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L’emendamento all’art.33 del decreto collegato alla manovra finanziaria approvato giovedì sera in Senato: alcuni passi in avanti, ma restano molte perplessità

Come ormai molti sapranno, giovedì sera il Senato ha approvato un importante emendamento al testo dell’art. 33 del decreto legge collegato alla Finanziaria.
Rispetto al testo originario sono state introdotte sicuramente delle novità positive, mentre altri aspetti sui quali ci eravamo espressi negativamente sono purtroppo rimasti inalterati.
Ma procediamo con ordine ad un breve commento che, ovviamente, non vuole avere alcuna pretesa di esaustività e completezza.
Il “nuovo” primo comma quale risultante dall’emendamento approvato in Senato così recita:
“Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007”.
Sul piano soggettivo è naturalmente da salutare con favore l’estensione della platea dei potenziali destinatari degli accordi transattivi anche ai trasfusi occasionali, agli emofilici “ritardatari” rispetto a quelli che avevano chiesto di accedere alle transazioni entro il termine fissato dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003 ed ai soggetti affetti da patologie assimilabili alla talassemia (es: microdrepanocitosi, drepanocitosi, salasso-drepanocitosi, anemia di Blackfan-Diamond ecc. ecc. ) che con la formulazione precedente avrebbero inopinatamente rischiato d’essere esclusi.
Un punto interrogativo – sotto il profilo dell’equità di trattamento con le altre categorie di danneggiati – sembra essere invece rappresentato dall’inclusione anche dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie i quali, ove già beneficiari dell’indennizzo legge 210/92, dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05 e dei rispettivi assegni una tantum per i periodi pregressi potrebbero altresì concorrere ad ottenere il risarcimento dei danni qualora abbiano nel frattempo proposto anche azione risarcitoria.
Sotto il profilo oggettivo è rimasto inalterato il requisito costituito dalla pendenza dell’azione di risarcimento danni.
Ciò, lo ripetiamo, comporta la necessità di aver agito giudizialmente, a nulla valendo l’essersi limitati a spedire una raccomandata interruttiva della prescrizione riservandosi un’azione risarcitoria poi mai iniziata.
Di fatto, l’incremento dello stanziamento per il 2007 (da 94 si è passati a 150 milioni di euro) è almeno in buona parte neutralizzato dall’estensione – peraltro sacrosanta – anche ad altre categorie del diritto di accedere alle transazioni.
Continua poi a mancare la “messa nero su bianco” della natura pluriennale dell’impegno economico in favore dei danneggiati (anche se una precisazione contenuta nel comma seguente parrebbe aprire un qualche spiraglio tranquillizzante) non potendo certamente esaurirsi il risarcimento dovuto nello stanziamento – pure maggiorato – proposto con l’emendamento.
Il secondo comma, “rivisto e corretto”, così recita:
“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un Piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni”.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, come anticipato, si precisa che dovrebbe essere definito (quando? da chi?) un Piano pluriennale per la stipula delle transazioni, il che sembrerebbe una buona notizia.
Tuttavia la norma prosegue precisando che le transazioni andranno stipulate “nell’ambito delle predette autorizzazioni” lasciando così contraddittoriamente intendere l’unicità dello stanziamento di 150 milioni di euro.
Come una tale dictum possa conciliarsi con il rispetto dei “criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002” rimane per lo scrivente legale un vero mistero.
Se lo stanziamento rimarrà “solo” quello di 150 milioni e dovranno essere risarcite tutte le categorie di danneggiati in causa, se solo si ipotizzassero in 2500 i potenziali beneficiari (ma sappiamo che tale numero corrisponde, approssimativamente ai soli soggetti talassemici astrattamente aventi diritto) si raggiungerebbe una somma di € 60.000,00= pro capite, non disprezzabile in assoluto, ma ben lontana dagli oltre trecentomila euro in media erogati a suo tempo ai soggetti emofilici in base al decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003 e nel rispetto delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002.
È rimasto anche nell’emendamento il riferimento all’emanando decreto del Ministro della salute che, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrebbe fissare i criteri per l’accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.
L’ ISEE, acronimo che sta per “Indicatore di Situazione Economica Equivalente”, è uno strumento che, nelle intenzioni del legislatore,vorrebbe misurare la condizione economica delle famiglie.
E’ un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare – immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia) e che è stato mantenuto anche con l’emendamento approvato in Senato il 25 ottobre u.s..
Se applicato correttamente, dovrebbe essere uno strumento rappresentativo del benessere della famiglia e consentire di effettuare confronti diretti anche tra nuclei familiari diversi per composizione e caratteristiche.
La relativa attestazione è ottenibile o con autocertificazione oppure recandosi presso gli sportelli abilitati a rilasciarla come le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e i comuni (non tutti). Anche alcuni patronati sono attivi per il rilascio di tali attestazioni.
In realtà l’uso di tale strumento appare a nostro giudizio improprio e del tutto inidoneo a disciplinare un corretto – e soprattutto celere – accesso alle transazioni.
Tale strumento è impropriamente richiamato in quanto è nato per stabilire i criteri di accesso a prestazioni di carattere assistenziale, mentre nel caso che occupa si verte in tema di risarcimento dei danni, che è cosa ben diversa.
Secondariamente – a tacere dell’inaccettabilità dello stabilire griglie “meritocratiche” per accedere alle transazioni (il danno è tale indipendentemente dal portafoglio di chi lo subisce) – è prevedibile (siamo in Italia) che qualcuno interpreti il ricorso all’autocertificazione come libertà di scrivere e di dichiarare tranquillamente quanto più utile al proprio tornaconto, con il risultato che ad avere la priorità nell’accesso alle transazioni non saranno i più bisognosi, ma probabilmente i più furbi.
Facile poi immaginare una pioggia di ricorsi al TAR per contestare le graduatorie con conseguente paralisi e blocco dei pagamenti, già verosimilmente tardivi in quanto la concreta attuazione dell’art. 33 è, come sopra ricordato, demandata ad un emanando decreto che il Ministero della Salute dovrebbe licenziare, d’accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, in tempi che non ci è dato conoscere, anche se il precedente specifico del decreto ministeriale collegato alla legge 229/2005 non è molto confortante (10 mesi di attesa).
Sono quindi auspicabili – ma i tempi tecnici sembrano ormai brevi – ulteriori correttivi alla norma.
È possibile seguire il dibattito svoltosi in senato alla pagina web http://senato.digid.tv/index.php?content_id=263 (il dibattito si apre dopo circa ore 06:30 di registrazione e termina alle ore 07:04 circa)