Feb 22

Il Tribunale di Roma ritorna alle origini: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto decorre dalla notifica del giudizio della CMO

Con due sentenze “gemelle” depositate in cancelleria rispettivamente il 20 (n. 3817) ed il 21 febbraio (n. 3942) u.s., il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Dr. Cricenti, è tornato a ribadire che la corretta interpretazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’exordium praescriptionis impone di accertare “il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti…“.
E ancora: “..il Ministero dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attrice ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della CMO…“.
Ma soprattutto: “che il dies a quo sia un altro …. èun dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione piuttosto che a chi agisce in giudizio“.
Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizia di un analogo pronunziamento da parte della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 383/2013) e proprio oggi abbiamo pubblicato un’interessante sentenza del Tribunale di Milano (n. 12218/2012) che, nella sostanza, perviene alle medesime conclusioni.
Speriamo soltanto che i giudici di merito di tutta Italia riprendano finalmente il loro ruolo super partes e la smettano di sostituirsi al Ministero nel ricercare argomenti per affossare le pretese dei danneggiati e che le nuove pronunce siano di stimolo a chi dovrà a breve valutare la correttezza del comportamento del Ministero che, in spregio ad ogni logica, vorrebbe aprioristicamente escludere tutte le domande di transazione formulate da soggetti i quali abbiamo richiesto il risarcimento più di 5 anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo)!
Nei prossimi giorni pubblicheremo le sentenze per esteso, ma da subito voglio ringraziare il Collega ed amico Avv. Francesco Mercadante per la segnalazione, complimentandomi con lui per il brillante risultato ottenuto.

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 22 Febbraio 2013 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Roberto 27 Feb 2013 | Rispondi

    Siccome ho una causa in corso relativa alla prescrizione triennale, sarei interessato a leggere le motivazioni con cui i giudici hanno emanato le sentenze: dove posso trovare i testi?
    Le pubblicherete sul sito come avete fatto con altre sentenze?
    Saluti
    Roberto

    • Simone Lazzarini 27 Feb 2013 | Rispondi

      Certamente, tuttavia queste sentenze riguardano il risarcimento del danno biologico, mentre il termine triennale di decadenza riguarda la diversa questione dell’indennizzo di cui alla legge n.210/1992
      Cordialità

      Avv. Simone Lazzarini

  2. luigi 18 Apr 2013 | Rispondi

    salve avv.ma conviene affrontare una causa risarcimento danno biologico per una trasfusione di sangue infetto,lo so che sono lunghe,ma si vincono?non vorrei buttare soldi al vento
    il mio avv. dice di tentare tanto i presupposti per affrontare la causa ci sono,ma la sicurezza di vincerla non c’e’,non so che fare……..grazie a presto

    • Simone Lazzarini 24 Apr 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Luigi,
      difficile risponderLe senza conoscere nel dettaglio il Suo caso specifico.
      Certo è che, sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria, quand’anche non vi siano problemi nè di prescrizione nè di epoca del contagio, occorre valutare l’effettiva entità del pregiudizio subito per capire se, tenuto conto dell’ormai pacifica (e difficilmente modificabile, nel breve) tesi dello scomputo dal quantum risarcitorio delle somme giè percepite o percipiende a titolo d’indennizzo ex lege 210/1992 non si rischi di promuovere un giudizio alla fine del quale si possa rimanese letteralmente con un pugno di mosche in mano.
      Personalmente, in presenza di danni inferiori al 20%, sconsiglio di promuovere cause singole e suggerisco ai potenziali clienti di fare un’eventuale causa collettiva limitando per il momento la domanda al solo accertamento di responsabilità del Ministero, rimandando a eventuale separato giudizio l’eventuale quantificazione, confidando che, nel frattempo, si riesca a sovvertire la giurisprudenza sullo scomputo.
      Cordialità

      Avv. Simone Lazzarini

  3. marco 16 Giu 2013 | Rispondi

    Gent.mo Avv. le sarei grato se pubblica la sentezza promessa del tribunale di roma
    grazie
    Marco

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