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Transazioni per i danneggiati da sangue infetto: il Consiglio di Stato traccia definitivamente la strada. Se non c’è preclusione normativa il Ministero non può rifiutarsi di transare

Con una importante ordinanza pubblicata lo scorso 29 settembre (la n. 5361/2021) la terza sezione del Consiglio di Stato è tornata ad occuparsi dell’annosa questione delle transazioni.
Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 3376, 3533, 3698 e 5191, tutte favorevoli alle ragioni dei danneggiati nostri assistiti, questa volta si discuteva della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza con la quale il TAR Calabria, annullando l’esclusione dalla successiva fase di stipula della transazione, aveva ordinato al Ministero della Salute di riesaminare la posizione di un danneggiato assistito dallo studio.
L’Amministrazione, non paga della durata ultradecennale della procedura transattiva, aveva richiesto un provvedimento urgente lamentando il rischio di non essere altrimenti libero di determinarsi, non potendo in particolare escludere il danneggiato in base alla maturata prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno.
Trancianti le conclusioni dei giudici di Palazzo Spada, che riportiamo integralmente:

“-L’appellante, affetto da thalassemia major e da HCV, infezione contratta a causa di trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate, spiegava intervento adesivo nel giudizio risarcitorio promosso avanti al Tribunale di Roma da numerosi soggetti, anch’essi danneggiati da trasfusioni di sangue infetto;
-In data 27.11.2009, dopo numerosi rinvii in vista di possibili soluzioni transattive, l’interessato chiedeva di aderire alla transazione dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art.33 della l. 22.11.2007, n.222, nonché dell’art.2, cc.361-365, della l. 24.12.2007, n.244;
-Nelle more della decisione sulla sua domanda, il TAR del Lazio. ……. ordinava al Ministero “di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulle domande di adesione alla transazione presentate dai ricorrenti entro 90 giorni”;
-Nel frattempo, il Tribunale di Roma …….. accertava il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
-Proseguendo il ritardo nella definizione procedure risarcitorie la CEDU con la sentenza del 14.01.2016, sanciva l’obbligo dello Stato italiano di concludere le procedure entro il 31.12.2017;
-Il Ministero ……….rispondeva che “che la domanda di adesione alla procedura transattiva indicata in oggetto non può essere accolta, in quanto risulta decorso il termine di cui all’art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012”;
– Il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, accoglieva infine il proposto ricorso con l’appellata sentenza , che appare immune dalle censure dedotte dal Ministero appellante;
-In particolare le medesime censure sono già state respinte in relazione a numerosi analoghi contenziosi, avendo il Consiglio di Stato statuito che “nonostante la specificità dei due procedimenti, quello diretto al risarcimento del danno e quello relativo all’ammissione alla transazione, rientranti nell’ambito di giurisdizioni diverse, nondimeno sussiste un evidente collegamento tra i due procedimenti” e che, “sebbene sia condivisibile, in astratto, il principio secondo cui la transazione costituisce una scelta e non un obbligo per la P.A., nondimeno tale principio va considerato alla luce della peculiarità della presente controversia; la vicenda dei danni derivanti da emotrasfusione o da emoderivati ha interessato una moltitudine di persone ed è stata causata dalla previsione, da parte del Ministero dalla Salute, di misure rivelatesi inadeguate ad evitare il rischio di contagio: il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di definire in via transattiva questo genere di controversie, anziché portarle avanti per anni dinanzi ai Tribunali, con la conseguenza che l’Amministrazione non può liberamente decidere se avvalersi di tale strumento, essendo tenuta a verificare caso per caso se sussistono i presupposti previsti dalla legge per farvi ricorso, potendo esimersi dal ricorrervi solo quando sussista una preclusione normativa” (Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2021, n. 3698);
-L’appello deve pertanto essere respinto, conseguendone la piena esecutività della sentenza appellata;
– Alla luce del descritto andamento del contenzioso in esame e delle pregresse considerazioni le spese devono essere addebitate al Ministero appellante nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 7477/2021).
Condanna il Ministero appellante alle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge”

Detto in parole più semplici, fuori dai casi in cui è stato lo stesso legislatore, con le leggi nn.222 e 244/2007 ad escludere la possibilità di transare, il Ministero della Salute, con propri provvedimenti e/o comportamenti, non poteva arbitrariamente negare l’accesso alla transazione.

La soddisfazione per l’ennesimo risultato favorevole ottenuto in favore di chi ha scelto di andare sino in fondo e per l’integrale condivisione, da parte dei giudici amministrativi, delle nostre argomentazioni difensive, volte a dare un senso logico a quanto stabilito dal legislatore ormai quasi 15 anni fa, si mescola al rammarico rappresentato dal fatto che, qualora tali ripetute prese di posizione della magistratura amministrativa fossero intervenute qualche anno prima, verosimilmente diverse sarebbero state le scelte di molti danneggiati, che non si sarebbero accontentati della c.d. equa riparazione, ma sarebbero andati oltre.