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Legge 210/1992: anche il Tribunale di Pavia conferma. La decorrenza del termine decadenziale di 3 anni scatta soltanto da quando il danneggiato è consapevole dell’origine post-trasfusionale della malattia

Con sentenza n.186/2016, pubblicata il 10 maggio u.s., il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo ex lege 210/1992 in favore di una danneggiata, trasfusa occasionale assistita dal nostro studio, riconoscendo che il danno subito andava ricollegato alle trasfusioni di sangue somministrate nel lontano 1982, ma soprattutto considerando pienamente tempestiva la domanda d’indennizzo presentata in quanto, né in occasione del primo rilievo di sieropositività, né successivamente, i sanitari che l’avevano in cura le avevano mai prospettato la possibile origine post-trasfusionale della patologia
La decisione del tribunale di Pavia non appare certamente eccentrica, ma piuttosto sembra pienamente in linea con le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione nn. 3693, 5288 e 5289 del 2016 che hanno appunto ribadito il principio per cui la mera consapevolezza della sieropositività ed eventualmente anche della malattia non è sufficiente a far decorrere il termine di decadenza triennale per la presentazione della domanda d’indennizzo
Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, sentenza 10 maggio 2016, n.186 – privacy