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Pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Ormai è ufficiale.
La sentenza tanto attesa è stata pubblicata.
Sembrerebbe che i giudici di legittimità abbiano, per così dire, dato “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, riconoscendo la responsabilità del Ministero anche per epoche anteriori alla scoperta del virus C (e dunque “smentendo” la precedente Cassazione del 2005), ma contemporaneamente stabilendo che – fatta salva l’ipotesi di azione promossa dagli eredi dei soggetti deceduti, per i quali opererebbe il termine prescrizionale decennale – la prescrizione sarebbe di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo.
Questo, almeno, secondo quanto mi è stato personalmente comunicato nel pomeriggio dai colleghi che hanno discusso all’udienza del 20 novembre u.s.
Sul sito dell’Ansa si legge peraltro che:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito – con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto – che “nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi”. “La prescrizione per l’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla ‘tracciabilità’ del sangue – spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone – decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita”. In questo modo gli ‘ermellini’ hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti. “L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato – prosegue la nota di Carbone – ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla ‘tracciabilità’ (principio della vicinanza della prova)”. “Per il nesso di causalità – si conclude – sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile. La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni ’80) decorre dalla scoperta del virus dell’epa e B (anni ’70)
Appena avremo notizie più precise sarà nostra cura informarVi.