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Piovono le PEC di non ammissione alla transazione dal Ministero della Salute, ma non ci arrendiamo, anzi…

Cari amici e frequentatori del sito,
preliminarmente desidero scusarmi con voi per il fatto che il sito fatica ad essere aggiornato come un tempo.
Il motivo è semplice.
Stiamo convogliando tutte le forze nell’ormai annosa “battaglia” con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti e l’attività quotidiana di studio sta sottraendo energie e risorse preziose.
Il Ministero della Salute ha finalmente scoperto le carte e rivelato per facta concludentia la propria intenzione di non transare con nessuno o quasi.
Dopo lo sforzo compiuto per la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio, al Capo dello Stato ed alla Cedu avverso il decreto-moduli del 4 luglio 2012, a partire dal mese di dicembre anche il nostro studio ha cominciato a ricevere le PEC che, al momento in cui scriviamo, sono arrivate al ragguadevole numero di 51, tutte ahimè negative.
Nel termine di venti giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni di non ammissione alla procedura transattiva stiamo formulando le nostre controdeduzioni, ma è prevedibile che – almeno per la maggior parte dei casi – il provvedimento finale sara di conferma del preavviso di rigetto già ricevuto.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione nell’intera operazione transattiva dovrà però essere sottoposto ad un attento vaglio da parte della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile, e ciò almeno sotto due profili.
Sotto un primo profilo va infatti osservato che non siamo stati certamente noi avvocati a voler prolungare sine die la durata delle cause a suon di rinvii.
Sarà bene ricordare che, con propria circolare del 7 maggio 2008, firmata dal Direttore generale Dottor Filippo Palumbo, lo stesso Ministero della Salute invitava l’Avvocatura dello Stato a sensibilizzare gli avvocati dei danneggiati affinchè valutassero “l’opportunità di chiedere in giudizio un congruo rinvio della trattazione delle cause, prospettando ai Giudici incaricati la possibilità di definizione transattiva delle controversie medesime“!!!.
Tale mossa è stata però realizzata tacendo slealmente (per non scomodare espressioni meno eleganti) agli avvocati ed ai danneggiati la circostanza, tutt’altro che marginale, che una volta ricevute le domande di adesione alla procedura transattiva e conosciuto il contenuto dei documenti allegati, l’Amministrazione avrebbe introdotto ulteriori criteri selettivi (prescrizione e spartiacque temporale del 1978) in grado di drasticamente ridurre il numero degli aventi diritto a transare.
Se tali criteri fossero stati esplicitati ab origine le cause sarebbero evidentemente proseguite (difettando un convreto interesse ad un loro rinvio) e, verosimilmente, avrebbe potuto formarsi un più solido background di precedenti giurisprudenziali.
Ma non è tutto. Di per sè la procedura transattiva, indipendentemente dai criteri valutativi introdotti, ha avuto una durata manifestamente eccessiva, con un comportamento Ministeriale che, nella migliore delle ipotesi (volendo cioè sorvolare sul mostruoso ritardo già accumulato in precedenza), è comunque elusivo della sentenza del Tar Lazio del 17 febbraio 2012, che fissava al 17 maggio 2012 il termine ultimo per comunicare agli interessati l’esito della procedura.
Nel momento in cui si tratterà di ricorrere al Tar – ahimè singolarmente – per contestare l’eventuale non ammissione alla transazione (è verosimile che ciò dovrà avvenire considerato che non sarà ancora resa nota la decisione di Tar e Cedu sulla legittimità del decreto-moduli sul quale evidentemente poggiano i provvedimenti di esclusione), il Ministero – in solido con i propri funzionari – dovrà essere chiamato a rispondere delle condotte appena descritte.
Per quanto riguarda invece le cause risarcitorie vere e proprie, quelle già pendenti (e in alcuni casi più volte rinviate proprio in ragione dell’iniziale input ministeriale) e quelle eventualmente da incardinare, lo studio sta attentamente valutando – posizione per posizione – quale sia la strada più opportuna da seguire per il futuro.
Alla luce del contenuto delle numerose Pec sinora ricevute, considerato che il Ministero della Salute, ai fini della prescrizione del diritto risarcitorio di soggetti che avevano introdotto la causa da vivi e che purtroppo erano deceduti prima della presentazione della domanda di accesso alla transazione, sembra tener conto della originaria qualifica di vivente del danneggiato e quindi sembra voler applicare il termine di prescrizione quinquennale in luogo del più lungo termine decennale, ci sembra ad esempio opportuno suggerire agli eredi di soggetti per i quali il decesso sia stato causato dall’aggravarsi della grave infezione contratta, di non attendere oltre e – anche in considerazione degli importi ottenibili con sentenza che, in applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale adottate dal tribunale di Milano e condivise in tutta Italia, sono mediamente superiori a quelli proposti con il decreto 4 luglio 20912 – di proseguire nelle cause già incardinate ovvero di promuoverle ex novo se ancora non l’abbiano fatto.
Altrettando dicasi, ad esempio, con riferimento a quei soggetti, trasfusi occasionali, i quali – avendo un danno biologico significativo (indicativamente superiore al 30-40%) e non avendo problemi di prescrizione, abbiano ragionevoli probabilità di ottenere, anche tenendo conto dell’- ormai acriticamente applicato dai giudici – scomputo dell?indennizzo di cui alla legge 210/1992 dal quantum risarcibile, importi superiori a quelli loro proposti nel decreto-moduli del 4 luglio 2012.
A presto, si spera, con qualche notizia più favorevole

Avv. Simone Lazzarini