Gen 11

Pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Ormai è ufficiale.
La sentenza tanto attesa è stata pubblicata.
Sembrerebbe che i giudici di legittimità abbiano, per così dire, dato “un colpo al cerchio ed uno alla botte”, riconoscendo la responsabilità del Ministero anche per epoche anteriori alla scoperta del virus C (e dunque “smentendo” la precedente Cassazione del 2005), ma contemporaneamente stabilendo che – fatta salva l’ipotesi di azione promossa dagli eredi dei soggetti deceduti, per i quali opererebbe il termine prescrizionale decennale – la prescrizione sarebbe di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo.
Questo, almeno, secondo quanto mi è stato personalmente comunicato nel pomeriggio dai colleghi che hanno discusso all’udienza del 20 novembre u.s.
Sul sito dell’Ansa si legge peraltro che:
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito – con sentenze depositate oggi e rese note ai soli difensori degli emotrasfusi contagiati dal sangue infetto – che “nelle ipotesi di infezioni da Hbv, Hcv e Hiv a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite in strutture pubbliche e private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o omicidio colposi”. “La prescrizione per l’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla ‘tracciabilità’ del sangue – spiega il comunicato della Cassazione, firmato dal Primo presidente Vincenzo Carbone – decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, nè da quello in cui sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita”. In questo modo gli ‘ermellini’ hanno dunque allungato i tempi entro i quali chi è stato contagiato può iniziare la causa contro il Ministero della Salute. Proprio su questo punto la stessa Suprema Corte, con decisioni delle singole sezioni civili, aveva espresso orientamenti contrastanti. “L’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato – prosegue la nota di Carbone – ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla ‘tracciabilità’ (principio della vicinanza della prova)”. “Per il nesso di causalità – si conclude – sono adottate le norme fissate dal codice penale lette alla luce della peculiarità del criterio di imputazione della responsabilità civile. La responsabilità ministeriale per i casi di infezione da Hcv e Hiv (scoperti negli anni ’80) decorre dalla scoperta del virus dell’epa e B (anni ’70)
Appena avremo notizie più precise sarà nostra cura informarVi.

Approfondimento pubblicato il 11 Gennaio 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. as.ter.-di.ma. 11 Gen 2008 | Rispondi

    qlkn riesce ad avere e postare il testo integrale????

  2. NICOLO' 11 Gen 2008 | Rispondi

    Questa storia dei termini di prescrizione è l’onta più grande che una persona possa subire proprio dallo stato.
    La propria storia fatta di infezione, malattia, cronicità della stessa, trapianti, e la perdita di tutto ciò che la vita offre alle persone sane compresa la normale alimentazione.
    Personalmente ho ottenuto l’indennizzo dopo 12 anni dalla domanda e solo per aver instaurato una causa. Come potevo chiedere un risaroimento del danno bilogico se nacora non avevo la certezza di aver avuto riconosciuto l’indennizzo?. Ma questa corte da che gente è composta? Certo è che l’Italia è un piccolo paese di una arretratezza culturale da fare paura. Beato chi nasce nei paesi Scandinavi ma anche nella vicina Francia o Germania.
    Saluti
    Nicolò G.

  3. as.ter.-di.ma. 11 Gen 2008 | Rispondi

    la sentenza è la n° 581/08: qst significa che è pubblica e ciascuno può chiederne copia: nessun romano di buona volontà??

    @nicolò
    aspettiamo e leggiamo bene la sentenza: nn è detto che sia dalla proposizione della domanda in via amministrativa che decorre in termine prescrizionale; è ipotizzabile ma nn ne sarei sicuro fin quando nn leggo tutta la sentenza

  4. maurizio 13 Gen 2008 | Rispondi

    Come al solito le sentenze sono sibilline…
    Si fa decorrere la responsabilita’ del ministero a partire dalla scoperta dell’epatite B (anni ’70)… ma quale anno degli anni ’70…il 1978, come era stato definito in una sentenza precedente, o il 1970, 1971 …?
    La scoperta dell’antigene australia risale al 1963, l’identificazione del virus e’ successiva, questa questione diventera’ un altro ostacolo…?

    Saluti a tutti

  5. luigi 13 Gen 2008 | Rispondi

    Anche secondo me è assurdo il discorso della prescrizione, sarebbe stato da mettere 5 anni dal riconoscimento della legge 210/92.
    Si sa nulla invece sulla tantum?
    la corte di cassazione,sezioni unite doveva pronunciarsi anche in proposito.

  6. maurizio 14 Gen 2008 | Rispondi

    Per quanto riguarda la decorrenza della responsabilita’ del Ministero, la sentenza dice che risale alla data di “scoperta del virus B” ma, esplicitamente, non dichiara di quale anno si tratta.
    Nell’abstract della sentenza si legge tuttavia “primi anni ’70”.
    Vostre opinioni?

    Saluti a tutti

  7. luigi 14 Gen 2008 | Rispondi

    Puoi postare il link dove reperire la sentenza?
    non riesco a trovarlo
    grazie Luigi

  8. luigi 14 Gen 2008 | Rispondi

    Ma si puo’ avere il link? cosi do una spulciata anch io
    🙂

  9. maurizio 14 Gen 2008 | Rispondi

    Ho letto con piu’ attenzione la sentenza.
    La Suprema Corte pone come data di decorrenza della responsabilita’ del MINSAN la “data di CONOSCENZA DELL’EPATITE B”.
    Poiche’ le parole sono macigni nelle sentenze di Cassazione, osservo che non si parla piu’ di VIRUS, ma di MALATTIA.
    Il che riporta parecchio indietro il termine, come minimo negli anni ’60.

  10. luigi 14 Gen 2008 | Rispondi

    A me sembra che questa sentenza delle sezioni unite tolga il dubbio soltanto del periodo temporale non piu 88 ma anni 70 per il resto non toglie dubbi di nessun genere, anzi inserisce i 5 anni dal deposito della domanda ex legge 210.
    Se vorreste spiegarmi meglio grazie tante.

  11. marco 14 Gen 2008 | Rispondi

    e chi non ha presentato la domanda ex l. 210/92? oppure chi l’ha presentata e se l’è vista rigettare per mancanza del nesso causale?? per questi da quando decorre la prescrizione quinquennale??

  12. luigi 14 Gen 2008 | Rispondi

    Un altra informazione , il link postato
    http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp
    ci da solo una sentenza la 581 , mentre erano in discussioni dalla 576 alla 585 , in tutto dovevano essere 10 , ma le altre nove dove sono?
    è possibile leggerle? oppure ho capito male io e ce solo questa?
    Saluti Luigi

  13. maurizio 14 Gen 2008 | Rispondi

    Allego il link alla “Nobel Lecture” di Blumberg: lezione accademica tenuta da Blumberg in occasione della sua vincita del Premio Nobel per la Medicina nel 1976: premio assegnatogli proprio per aver scoperto il virus dell’epatite B.

    Blumberg, nel testo originale della lezione scaricabile da http://nobelprize.org , mette in relazione l’antigene australia con le epatiti post-trasfusionali, gia’ a partire dagli anni ’60.

  14. sandro 14 Gen 2008 | Rispondi

    Sono uno dei 223 ragazzi a cui si riferisce la sentenza del 20 novembre della cassazione.
    Ho avuto il riconoscimento da parte del CMO per la legge 210 in agosto 2004 ed ho fatto causa per il riconoscimento del danno nell’ ottobre 1999..ho già avuto due sentenze favorevoli ma ora la sentenza della cassazione stabilisce che per due mesi non ho diritto al risarcimento? oppure i 5 anni di prescrizione sono per chi fare causa da ora in poi? Per favore Avvocato può rispondere al mio dubbio?…GRAZIE anticipatamente

  15. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    no, valgono anche x te e cmq i 5 anni decorrono dalla domanda amministrativa

  16. Simone Lazzarini 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ Tutti

    Al fine di fare chiarezza e di evitare equivoci interpretativi preciso che tutti i pareri e commenti del sottoscritto compaiono sul blog esclusivamente con la seguente dicitura “Avv. Simone LAZZARINI Says” oppure “Simone LAZZARINI Says”.
    I commenti di tutti gli altri frequentatori del sito, naturalmente graditissimi, purchè “moderati” nei toni e pertinenti rispetto all’articolo in calce al quale compaiono, non provengono dal sottoscritto, non sono in alcun modo riferibili allo Studio Legale LRS e non possono essere a nessun effetto considerati consulenza legale attribuibile allo studio e/o ai suoi componenti.
    Grazie

    Avv. Simone LAZZARINI

  17. giovanni 20 Set 2008 | Rispondi

    buon giorno a tutti sono quì a chiuedere una delucidazione in riferimento alla sentenza 581/08 la stessa fissa i termini di prescrizione di fatto salva l’ipotesi di azione promossa dagli eredi dei soggetti deceduti, per i quali opererebbe il termine prescrizionale decennale – la prescrizione sarebbe di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo. iI 10 anni per gli eredi da quando decorrono? perchè se si parla di eredi si dovrebbe partire dalla data del decesso dell’avente diritto.
    Grazie a tutti per l’attenzione

  18. piera 30 Mar 2009 | Rispondi

    gentile avvocato volevo sapere se vale la pena di fare ricorso per l’indenizzo del danno biologico per le epatite c visto che la cassazzione a decretato che il danno biologico va in prescrizione in cinque anni e non in dieci.

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