ deceduto) la documentazione richiede atto notorio in cui si elencano gli eredi con firma non autentificata e le coordinate bancarie ..documento di identita etc mi chiedo avendo affidato da anni la causa con l’avvocato..come mai la proccedura non continua con l’avvocato visto che l’avvocato ha fatto tutto il lavoro nel nostro caso ci sono solo due eredi moglie(io) e mamma in quanto mio marito era figlio unico …mi chiedo a quanto possa ammontare la cifra del risarcimento e in che modo verra’ suddivisa ..tra mamma e moglie del deceduto . grazie 1000 cordiali saluti mariella

    • Simone Lazzarini 6 Feb 2013 | Rispondi

      Gentile Signora, per avere una risposta ai suoi quesito la cosa migliore da fare è prendere contatti con il vostro avvocato chiedendogli copia della sentenza, dalla cui lettura potrà avere certamente i chiarimenti del caso
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  52. caro avvocato,
    sono figlia di un emofilico contagiato di epatite c e riconosciuto con indennizzo nel 1999 e morto a causa dell epatite nel 2005,e mia madre riconosciuta con indennizzzo nel 2007 come coniuge contagiato e morta nel 2012 sempre per epatite .Nelle nostre zone c’è stata poca informazione sulle cause fatte alla sanita,e io ne ho avuta conoscenza solo dopo la morte di mia madre volevo chiedervi se siamo ancora in tempo per intentare un risarcimento.Nell’attesa di una vostra risposta vi saluto cordialmente.

    • Simone Lazzarini 22 Mar 2013 | Rispondi

      Gentile Signora,
      certamente può agire quale erede dei Suoi genitori per far valere il danno derivatole in conseguenza della loro morte.
      Più problematico ottenere il risarcimento del danno da loro subito in vita, per il quale lei agirebbe non in proprio come sopra, ma iure ereditario.
      In ogni caso l’entità economica del risarcimento ottenibile suggerisce senz’altro di provare ad agire
      Rimango a Sua disposizione per esaminare il caso e, se lo desidera, per un appuntamento qui in studio che potrà eventualmente fissare chiamando in orari ufficio lo 02.89078924
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  53. maria 13 Feb 2014 | Rispondi

    buongiorno. sono moglie di un danneggiato,siamo stati risarciti quando mio marito era in fase terminale. dopo anni del decesso decesso, sono stata convocata dagli avvocati per aprire una causa per danneggiamenti morali ai restanti, per problemi personali ho dovuto cambiare avvocato e sono ancora in fase di procedura per richiedere questo risarcimento , quello che vorrei capire bene ma ci tocca oppure no? e i tempi che ci vorranno quali sono visto che a mio marito lo hanno fatto prima morire. che somma dovrebbero dare a moglie e figli? grazie aspetterò una risposta

    • Simone Lazzarini 17 Feb 2014 | Rispondi

      Gentile Signora,
      se suo marito è deceduto a causa dell’aggravamento della patologia contratta in conseguenza delle trasfusioni di sangue certamente moglie e figli possono richiedere ed eventualmente ottenere tale risarcimento.
      Per ciascun richiedente la maggior parte dei tribunali richiama le tabelle in uso avanti al tribunale di Milano per cui, indicativamente, l’importo pro-capite può oscillare tra 160.000 e 320.000 euro, tutto dipende da cosa emerge in corso di causa e dall’orientamento più o meno restrittivo dei giudici
      Rimango a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
      cordiali saluti

      Avv. Simone Lazzarini

  54. angela 27 Mar 2015 | Rispondi

    Gentile Avv. vorrei un chiarimento su come ‘leggere’ il decreto-moduli sulle transazioni: mio padre è deceduto a 61 anni, siamo 4 eredi e siamo nell’ottava categoria, c’è il nesso tra l’epatite e la trasfusione, ma non con la morte (per mordo non Hodgkin) , dalla lettura del DM ci spetterebbero € 57.000 come massimale per tutti e 4 gli eredi o € 57.000 per ogni erede?

    • Studio Lazzarini 8 Mag 2015 | Rispondi

      Gentile Signora, l’importo di euro 57.000 sarebbe onnicomprensivo.
      Peraltro le suggerirei di approfondire la questione del nesso causale con la morte perchè lo studio ha alcuni casi analoghi dove invece il nesso con il decesso, in presenza di linfoma non Hodking, è stato invece riconosciuto in quanto il predetto linfoma è stato ritenuto a propria volta concausato dall’infezione HCV.
      Resto comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
      Cordiali saluti

      avv. Simone LAZZARINI

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