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Milano riafferma la responsabilità del Ministero della Salute anche per trasfusioni di sangue infetto precedenti al 1978 ed il carcinoma epatico è una lesione nuova, idonea a far decorrere ex novo il termine di prescrizione per agire in giudizio

Con due sentenze, pubblicate a distanza di un giorno, la Corte d’Appello (sentenza 16 maggio 2017, n.2105) prima ed il Tribunale di Milano poi (sentenza 17 maggio 2017, n.5551) hanno riaffermato – in casi seguiti dal nostro studio – la responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni di sangue infetto somministrate rispettivamente nel 1976 e nel 1975 e dunque in epoca anteriore a quel 1978 che, incomprensibilmente, l’Amministrazione si ostina a voler indicare quale “sbarramento temporale” prima del quale non sarebbero ravvisabili responsabilità ministeriali in punto di omessa vigilanza sul sistema-sangue.
Tali sentenze, in effetti, non fanno che avvalorare la piena fondatezza dell’ormai granitico orientamento assunto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze nn.9549 e 9550 del 13 aprile u.s.).
Tralasciando l’entità non trascurabile dei risarcimenti accordati dai giudici milanesi nei due casi recentemente decisi (rispettivamente quasi 650.000 euuro ed oltre 230.000 euro), mi pare davvero importante e significativo il principio affermato dal Tribunale di Milano nella seconda sentenza.
L’epatocarcinoma rappresenta, è vero, una nota complicanza dell’infezione da epatite C, ma non può per questo considerarsi un mero aggravamento del danno già insorto.
Al contrario tale complicanza costituisce manifestazione di una lesione nuova ed autonoma che pone il danneggiato, già portatore del virus, di fronte ad una consapevolezza diversa in relazione alla notevolmente maggiore gravità e diversa situazione di danno che la malattia oncologica comporta.
Dall’applicazione di tale principio derivano due importanti conseguenze, fatte proprie dal tribunale milanese:
1) se anche è prescritto il danno epatico originariamente subito per effetto del contagio, altrettanto non può dirsi per il danno, nuovo e diverso, insorto per effetto dell’epatocarcinoma;
2) non è possibile scomputare l’indennizzo percepito per una patologia (epatopatia cronica cirrotica HCV correlata) dal risarcimento riconosciuto per una patologia diversa quale l’epatocarcinoma.
Pertanto, pur ovviamente augurando che nessuno abbia di questi problemi in futuro, è doveroso segnalare come la verifica sull’opportunità di agire in giudizio per richiedere l’eventuale risarcimento dei danni sia effettuata – anche per quanto riguarda il delicato problema della prescrizione – caso per caso, avuto riguardo alla specificità del singolo danneggiato.

Avv. Simone LAZZARINI