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Il Tar Lombardia, sede di Milano, ordina al Ministero della Salute di ottemperare a sette sentenze in materia di indennizzo ex lege 210/1992 e di risarcimento del danno biologico

Continua, seriale ed incomprensibile, l’inerzia del Ministero della Salute che, nonostante le numerose sentenze di condanna, non provvede spontaneamente all’adempimento delle stesse in favore dei danneggiati.
E continua, senza sosta, la nostra battaglia per rendere effettiva la tutela assistenziale e risarcitoria in favore dei nostri assistiti.
Nella sola giornata di oggi, 23 maggio 2016, il TAR Lombardia, Sede di Milano, ha pubblicato ben sette sentenze con le quali ha ordinato al Ministero della Salute:
di corrispondere gli arretrati maturati a titolo di rivalutazione Istat secondo il tip maturati anche sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale che compone l’assegno bimestrale di cui alla legge 210/1992 (4 casi, definiti con le sentenze nn.1005, 1007, 1014 e 1016);
di corrispondere l’assegno una tantum al marito di una danneggiata, in vita affetta da thalassemia major, deceduta a causa dell’aggravarsi della patologia epatica contratta in conseguenza delle trasfusioni (1 caso, definito con sentenza n.1013/2016);
di corrispondere l’indennizzo ex lege 210/1992, correttamente rivalutato, ad una danneggiata, trasfusa occasionale (1 caso, definito con sentenza n.1006/2016);
di corrispondere il risarcimento del danno, ammontante complessivamente a circa € 220.000,00=, ad un danneggiato, thalassemico major, purtroppo affetto da infezione hcv cronicizzatasi, contratta in conseguenza delle trasfusioni di sangue subite (1 caso, definito con sentenza n.1015/2016).
In tutti i casi si tratta di sentenze di due, tre o addirittura quattro anni fa per il cui adempimento il Tar ha ordinato il pagamento del dovuto entro 60 giorni nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta che dovrà provvedere nei 60 giorni successivi.
I giudici amministrativi hanno anche stabilito che, dalla data di comunicazione della sentenza in via amministrativa, sia dovuta una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’integrale adempimento della sentenza.
Francamente si continua ad ignorare il motivo per il quale, in spregio a tutti gli ammonimenti anche sovranazionali in punto di eccessiva durata dei giudizi civili, continui a rimandarsi un ormai non più differibile adeguamento numerico del personale preposto alla liquidazione delle varie sentenze presso il Ministero della Salute.
I diritti dei danneggiati non possono attendere anni e, come insegna la Corte Europea, un ritardo di oltre sei mesi da parte dello Stato nel dare esecuzione alle sentenze di condanna non è in alcun modo giustificabile, a maggior ragione se, per far valere le proprie ragioni, già pacificamente accertate con sentenza passata in giudicato, l’interessato è costretto a promuovere una nuova ed ulteriore iniziativa legale.