Gen 19

Le “altre” sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sulla questione del risarcimento del danno da somministrazione di sangue o emoderivati infetti

Su gentile concessione dell’editore, che ringraziamo per la grande sensibilità dimostrataci, pubblichiamo qui di seguito le altre sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, reperite nella Banca dati “Cassazione civile” del Sistema “Leggi d’Italia Professionale” – Gruppo Wolters Kluwer.
Buona lettura.

Avv. Simone LAZZARINI

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 578/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n.579/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 580/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 582/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 583/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 584/08
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 585/08

Approfondimento pubblicato il 19 Gennaio 2008 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Il momento della proposizione della domanda amministrativa è da considerarsi solo una richiesta di riconoscimento della GIUSTEZZA del danno che si ritiene patito cme conseguenza della trasufione. La certezza viene conseguita solo con la CERTIFICAZIONE EMESSA DALLA COMMISSIONE MEDICA.Prima, qualunque nesso diagnostico da parte del medico epatologo,non risulta,allo stato attuale,avere una valenza probatoria in sede processuale. O,si?

  2. Antonio 19 Gen 2008 | Rispondi

    Dalla sentenza 583/08 deduco un fatto molto importante per l’attrice in causa e, sulla scia, forse, per molti altri.

    La mia interpretazione è che i Giudici della Cassazione hanno voluto essere “benevoli” rinviando il definitivo giudizio alla Corte d’Appello lasciando così “la causa pendente” affinchè l’interessata riesca ad usufruire delle imminenti transazioni.

    L’attenta lettura mi dice che non si individua il periodo nel quale la donna è stata sottoposta a trasfusioni e che nel 1990 ha scoperto di essere affetta da HCV. Nel 1996 con certificazione CMO le è stato riconosciuto l’indennizzo, e qui c’è “un buco” (1990/1996)!!

    Nel verbale CMO, come tutti sappiamo, è riportata anche la data di presentazione della domanda d’indennizzo e se si voleva “chiudere” la questione, si sarebbe chiesto agli atti, se non già in loro possesso, il “documento CMO”!!

    Pertanto questo “rinvio” dà certamente adito alla Sig.ra ricorrente di poter mantenere la “causa aperta”, ed è per questo motivo che dico che la Cassazione è stata sensibilmente “attenta” e altruista nella circostanza!

    Ciò, mi auguro, potrebbe significare anche per altre analoghe azioni non del tutto definite per mancanza agli atti di documentazione probatoria, il ritorno della decisione in Corte di Appello lasciando aperta la strada per le transazioni.

    Ora rimane da vedere come il Ministero predisporrà il mitico e tanto atteso Decreto Attuativo per capire una volta per tutte chi rientra e chi no nelle sospirate transazioni!!

    Antonio.

  3. as.ter.-di.ma. 20 Gen 2008 | Rispondi

    Caro Antonio,
    la cassazione nn poteva far altro: essa è giudice NON del fatto, ma della corretta applicazione di norme giuridiche (c.d. giudizio di legittimità). Ovviamente, se i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che il giorno d’inizio della prescrizione cominciava a decorrere dalla data di trasfusione (come sostenuto dall’Avvstato) ovvero dalla data della c.d. “obiettivizzazione” della malattia, i giudici partenopei avevano errato nell’applicare l’art. 2047 c.c. Ecco perkè la causa è stata (così si dice) “cassata con rinvio”: la cassazione nn può vedere gli atti e dire come avrebbero dovuto fare, ma si limita a statuire l’erroneità nell’applicazione della legge.

    Riannodando le fila dell’orientamento della cassazione, sembra di dover concludere che nn può esservi una decorrenza della prescrizione successiva alla data di presentazione della domanda in via amministrativa, pur con le dovute perplessità manifestate dall’avv. lazzarini in altro post.

    TUTTAVIA, e concretamente, potrebbe essere ipotizzabile in corso di causa qst cosa: se si è fuori dai 5 anni dalla data fatidica individuata dalla cassazione si può tentare di articolare delle prove testimoniali tendenti a dimostrare che solo successivamente si è venuti a conoscenza del comportamento colpevolmente omissivo del minisalute nel controllo del sangue importato e, più in generale sulla c.d. “tracciabilità” del medesimo.

  4. Antonio 20 Gen 2008 | Rispondi

    Caro Vincenzo, è amaro dirlo, perchè capisco che per molti diventa faticoso accettarlo, ma la “prescrizione” stabilità nelle sentenze 581-583, (per lesioni colpose gravi),recita pari pari che la decorrenza, “5 anni”, inizia dal momento in cui il danneggiato ha presentato la domanda d’indennizzo ai sensi della Legge 210/92, mentre per i deceduti, ovvero gli eredi, il reato è “omicidio colposo” e qui la prescrizione è di 10 anni!

    Rimane da capire se gli stessi termini valgono anche per la “responsabilità contrattuale” ovvero il contenzioso con Medico e strutture, pubbliche e private.

    Questa è la nuda e cruda verità sentenziata, poi se c’è qualcuno che vuole, “illudendo”, dare diverse interpretazioni, in coscienza è libero di farlo, ma se è una persona sincera e onesta deve riconoscere e dire che quella è la realtà!

    Antonio.

  5. Il momento della proposizione della domanda amministrativa è da considearsi SOLO una richiesta di riconoscimento del danno ritenuto,e giammai sicuramente, come conseguenza della trasfusione. La certezza viene conseguita solo con la CERTIFICAZIONE emessa dalla C.O. Tanto che solo possedendo tale CERTIFICAZIONE è stato possibile incardinare il procedimento per il risarcimento ex-2043 c.c. La prescrizione ex-S.U.C. della Cassazione lascia perplessi. Ringrazio anticipatamente,in caso di risposta
    Tale commento fa seguito,migliorato, a qello del 19/01/2008.

  6. @ Vincenzo

    Premesso che il tema prescrizione assume rilievo solo se la relativa eccezione viene tempestivamente e ritualmente sollevata dalla parte che vi abbia interesse (e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sempre ciò accade), condivido la Sua interpretazione.
    è auspicabile che chi dovrà giudicare in futuro casi analoghi (compreso il Suo) non giunga a conclusioni frutto di una lettura superficiale (e non “tecnica”) delle sentenze delle SS.UU., ma valuti rigorosamente caso per caso conoscibilità del danno e della rapportabilità causale e solo dopo tale attenta disamina – basata sul singolo caso – individui il dies a quo della prescrizione.
    Speriamo inoltre di sapere nei prossimi giorni come è stata risolta la fondamentale questione della ripartizione dell’onere della prova in tema di prescrizione, pure sollevata nella relazione preparatoria.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  7. as.ter.-di.ma. 21 Gen 2008 | Rispondi

    @ antonio
    contro la struttura che ha erogato la prestazione sono possibili due differenti azioni, che possono anche essere proposte in via cumulativa:
    un’azione x responsabilità contrattuale = prescrizione;
    un’azione di responsabilità extracontrattuale = prescrizione 5 anni
    Anche qui si pongono gli stessi problemi x l’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, ma si sta più “comodi” con l’azione contrattuale e in qst’ultimo caso nn si è “onerati” della dimostrazione del profilo soggettivo del comportamento colpevole (c.d. “inversione dell’onere probatorio”)

  8. as.ter.-di.ma. 21 Gen 2008 | Rispondi

    ho saltato: azione contrattuale = prescrizione 10 anni!

  9. nicola 21 Gen 2008 | Rispondi

    egregio avv.
    ho ricevuto parere favorevole dal c.m.o. con questa dicitura finale:
    CHE, ALLA LUCE DI TUTTO CIO’, LA PATOLOGIA EPATICA VIRALE DI TIPO C E LA SUA EVOLUZIONE CLINICA PUO’ ESSERE INVOCATA QUALE CONCAUSA EFFICIENTE NEL DETERMINATISMO DEL DECESSO (SHOCK SETTICO) CHE PERTANTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI DELLA LEGGE 210-92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI(ASSEGNO UNATANTUM).
    DOMANDA ?
    MI CONSIGLIA DI INTRAPRENDERE AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO ?

  10. marco 21 Gen 2008 | Rispondi

    @Avv. Simone LAZZARINI
    Secondo lei,avvocato,gli ormai famosi decreti attuativi del ministero della salute riguardo alle transazioni ci riserveranno delle sorprese nel senso che privilegeranno solo alcune categorie lasciando alle altre solo le briciole o addirittura niente,vedi trasfusi occasionali,o questa volta finalmente saremo trattati tutti alla stessa maniera,con l’uniche discriminanti dell’età,della gravità della malattia,del grado di giudizio e della condizione economica?
    Un’ultima cosa,il MDS ha 90 giorni di tempo per emanarli dalla data di pubblicazione sulla G.U.e cioè,se non vado errato,entro il 28.03.08,o può,eventualmente,anche superare questi tempi?
    Cordiali saluti.
    Marco

  11. @ Nicola

    Per rispondere alla Sua domanda occorrerebbe conoscere, almeno, data delle trasfusioni e del contagio e data di presentazione della domanda amministrativa.

    @ Marco

    Premesso che è improbabile che già entro fine marzo il Ministero emani il decreto attuativo (vedasi nel caso del decreto attuativo della legge 229/05), è auspicabile che non vengano inserite troppe variabili e troppi distinguo che avrebbero solo il risultato di rallentare il lavoro degli uffici preposti.
    Purtroppo è prematuro fare previsioni.
    ne sapremo di più soltanto quando il D.M. sarà licenziato definitivamente

    Avv. Simone LAZZARINI

  12. nicola 22 Gen 2008 | Rispondi

    scusi avv. ma la domanda era : con quella dicitura del c.m.o. e’ palese il nesso-causa morte ? perche’ l’assicurazione lo contesta dicendo che e’ possibile ma non provato scentificamente.

    grazie nicola

  13. Simone Lazzarini 22 Gen 2008 | Rispondi

    @ Nicola

    Premesso che notoriamente le assicurazioni accampano qualsiasi scusa pur di non pagare deve considerare che il giudizio espresso dalle CMO nei procedimenti amministrativi di cui alla legge 210/92 è un giudizio di carattere prettamente sanitario, ben diverso quindi dal giudizio volto ad accertare profili di responsabilità dolosa o colposa a carico dell’ente, prova ne sia che non sempre i giudici civili ritengono sufficiente il verbale della CMO ai fini dell’accertamento del nesso causale ai fini della domanda risarcitoria, ma dispongono consulenza tecnica atta ad accertare non soltanto la gravità del danno, ma nche appunto il nesso causale tra il danno occorso e la condotta – anche omissiva – tenuta dall’ente convenuto.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  14. sandro 22 Gen 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato una domanda secondo Lei tutte le persone con causa pendente entreranno nelle transazioni oppure chi è fuori i 5 anni dalla domanda 210, ancha se ancora nessun giudice ha sentenziato la prescrizione, non vi potrà accedere? Poi mi chiedo se si vuole andare in transazione con tutti e pagare un tot l’anno per 10 anni che senso ha voler predisporre una classifica in merito a gravità della malattia ed in base alla situazione economica?…GRAZIE

  15. gabriele 22 Gen 2008 | Rispondi

    gentile avvocato, vi racconto quanto accaduto a mia madre: è stata trasfusa nel 1968, nel 1998 circa presentava domanda per l’indennizzo ex legge 210, nel 2000 la commissione ha riconosciuto il nesso causale e l’ottava categoria. nel 2004 ci siamo rivolti ad un avvocato che nello stesso anno (2004) ha presentato la causa contro il mds per il risarcimento dei danni.
    su tali premesse vi rivolgo il seguente quesito: può mia madre beneficiare delle transazioni con il mds anche alla luce della recentissima sentenza delle S.U. della cassazione?

  16. Donato 22 Gen 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato la domanda che si fanno in tanti,se dovesse cadere il governo il decreto attuattivo e a rischio?

  17. as.ter.-di.ma. 22 Gen 2008 | Rispondi

    a rischio certamente no, la legge c’è e va applicata!

  18. immacolata 22 Gen 2008 | Rispondi

    Il,termine per la legge 210/92 è di tre anni dalla avvenuta scoperta della malattia epatite c?E,per il risarcimento danno biologico, quanto tempo c’è,prima della prescrizione?E sse,si puo’ fare causa a struttura ospedaliera,quanto tempo,cè prima della prescizione?
    Grazie aspetto una vostar ripsosta.

  19. marco 22 Gen 2008 | Rispondi

    @Avv. Simone LAZZARINI
    Mi scusi avvocato,ma mi sembrava che il MDS entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.della legge finanziaria dovesse emanare i decreti attuativi e dato che questo è avvenuto il 28.12.2007 ecco perchè pensavo che entro Marzo si sapesse qualcosa,comunque secondo lei ci vorrà quanto per il decreto attuativo della legge 229/05,e cioè allora quanto tempo di preciso ci è voluto,tanto per avere un’idea.
    Cordiali saluti,
    ringranziandola anticipatamente per una sua risposta.

  20. @ Sandro

    Credo e spero non ci saranno problemi ma è anche per questo motivo che ho trovato davvero imprudente dal punto di vista strategico la “corsa telefonica” a sollecitare la Cassazione al deposito della sentenza.
    Sulla “classifica” sono d’accordo con Lei. Considerata la cronica carenza di personale che affligge gli uffici ministeriali meno complicazioni ci sono e meglio sarà per tutti.

    @ Gabriele

    Vale quanto detto per l’amico precedente, la prescrizione, se non dichiarata con sentenza non dovrebbe frenare le transazioni.
    Quanto all’epoca del contagio, effettivamente lo stesso è assai remoto tuttavia non è da escludere in partenza che, anche prima del 1970, fossero ravvisabili responsabilità ministeriali.
    Certo sarebbe opportuno che il decreto in fase di emanazione non ponesse improvvisi paletti temporali.

    @ Donato

    Generalmente il decreto è scritto da tecnici (e, aggiungo io, anche con auspicabili conoscenze giuridiche visto che nessuno andrebbe dall’avvocato per farsi curare dall’epatite …) pertanto la stesura del decreto non dovrebbe correre rischi. Speriamo, anche per le ragioni anzidette, che sia scritto con cura maggiore rispetto a quella tenuta per la stesura del decreto attuativo della legge 229/05

    @ Immacolata

    Non è corretto rispondere in modo “netto”, anzitutto perchè il problema della tardività è tale solo se qualcuno lo eccepisce e poi perchè occorre verificare caso per caso comportamento processuale delle parti ed orientamento del giudice.
    Per l’indennizzo, comunque, il termine è di tre anni decorrenti non semplicemente dalla scoperta della malattia, ma dall’acquisita consapevolezza che la stessa si sia “consolidata” in precisi esiti (sul punto esistono alcune circolari del Ministero della Salute che affermano tale principio).
    Per il risarcimento mi permetto rimandarLa ai numerosi articoli già presenti sul sito

  21. @ Marco

    Il decreto attuativo della legge 229/05 è il D.M. 6 ott 2006, pubblicato sulla G.U. 10. nov. 2006.
    Speriamo i tempi non siano così lunghi.
    Buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  22. antonietta 23 Gen 2008 | Rispondi

    mi scusi avv, in materia di indennizzo ex Legge 210, la mancata presentazione del ricorso gerarchico nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale preclude all’interessato l’azione per il riconoscimento giudiziario dell’indennizzo?

    se si, il ricorso gerarchico deve farsi ugualmente o si va direttamente dal giudice?
    grazie ……..

  23. Simone Lazzarini 23 Gen 2008 | Rispondi

    @ Antonietta

    Prima di agire giudizialmente occorre necessariamente presentare il ricorso gerarchico ma, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto da funzionari pubblici che, evidetemente, ignorano la giurisprudenza ed il corretto modo d’interpretare le leggi, il termine di 30 giorni (che se possibile è comunque bene rispettare per evitare complicazioni) non è affatto previsto a pena di decadenza.

    Avv. Simone LAZZARINI

  24. maurizio 24 Gen 2008 | Rispondi

    Buongiorno a tutti.
    In merito alla data di decorrenza della responsabilita’ ministeriale, puo’ essere utile sapere che lo scopritore dell’Epatite B (Baruch Blumberg) e’ stato insignito del premio Nobel per la medicina proprio per questo.
    Nel comunicato stampa del 1976 diffuso della Fondazione Nobel si legge testualmente:

    “…during the years of 1966-68 Blumberg could prove that Australia antigen only appeared in connection with and in some cases after the special form of jaundice caused by infectious agents (hepatitis) which previously had been named inoculation or serum hepatitis. This disease today is called hepatitis B.”

    Ovvero, sintetizzando: “negli anni 1966-68 Blumberg dimostrò il legame esistente tra l’Antigene Australia e l’epatite da siero, oggi denominata epatite B”.

    Il documento e’ reperibile sul sito nobelprize.org

    saluti

  25. maurizio 24 Gen 2008 | Rispondi

    Questo articolo dimostra la conoscenza di due tipi diversi di epatite (quella siero o B e quella infettiva o alimentare A) gia’ nel 1945:

    “Homologous serum hepatitis and infectious (epidemic) hepatitis.”
    Am J Med Sci;1945;210:561–75
    Neefe JR, Stokes Jr J, Gellis SS

    Cio’ e’ confermato nell’articolo seguente (1967):

    “Infectious hepatitis: Evidence for two distinctive clinical, epidemiological and immunological types of infection.”
    JAMA;1967;200:365-373
    Krugman S, Giles JP, Hammond J

    Questo articolo descrive per la prima volta la scoperta dell’Antigene di superficie dell’epatite B (1965):

    “A “new” antigen in leukemia sera.”
    JAMA;1965 Feb 15;191:541-546
    Blumberg BS, Alter HJ, Visnich S

    …tutto questo lo sapevano anche in Italia!(1968):

    “L’antigene Australia. Rapporti con l’epatite infettiva e da siero. Una ricerca in pazienti pediatrici.”
    Pediatria Internazionale;1968;XVIII;4
    Vierucci A, Bianchini AM, Morgese G, Bagnoli F, Messina G

    Questo articolo descrive per la prima volta il virione dell’epatite B (1970):

    “Virus-like particles in serum of patients with Australia-antigen-associated hepatitis.”
    Lancet;1970 Apr 4;1(7649):695-8
    Dane DS, Cameron CH, Briggs M

  26. carmela 24 Gen 2008 | Rispondi

    Gent.mo avv.Lazzarini, come madre di una dannegiata in maniera grave ed irreversibile da vaccino,mi conforta non essere la sola ad aver avuto dubbi dell'”accuratezza” come Lei dice sul decreto attuativo art.1 legge 229,le faccio una domanda facile facile, pensa che adesso per il decreto attuativo inerente all’art.4 della stessa, sono così tanto accurati, da causare il ritardo biblico che si sta avendo nel farlo? Oppure pensa che ci siano altre ragioni? La ringrazio

  27. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    Illustre Sig. Avv. S. Lazzarini,
    certo di farLe cosa lieta, Le comunico che sul sito online dell’UTET sono state integralmente pubblicate tutte le dieci sentenze delle sezioni unite della Cassazione: dalla n. 576 alla n. 585.

    AS.TER. – DI.MA.

  28. luigi 25 Gen 2008 | Rispondi

    Che puoi postare il link?
    sono sul sito ma non le trovo, bisogna avere username e password?

  29. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    e certo!

  30. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    la sentenza n. 578/08 nn è buona x gli emotrasfusi in quanto mette una “pietra tombale” sulla possibilità d’estensione dell’indennizzo una tantum riconosciuto ai danneggiati da vaccinazione.
    Ma qst nn è una novità, la corte costituzionale l’aveva già detta più volte sta cosa!

  31. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    le sentenze nn. 577 e 582 trattano della responsabilità contrattuale (nn del minisalute ma) della struttura sanitaria che ha effettuato la trasfusione infetta. In entrambe l’ammalato aveva perso in primo e secondo grado. In cassazione “vince” (la cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio al giudice di merito, enunciando importanti principii in diritto)

  32. marco 25 Gen 2008 | Rispondi

    sempre in tema di responsabilità della struttura sanitaria, sarebbe interessante fare un confronto anche con quanto stabilito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 10104 del 10/9/07. qualcuno per caso, gentilmente, saprebbe indicare dove reperire il testo integrale della citata sentenza?
    Molte grazie

  33. as.ter.-di.ma. 25 Gen 2008 | Rispondi

    il cfr è inutile: la cass. ha esaminato tutti i profili, anche quello di ripartizione dell’onere probatorio riferito all’eccezione di prescrizione

  34. @ Carmela

    Purtroppo non credo che il ritardo dipenda dall’accuratezza degli estensori, ma dal fatto che, come è ormai triste consuetudine, i termini per adempiere sono perentori se riguardano il cittadino, mentre sono “ordinatori”, cioè praticamente “simbolici” se riguardano la pubblica amministrazione.
    Sarebbe forse opportuno un intervento più energico a livello istituzionale da parte delle associazioni che tutelano i danneggiati da vaccino.
    Più in là si potrebbe anche tentare di richiedere i danni “da ritardo” allo Stato per il comportamento omissivo colpevolmente tenuto nella vicenda dalla P.A..
    Sembrerebbe una forzatura, i “puristi” del diritto storceranno il naso, ma l’esperienza – anche recente – mi ha insegnato che, non essendo il diritto una scienza esatta, un po’ di fantasia e di creatività non guasta.
    Auguri di cuore

    @ Aster.di.ma

    Grazie, appena ottenuta l’autorizzazione dall’editore della banca dati metteremo on-line tutte le altre sentenze, spero ciò possa avvenire già lunedì

    @ Marco

    Abbiamo messo on-line la sentenza in calce all’articolo che se ne occupava. La sentenza è scaricabile e visualizzabile in .pdf

    Buona giornata a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  35. carmela 27 Gen 2008 | Rispondi

    buongiorno e grazie, av.to Lazzarini, ma vede, la nota dolentisima è proprio quella:dove e quali sono le associazioni a difesa dei danneggiati? io non ne conosco neanche una, almeno un’associazione che tuteli TUTTI i danneggiati! Da quanto leggo in giro e da quanto sento (sempre girando x internet) ognuna di esse pensa ai propri piccoli meschini guadagni, perdendo di vista l’interesse di tutti i danneggiati, sopratutto di quelli che, pur essendo gravi come la figla della sottoscritta, si ritrova a subire dei ritardi nell’applicazione di una legge che avrebbe dovuto tutelarla.Chi tutela veramente i danneggiati? Non è una domanda, gentile avv.to, bensì un’amara considerazione da parte mia.
    Comunque, bando alle polemiche purtroppo oramai inutili, La ringrazio per la risposta.
    Carmela

    • valerio 6 Feb 2013 | Rispondi

      Non è vero Carmela,non sei informata bene, esisteL’associazione” EpaC Onlus-ww.epac.it ” che ti può informare se contrattata su qualsiasi cosa ariguardo, se vuoi saperne di piu, ti lascio la mia meil “passe-vale@hotmail.it. Ciao e auguri.

  36. Ugo 27 Gen 2008 | Rispondi

    Gentile Avv.
    Nel caso di operatori sanitari,poichè solo con la sentenza della corte costituzionale n.476 del novembre 2002, si aveva la possibilità di vedere applicata la legge 210/92, quale è il dies a quo per i termini di prescrizione? la data in cui si è avuti la consapevolezza della malattia o la data in cui si aveva la possibilità di avere riconosciute le applicazioni della l. 210/92?
    Un sentito grazie

  37. Ugo 27 Gen 2008 | Rispondi

    Chiedo scusa Avv.
    Vorrei chiarire meglio il quesito posto poco prima.
    Alla luce delle recenti novità prodotte dalla Cassazione con le sentenze di gennaio di quest’anno penso di aver capito che è stato stabilito un termine quinquennale per la prescrizione per le domande di indennizzo e per il risarcimento del danno biologico, in quanto le lesioni da sangue infetto non sono da considerare “epidemia colposa” ma solo lesioni gravi.
    Per i deceduti ,invece,gli eredi hanno una prescrizione decennale perchè vige l’ ipotesi di omicidio colposo.( sic!!!)
    La domanda è questa:
    – Nel caso di operatori sanitari,poichè solo con la sentenza della corte costituzionale n.476 del 26 novembre 2002, si aveva la possibilità di vedere applicata la legge 210/92, quale è il dies a quo per i termini di prescrizione? la data in cui si è avuti la consapevolezza della malattia o la data in cui si aveva la possibilità di avere riconosciute le applicazioni della l. 210/92?
    Che fine fanno i termini triennali previsti dalla L.238/97?
    E le sentenze 6310/01 e la 6500/03 della corte di cassazione, che prevedevano la prescrizione decennale se gli eventi si fossero determinati prima della entrata in vigore della L.238/97, sono annullate automaticamente?

  38. mario 27 Gen 2008 | Rispondi

    sono un operatore sanitario e mi è stato riconosciuto a.2004 l’indennizzo della legge 210/92 per aver contratto l’epatite c nell’esercizio della professione (rottura in mano di provetta di sangue infetto). Chiedo ai cortesi avvocati se posso accedere al risarcimento L229/05 e/o in che modo?.Grazie

  39. Ugo 27 Gen 2008 | Rispondi

    per Mario
    Mi dispiace per quanto accadutoti
    Io mi sono beccato la B con un bambino epilettico, affetto da epatite acuta, che per la convulsione stava perdendo la vena.
    Nel ripristinarla mi punsi.
    Ho saputo della legge 210/92 solo da poco in quanto la mia ASL non ha mai fornito alcuna informazione e credo di stare in prescrizione.
    Ho fatto la domanda di indennizzo solo il 10 luglio 2007 ed ho avuto un primo certificato molto generico di epatite cronica il 22-3-97 ed un secondo il 24 luglio 1997 in cui era specificato che era una epatite cronica ATTIVA e con aumento di transaminasi e bilirubina.
    La percezione della malattia l’ho avuta con il secondo certificato e quindi devo sperare che mi sia accordato il termine decennale.
    Ma tu come hai fatto? e chi ti ha seguito?

  40. as.ter.-di.ma. 28 Gen 2008 | Rispondi

    provo a rispondere io:
    @ ugo
    per gli operatori sanitari nn vale il termine di decadenza triennale previsto solo per alcune categorie dalla legge n. 210/92, dal momento che quel termine, come tutti i termini di decadenza, nn è soggetto ad interpretazione estensiva della sua portata. Pertanto, il termine x richiedere l’indennizzo ex lege 210/92 per gli operatori sanitari, beneficiari in forza della sentenza c.d. “additiva” della corte costituzionale n. 476/02, comincia a decorrere: a) in caso di cosapevolezza ante vovembre 2002 della malattia, dalla data di pubblicazione in G.U. della sentenza della corte costituzionale (fine novembvre 2002); in caso di cosapevolezza successiva, dalla data di avvenuta acquisizione della conoscenza della patologia. Mi pare di poter con sufficiente tranquillità affermare che gli operatori sanitari hanno abbastanza tempo per poter ancora proporre la domanda ex lege n. 210/92 (cme, prima la propongono, meglio è!)

    @ mario
    la 229/05 nn c’entra niente con gli op. san.: vale solo x i danneggiati da vaccinazione; solo per i soggetti di cui al. co.1 dell’art. 1 della legge n. 210/92

  41. as.ter.-di.ma. 28 Gen 2008 | Rispondi

    …dimenticavo, il termine è quello ordinario decennale di prescrizione!

  42. Filipo 28 Gen 2008 | Rispondi

    Leggevo domenica 27 Gennaio su Corriere Salute che l’anno da cui risalgono le responsabilità ministeriali sarebbe il 1978.
    Mi pare un anno diverso da quelli indicati finora, fine anni 60, inizi anni 70.
    E’ possibile saperne di più? La mia trasfusione risale al 1977 e sarebbe una beffa enorme non poter esercitare il diritto al risarcimento per un anno.
    Grazie

  43. Ugo 28 Gen 2008 | Rispondi

    Grazie as.ter.-di.ma.
    Se ho capito bene nel mio caso che ho avuto consepevolezza della malattia prima della sentenza 476 il termine prescrizionale sarebbe comunque novembre 2012?
    Esiste nella provincia di Napoli la tua associazione?

  44. maurizio 28 Gen 2008 | Rispondi

    per Filippo:

    Ho letto anche io l’articolo a cui fai riferimento. Si sa che i giornalisti (e in particolare chi inventa i titoli degli articoli) non brillano per capacita’ di approfondimento.

    Nella sentenza c’e’ scritto ben altro: innanzitutto non e’ indicata nessuna data, e gia’ solo questo fatto basterebbe per dimostrare la superficialita’ del giornalista.
    In secondo luogo, nella sentenza non si parla affatto di “disponibilita’ di test diagnostici”, ma di “conoscenza dell’epatite B” (che risale molto piu’ indietro con gli anni).

    Sarebbe interessante avere un commento dell’Avv. Lazzarini su questo punto.

  45. franco 28 Gen 2008 | Rispondi

    gent.mo avv. lazzarini potrebbe darmi una idea dei costi a cui andrei incontro per intentare causa di risarcimento? chiaramente al ministero e alla struttura (assicurazione).
    devo fare causa singola o posso inserirmi in una cumulativa?
    ho gia’ avuto riconosciuto l’indennizzo ma non l’ho ancora ricevuto

  46. vincenzo 28 Gen 2008 | Rispondi

    salve avvocato, avrei un quesito da porvi,
    sono un operatore sanitario, ho contratto l hcv nel 90 , ho fatto causa di servizio mi hanno dato ragione con un risarcimento ridicolo, dopo il 2002 vedendo che era stato concesso la 210/92
    anche agli operatori sanitari ho fatto domanda inizio 2003 mi è stata rigettata per decorenza di termini , vorrei capirne di piu’ se posso sperare nel ricorso o meno.

  47. Allora, mi sembra ci siano molti quesiti.
    Procediamo con ordine

    @ Ugo

    Cominciamo col dire che quello che dicono le SS.UU. non è Vangelo e qualunque giudice, con congrua motivazione, può discostarsi da quanto detto.
    Ciò premesso, se parliamo d’indennizzo ex lege 210/92 suggerirei di non “fasciarsi la testa prima di averla rotta” e di attendere il responso della CMO per controbattere le argomentazioni poste a fondamento dell’eventuale rigetto.
    La poca chiarezza della legge 210/92 sul punto suggerisce di non trarre conclusioni affrettate.

    @ Mario

    Può valutare l’opportunità di chiedere il risarcimento del danno biologico (la legge 229/05 tutela purtroppo i soli danneggiati da vaccino)

    @ Filippo & Maurizio

    Le informazioni giornalistiche in materia legale non brillano per precisione.
    L’individuazione della data a partire dalla quale possano ravvisarsi responsabilità omissive da parte del Ministero è compito dei giudici di merito che, se ben orientati dai legali dei danneggiati e da consulenti tecnici “illuminati”, non avvranno difficoltà a retrodatare la data sino ai primi anni settantae, forse (ma mi pare piuttosto difficile) anche ad epoche più remote.

    @ Franco

    Lo studio legale LRS può operare in applicazione del tariffario professionale o con applicazione del patto di quota lite.
    Per informazioni più dettagliate potrà, se crede, contattare lo studio, anche al fine di valutare se eventualmente promuovere causa singola o collettiva, decisione che richiede un’attenta e non approssimativa ponderazione di tutti i pro e contro.

  48. @ Vincenzo

    Impugni il giudizio negativo (i termini per farlo non sono perentori) e valuti con un legale di sua fiducia se esiste spazio per promuovere azione per il risarcimento del danno biologico.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  49. luigi 29 Gen 2008 | Rispondi

    Il giudizio negativo è stato gia’ impugnato dal mio avvocato, pero’ lei parla del danno biologico è equivalente alla legge 210/92?
    Non riesco a comprendere come possono dare prescrizione su una cosa che non c’era prima, nel mio caso ho saputo nel 90 o poco piu, siamo stati inserito nel 2002 fine, gia’ era fuori termine, dovevo fare domanda su una cosa che non esisteva per noi operatori?
    mi sembra assurdo

  50. luigi 29 Gen 2008 | Rispondi

    Vincenzo è mio cognato ha scritto erroneamente con il mio nome chiedo venia

  51. as.ter.-di.ma. 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ luigi-vincenzo

    ovvio che la prescrizione nn sta nè in cielo nè in terra: qst in materia 210/92 (l’ho scritto in un altro post: x i sanitari c’è solo l’ordinaria prescrizione decennale, nel tuo caso decorrente dalla pubblicazione in G.U della sentenza additiva della corte costituzionale, la quale ha la stessa efficacia delle sentenze “normali” dichiarative d’incostituzionalità d’una legge)

    Per la possibilità di richiedere il risarcimento del danno la qstione è più complessa e si atteggia sotto vari profili: innanzitutto l’unico responsabile è l’ente datoriale e nn il minisalute; in secondo luogo devi fare attenzione all’azione che intendi intraprendere. Se di natura contrattuale (cfr. artt. 1218- 2087 c.c.) ci dovrebbe essere difetto di giurisdizione, in quanto il fatto s’è verificato prima del trasferimento della giurisdizione in materia di p.i. operata col Dlgs n. 80/98. Se di natura extraxontrattuale (v. artt. 2043-2050 c.c.), invece, la giurisdizione c’è, ma la prescrizione è grossa quanto una casa. Insomma, fa’ valutare la cosa dal tuo avvto

  52. vincenzo 29 Gen 2008 | Rispondi

    Perche’ allora mi è stata bocciata per decorrenza di termini?
    e l avvocato sta cercando di posticipare il discorso della conoscenza del danno inteso come conoscenza del danno irreversibile verso la conclusione della sentenza della corte per la causa di servizio? In teoria mi dovrebbe aspettare in quanto dalla gazzetta ufficiale alla mia domanda sono passati solo pochi mesi.
    Grazie della sua cordialità

  53. as.ter.-di.ma. 29 Gen 2008 | Rispondi

    l’avvto deve semplicemente sostenere che prima della sentenza corte cost 476/02 la domanda nn poteva essere proposta semplicemente perchè mancava la norma che, sul piano sostanziale (si dice così), supportasse la pretesa.
    Chi ha rigettato la domanda, scusami l’espressione, nn capisce

  54. vincenzo 29 Gen 2008 | Rispondi

    Grazie avvocato, pero’ anche l’avvocato mi sembra che ne capisca poco a questo punto,
    c’e’ una sentenza in proposito? magari la suggerisco al mio avvocato

  55. Simone Lazzarini 29 Gen 2008 | Rispondi

    @ Tutti

    Al fine di fare chiarezza e di evitare equivoci interpretativi preciso che tutti i pareri e commenti del sottoscritto compaiono sul blog esclusivamente con la seguente dicitura “Avv. Simone LAZZARINI Says” oppure “Simone LAZZARINI Says”.
    I commenti di tutti gli altri frequentatori del sito, naturalmente graditissimi, purchè “moderati” nei toni e pertinenti rispetto all’articolo in calce al quale compaiono, non provengono dal sottoscritto, non sono in alcun modo riferibili allo Studio Legale LRS e non possono essere a nessun effetto considerati consulenza legale attribuibile allo studio e/o ai suoi componenti.
    Grazie

    Avv. Simone LAZZARINI

  56. Lello 1 Feb 2008 | Rispondi

    Gent.mo.Avv.Lazzarini
    Sono un giovane Emofilico con patologgia di tipo A Grave e nel 1994 all’eta di 12 anni ho saputo di essere stato contaggiato dai virus dell’epatite C e B.Ho presentato domanda solo nel 2005 inquanto nessuno nella mia famiglia era al corrente di questo risarcimento.Nel Novembre 2006 mi e stata riconosciuta l’ottava categoria con nesso di causa che riconducevano le mie infezzioni a i farmaci che mi venivano somministrati, ma mi e stata negato l’indennizzo in quanto la domanda e stata presentata fuori tempo.Ho fatto immediatamente ricorso entro i 30gg dicendo appunto che all’epoca dei fatti non ero al correne della legge 210 che ci “tutelava”.A tutt’oggi non ho avuto ancora risposta, e visto che e passato un anno, tramite patronato voglio appellarmi al giudice ordinario.Premetto che sono gia seguito dall’avvocato Lana per la causa nei confronti dello stato ma per quanto riguarda il ricorso per l’indennizzo ho fatto tutto tramite la ASL della mia provincia, presentando il ricorso in carta semplice presso l’ufficio di competenza, tutto ovviamente protocollato, documentato, e dimostrabile in quanto ne ho una copia.
    Vorrei sapere se mi sto muovendo bene e se possibile avere un consiglio.
    Fiducioso in una sua risposta la ringrazio anticipatamente.

  57. Simone Lazzarini 1 Feb 2008 | Rispondi

    @ Lello

    L’azione giudiziaria innanzi al giudice del lavoro si presenta difficile ma è l’unica strada percorribile.
    Di per sè la mancata conoscenza della legge 210/92 non è considerata un valido motivo per essere “rimessi in termini”.
    Cerchi piuttosto di dimostrare che la patologia epatica si è evoluta e che la conoscenza di tutte le sue conseguenze è avvenuta in prossimità della presentazione della domanda d’indennizzo o, alternativamente, tra il 1995 ed il 1997 (la giurisprudenza ha affermato che per le epatiti post-trasfusionali verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge 238/1997 il termine è quello prescrizionale decennale, decorrente dalla data di conoscenza del danno).
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  58. marco 3 Feb 2008 | Rispondi

    gentile avvocato Lazzarini
    se la trasfusione è stata fatta presso una clinica privata nel 1973 ed il diritto si è prescritto contro il ministero, si può chiedere il risarcimento anche alla clinica privata ed eventualmente anche all’asl? questi ultimi possono considerarsi responsabili come il ministero? oppure si rischia di fare un buco nell’acqua?
    grazie della sua cordialità e grande preparazione in materia

  59. @ Marco

    Nulla vieta di agire contro la clinica privata, sopratutto se in tema di esordio della decorrenza del termine di prescrizione si tiene in considerazione quanto ad esempio ha detto il Tribunale di Milano nella sentenza di settembre pubblicata su questo sito.
    Fare un pronostico sull’esito del giudizio mi sembra però azzardato, dipendendo il risultato da più variabili (ad esempio orientamento del giudice assegnatario del fascicolo e comportamento processuale della controparte) allo stato attuale ignote.
    Cordiali saluti

  60. marco 5 Feb 2008 | Rispondi

    grazie infinite avvocato è sempre molto chiaro nelle sue risposte.
    ma secondo lei l’asl ( o ex usl) pure deve essere ritenuta responsabile?

  61. @ Marco

    Per rispondere alla Sua domanda sarebbe necessario effettuare un’approfondita ricostruzione della natura giuridica della clinica privata e dei rapporti con la sanità pubblica nel 1973, oltre ad un’attenta disamina non soltanto della normativa nazionale, ma anche e soprattutto di quella regionale (nel 1973 non esistevano le ASL, ma neppure le USL quindi – a tutto concedere sulla possibilità di estendere ad ulteriori soggetti diversi dalla casa di cura l’eventuale responsabilità – occorrerebbe individuare il soggetto eventualmente contitolare dei rapporti di debito-credito aventi causa da fatti di quell’epoca.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  62. marco 6 Feb 2008 | Rispondi

    @Avv.Simone LAZZARINI
    Secondo lei x i decreti attuativi si dovrà aspettare il nuovo governo facendo slittare ulteriormente i tempi,quando mi era sembrato di capire che i decreti li avrebbe dovuti fare il personale,diciamo così,tecnico del MDS?
    Ad occhio e croce,intorno a che data lei prevede che questi decreti saranno emanati?
    Ringranziandola anticipatamente x l’eventuale risposta,
    Cordiali Saluti.

  63. jenny 7 Feb 2008 | Rispondi

    Buon giorno, si buona domanda, questa e quello che tutti noi vogliamo sapere!!!!!!!!! per favore ci fai sapere qualcosa. Cordiali saluti

  64. marco 7 Feb 2008 | Rispondi

    @Avv.Simone LAZZARINI
    Siccome da più parti viene ventilata l’ipotesi che l’emanazione dei decreti attuativi da parte del MDS sulle transazioni sarebbe legata all’eventuale volontà politica del prossimo governo,è una cosa legale che ad una legge dello stato com’è quella sulle transazioni con soggetti danneggiati da emotrasfusioni,si possa poi non dar seguito con i decreti attuativi,lasciandola poi così lettera morta?
    Sempre ringraziandola per la risposta che lei vorrà darci,
    Cordiali salut

  65. as.ter.-di.ma. 8 Feb 2008 | Rispondi

    che rimanga lettera morta è cosa che nn sta nè in cielo, nè in terra; sui tempi, si prospettan lunghi…!!!

  66. luigi 8 Feb 2008 | Rispondi

    Ma non si devono fare al massimo entro 90 giorni dall’ approvazione della legge i decreti attuativi?

  67. tony 8 Feb 2008 | Rispondi

    Salve a tutti qualcuno conosce qualche associazione che mi puo seguire per andare avanti per il ricorso legge 210/92 . io mi trovo a Mantova però va bene anche Verona o Cremona grazie

  68. @ Marco

    Il termine di 90 giorni è tipicamente “ordinatorio”, c’è da augurarsi che l’attesa sia inferiore a quella, di circa 10 mesi, resasi necessaria prima che il D.M. attuativo della legge 229/05 abbia visto la luce.
    Comunque non c’è dubbio che dovrà darsi seguito a quanto stabilito in Finanziaria.

    Avv. Simone LAZZARINI

  69. lory 12 Feb 2008 | Rispondi

    lory Says:
    Febbraio 12th, 2008 at 7:19 pm
    Gentile avv.Lazzarini la mia attuale situazione è la seguente:Febbraio 1984 il contaggio con sacche infette,dopo una emoraggia postoperatoria.Marzo 91 riscontro contaggio HCV.Febbraio 95 faccio domanda di indenizzo.Novembre 98 notifica del CMO, nesso di causalità assegnata 8° categoria.Luglio 2000 notifica acettazione per l’indenizzo.Marzo 2003 richiesta risarcimento danni.Luglio 2007 sentenza di 1°gr a me favorevole.Nel gennaio 2008,l’avvocatura delMDS si appella. A questo punto qual’è la migliore via da percorrere? In attesa di una sua gentile risposta, la ringrazio e la saluto

  70. Pietropaolo 13 Feb 2008 | Rispondi

    Salve, percortesia vorrei sapere se si può far causa al Ministero per danno biologico(dovuto alla vaccinaz. obbligatoria)pur percependo la L. 229/2005, c’è il rischio che mi venga tolta? O il danno biologico non ha nulla a che fare con la legge 229?….Grazie.

  71. Gianni 13 Feb 2008 | Rispondi

    Buon giorno, scrivo per conto di mio papà che è affetto da epatite c a causa di trasfusioni infette. Nel Marzo del 2000 riscontro di cirrosi HCV positiva. A luglio 2004 veniamo a conoscenza della legge 210/92 e facciamo subito la domanda. Il 5 Ottobre 2005 visita presso C.M.O. che il 27/10/05 ci comunica che “NON ESISTE NESSO CAUSALE”. Facciamo ricorso entro 30 giorni e a Luglio 2007 il Ministero della Salute ci comunica che esiste il “NESSO CAUSALE”
    ma giudica la stessa “INTEMPESTIVA”.
    Cosa ci consiglia di fare?

  72. @ Gianni

    Il Suo caso è emblematico per dimostrare come sia molto pericoloso attendere che il Ministero decida sul ricorso gerarchico, nonostante i “consigli” che spesso dispensano i funzionari amministrativi delle ASL, del tutto incompetenti in materia.
    Consiglio comunque di fare causa, cercando di dimostrare o che l’epatite si è verificata tra il luglio 1994 ed il luglio 1997 o che la piena consapevolezza della gravità della malattia si è acquisita dopo il luglio 2001.
    Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  73. @ Lory

    Continui la causa in attesa delle pubblicazione del Decreto ministeriale attuativo di quanto stabilito con la finanziaria.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  74. rosa 17 Feb 2008 | Rispondi

    Aiutatemi per favore perchè gli avvocatiai quali ho chiestoconsiglio hanno le idee confuse circa la sentenza 581/08. Riassumo mia mamma operata nel 1979 le è stata diagnosticata l’epatite C a maggio 1988. Non ho mai fatto richiesta di indennizzo all’Asl(non lo sapevo) sto in tempo per agire contro il ministero della salute? Chi dice che la prescrizione è decennale chi dice che è cinquennale, non ho capito niente, vi prego rispondetemi. GRAZIE

  75. alessandro 17 Feb 2008 | Rispondi

    operatore sanitario HBV-HCV-Cirrosi Epatica, può inoltrare domanda per doppia patologia?
    Grazie

  76. Mario 17 Feb 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato ho un quesito da porle.
    Una mia parente ha contratto l’epatite c in seguito ad una emotrasfusione nel 1985.
    Ha presnetato domanda per ottenre i benefici della legge n. 210 e la cmo ha negato l’esistenza di nesso causale.
    ha proposto ricorso amministrativo al Ministero e, a seguito del silenzio di quest’ultimo, ricorso al giudice del lavoro.ù
    Successivamente a ctu medica, il giudice ha accolto il ricorso affermando esistente il nesso di causalità.
    Il ministero ha appellato la sentenza affermando il suo difetto di legittimazione passiva.
    La Corte di Appello ha accolto l’appello.
    Ora cosa dovrebbe fare la mia parente.
    Prestare ricorso amministrativo averso il verbale della cmo alla Regione? in qs caso il termine di trenat giorni è ordinatorio?
    Contestualmente deve proporre ricorso per cassaizone avverso la sentenza della corte di appello?Grazie in anticipo per la risposta

  77. alessandro 18 Feb 2008 | Rispondi

    un operatore sanitario, titolare della 210/92 può inoltrare domanda per il danno biologico? ci sono possibilità per altre rivendicazioni?
    A chi vanno indirizzate la mia regione è la Sardegna.

  78. @ Rosa

    Presenti comunque domanda d’indennizzo ex legge 210/92 all’Asl competente per territorio.
    Per il risarcimento del danno biologico, come già detto in altre occasioni, la prescrizione deve essere eccepita e dimostrata dalla controparte.
    Sulla scorta della recente sentenza della Corte di Cassazione potrebbe comunque essere ancora in tempo (i cinque anni (purtroppo non dieci), se decorrenti dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo, ancora non hanno iniziato a decorrere), ma è importante impostare l’atto in modo intelligente – e non aggiungo altro -.

    @ Alessandro

    La doppia patologia viene generalmente riconosciuta soltanto se i danni riportati agiscano su distinti apparati, pertanto se i danni sono occorsi “soltanto” (ovviamente si fa per dire) sul fegato credo ci siano poche possibilità di vedere accolta la richiesta, ma tentar non nuoce.
    Personalmente poi sono dell’avviso che, poichè le due patologie (hbv ed hcv) sono state contratte in occasione di distinti episodi, l’indennizzo spetterebbe per l’intero per ciascuno dei virus contratti.
    Può chiedere il risarcimento del danno biologico al Suo datore di lavoro (od al suo avente causa se dalla data dei fatti ha mutato configurazione giuridica – v. il caso delle gestioni liquidatorie delle disciolte ussl) ed il riconoscimento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.

    @ Mario

    Da quanto descritto deduco che la causa è stata purtroppo proposta nei – soli – confronti del Ministero della Salute e non anche nei confronti di Regione ed ASL, come forse sarebbe stato prudente fare, considerata l’incertezza della giurisprudenza.
    è bene che la Sua parente ricorra per Cassazione avverso la sentenza d’appello e, contemporaneamente, presentare ricorso al giudice del lavoro nei confronti di regione ed asl (il ricorso gerarchico è stato comunque ben indirizzato al ministero).
    Mi rendo conto che è una scelta onerosa, ma è davvero l’unica che possa tutelarla al meglio.

    buona serata a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  79. Pietropaolo 19 Feb 2008 | Rispondi

    Salve,
    Egregio Avvocato è sempre gradita una risposta qualsiasi essa sia, altrimenti che senso avrebbe la creazione di questo sito.
    Buonagiornata.

  80. Antonio 19 Feb 2008 | Rispondi

    Caro Pietropaolo.

    L’art. 1 comma 1 della Legge 229/05 alla fine recita testualmente:

    “Rimane fermo il diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE derivante da fatto illecito”!

    Ora non sò se per l’ulteriore indennizzo della 229/05 valga la teoria dello scorporo dello stesso come recentemente stabilito dalla sentenza S.U. 584/08 per i danneggiati Legge 210/92, anche se l’orientamento dovrebbe avere la stessa efficacia, altrimenti, viene ritenuto, che si viene pagati 2 volte per lo stesso danno causato da un unico reato.

    L’ideale è farsi fare una bella CTU sul reale danno biologico, valutarla e decidere se il risarcimento superi l’importo dell’indennizzo, calcolato dall’erogazione dello stesso sino all’età media dei 75 anni, metro con cui si misura la durata media della vita del cittadino italiano!

    Cordialmente.

    Antonio.

  81. Mario 19 Feb 2008 | Rispondi

    Caro avvocato, La ringrazio per la risposta.
    Il suo consiglio mi porta a ritenere che il termine di un anno per la proposizione del ricorso giudiziario, previsto dall’art. 5, comma 3, della legge n. 210 è ordinatorio?
    Onde deve soltanto proporre l’azione nel termine prescrizionale quinquennale dalla comunicazione della cmo?
    Grazie mille in anticipo

  82. mimmo 19 Feb 2008 | Rispondi

    dopo aver letto tutto quanto, penso di avere le carte in regola per proporre richiesta di risarcimento del danno da emotrasfusione occasionale, al ministero della salute,percepisco l’indennizzo di cui alla legge210/92 e la domanda di indennizzo l’hò inoltrata alla cmpetente ASL nel giugno 2003, quindi ho tempo fino a giugno 2008 per inoltrare la richiesta di risarcimento del danno.Il mio problema è che non so come muovermi, nel senso che non hò la minima idea di come improntare una richiesta di risarcimento anche relativamente al quantum.
    In pratica chiedo a qualcuno del forum di aiutarmi ad impostare una bozza di atto di citazione da inoltrare al tribunale competente. Se qualcuno ha un pò di materiale può inviarmelo all’indirizzo di posta elettronica: mail martok60@tiscali.it
    ringrazio anticipatamente.

  83. franco 19 Feb 2008 | Rispondi

    carissimo avv.
    ho parere favorevole del cmo e quindi in attesa di indennizzo.210/92.

    nel frattempo per prepararmi alla richiesta di risarcimento ho incaricato un medico legale per il nesso epatite c – morte ma ho ricevuto parere negativo.

    pensa che senza un parese scentifico positivo possa avere probabilita’ di risarcimento ?

    cosa ne pensa di seguire per il risarcimento ,di improntere il tutto sul risarcimeto della chance di sopravvivere?
    sentenza 4 marzo 2004 n. 4400?

  84. Pietropaolo 19 Feb 2008 | Rispondi

    Grazie di cuore Avvocato,
    se non sono insistente, rimane comunque intoccabile l’indennizzo mensile di base della 229?…grazie

  85. alessandro 19 Feb 2008 | Rispondi

    Avv.
    Una causa di servizio l’ho per l’epatite contratta nel 1972 con aggravamento nel 1978, per l’epatite C Gennaio 1992, la ASL dopo richiesta della C.M.O. di ulteriori informazioni aveva scritto di non procedere oltre perche l’aggravamento si poteva fare solo una volta, pur trattandosi come dice Lei di nuovor virus.
    Sono in pensione gennaio 2005 posso ancora fare domanda per causa di servizio per l’epatite C?

  86. mimmo 21 Feb 2008 | Rispondi

    vorrei capire una cosa importante e cioè dalle analisi delle ultime sentenze della cassazione si parla del fatto che in materia di sangue infetto ,il ministero avrebbe dovuto vigilare già dai primi anni 70;che significa questo?, non ha definito una data ben precisa, una persona come fa a muoversi con questa definizione”dai primi degli anni 70″,se il fatto lesivo è avvenuto più omeno intorno agli anni 70.

  87. @ Mario

    A mio parere il termine per agire giudizialmente dopo aver presentato infruttuosamente il ricorso gerarchico è quello prescrizionale decennale.

    @ Mimmo

    Per fare causa contro il Ministero della Salute occorre per legge il patrocinio di un avvocato, preferibilmente competente in materia (non foss’altro perchè le cause si vincono e si perdono anche e soprattutto in funzione della strategia processuale adottata, non basta quindi la mera elencazione dei fatti e delle norme di riferimento – spesso addirittura è controproducente).
    L’individuazione della data precisa a partire dalla quale possono configurarsi responsabilità ministeriali è stata rimessa al giudice di merito che la determinerà caso per caso anche e soprattutto in base agli argomenti dedotti dalle parti in causa.

    @ Pietropaolo

    La teoria dello scomputo propugnata dalla Cassazione non è affatto “Vangelo”, esiste copiosissima dottrina e giurisprudenza di diverso avviso sicchè, anche alla luce della lettera della legge 229/05, non penso che l’indennizzo ex legge 229/05 verrebbe scomputato dal danno biologico.

    @ Franco

    Premesso che la consulenza di parte non è strettamente necessaria per fare causa spesso i medici legali ragionano in modo troppo schematico e tradizionale, omettendo di prendere in esame anche ipotesi di c.d. causalità indiretta, casi cioè nei quali la morte è stata agevolata dalla coopresenza di una patologia epatica.
    Se comunque la causa è promossa da un vivente può essere utile chiedere il risarcimento del danno subito, ma anche di quello prevedibilmente subendo (percentuale di aggravamento)

    @ Alessandro

    Provi comunque.

    Cordiali saluti a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  88. Antonio 25 Feb 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato, ho letto un provedimento del 17.11.2003 del direttore generale dott.Filippo Palumbo con cui venivano proposte transazione vari da €388.165.52 a €464.881.21 tali transazioni a quali persone spetta? grazie anticipatamente per la risposta

  89. as.ter.-di.ma. 25 Feb 2008 | Rispondi

    quello valeva solo x gli emofilici

  90. Mario 25 Feb 2008 | Rispondi

    Avvocato, mi scusi, però leggo all’art. 5 comma 3 della legge n. 210 che il termine per proporre ricorso giudiziario è di un anno.
    Mi aiuti per favore a capirci qlc.
    Il ricorso gerarchico è stato proposto nei confronti del Ministero così come la causa ordinaria(come le ho detto, vinta in primo grado e persa – sul difetto di legittimazione- in appello).

  91. as.ter.-di.ma. 26 Feb 2008 | Rispondi

    @ mario
    x domande amministrative presentate dopo il 21.2.2001 non è più competente il MDS: ecco xkè la cda ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del ministero

  92. as.ter.-di.ma. 26 Feb 2008 | Rispondi

    @ mario
    la domanda giudiziale va (RI)proposta contro la Regione d’appartenenza e la asl competente territorialmente ove vi sia una norma regionale che attribuisca tale legittimazione (es. lombardia, puglia etc). Il termine annuale ha evidentemente carattere ordinatorio

  93. Antonio 26 Feb 2008 | Rispondi

    Ho fatto ricorso legge 210/92 ma dopo quasi tre anni dopo che gli ho mandato tutti i documenti richiessti ho contattato Roma telefonicamente per sapere della mia pratica ma dopo venti minuti di attesa mi rispondono che la mia pratica non ce,gli ho mandato un fax di sollecito ma di risposta niente cosa mi consiglia di fare?

  94. @ Antonio in risposta al post n.88

    Gli importi da Lei indicati si riferiscono alle transazioni a suo tempo concluse con i soggetti emofilici.

    @ Mario

    Richiamato il contenuto dei post nn. 78 ed 87 Le confermo che, anche secondo la Corte di Cassazione il termine indicato dalla legge 210/92 è ordinatorio. Certamente far la causa entro il termine di un anno eviterebbe anche le contestazioni di controparte.

    @ Antonio in risposta al post n.93

    Come già scritto in risposta a precedenti post l’esperienza insegna che è spesso assai pericoloso attendere che il Ministero della Salute decida sul ricorso gerarchico. Sovente infatti la decisione è addirittura peggiorativa rispetto al precedente giudizio della CMO, rimettendo in discussione aspetti che si ritenevano pacifici.
    Il mio suggerimento spassionato è quindi quello di agire giudizialmente subito – senza dar retta ad eventuali suggerimenti di segno contrario provenienti da chi, es. funzionari delle ASL – non ha la minima conoscenza della realtà del problema – per evitare di doverlo fare dopo con un quadro ancora più problematico.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  95. Mario 26 Feb 2008 | Rispondi

    mi scusi ancora per il disturbo.potrebbe darmi il riferimento della sentenza della Corte di Cassazione da Lei citata.
    La ringrazio per l’attenzione

  96. @ Mario

    Cass. civ. Sez. lavoro, 09-10-2007, n. 21081

  97. alessandro 29 Feb 2008 | Rispondi

    Egr.Avv.
    operatore sanitario HBV+ e HCV+ in attesa di indennizzo.
    Lei dice che posso richiedere l’indennizzo per intero per i due virus contratti in periodi diversi, come fare?
    La diagnosi della C.M.O. Epatite cronica attiva post-infettiva da doppia infezione correlata in evoluzione cirrotica.
    In attesa posso richiedere la rivalutazione ISTAT.
    Cordiali saluti

  98. mary 29 Feb 2008 | Rispondi

    Gentilissimo avvocato,
    una parente è stata contagiata da epatite C nel corso di un intervento nel 1981. Nel 1990 comuncia ad avere disturbi. Nel 1994 legge sui giornali la possibilità di chiedere l’indennizzo che inoltra nel 1995. Solo nel 2002 si accerta il nesso causale. Nel 2005 invia racc. di messa in mora. Nel frattempo l’epatite diviene cirrosi e sono insorte altre gravi patologie. Possiamo provare a citare il Ministero, sulla base del dies a quo a far data dalla notifica CMO,tenuto conto che al momento della domanda di indennizzo lei non aveva la certezza di aver contratto la malattia in quella sede e quindi non vi era rapportabilità causale? La ringrazio.
    @ Mary

  99. alessandro 4 Mar 2008 | Rispondi

    Egr.Avv.
    non sò come inoltrare la domanda, cioè cosa devo richiedere se non doppia patologia che altro?
    Gentilmente ringrazio

  100. @ Alessandro

    Come illustrato al punto 78 la tesi che sia possibile richiedere due volte l’indennizzo pieno è una mia interpretazione.
    Potrebbe richiedere la modulistica per il riconoscimento del doppio esito invalidante ai sensi dell’art.2 comma 7 legge 210/1992, precisando poi nella domanda
    Se non fosse riconosciuto il beneficio occorrerà ricorrere al Ministero e, perdurando il diniego, agire giudizialmente.

    @ Mary

    Senz’altro vale la pena provare ad agire giudizialmente senza scoprire le proprie carte e lasciando che sia controparte a disquisire sulla questione della prescrizione.

    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  101. marco 8 Mar 2008 | Rispondi

    Egr.Avv.
    Per quanto riguarda la sentenza n.584/08 della Corte di Cassazione a SS.UU.dove tra le altre cose si parla,in parole povere,del divieto del “cumulo”fra indennizzo(legge n.210)e risarcimento tramite azione legale,se fosse possibile,vorrei che mi togliesse dei dubbi e cioè quello di cui si parla nella suddetta sentenza,tra le altre cose, è il fatto che non si può cumulare l’assegno post mortem(legge n.210)ottenuto dagli eredi aventi diritto,appunto,avuto per la morte di un congiunto e le somme poi ottenute tramite azione legale o meglio lo scomputo della somma già ricevuta dalla somma che poi eventualmente si ottiene tramite azione legale;ma questo non riguarda chi è in vita e percepisce l’assegno mensile e poi fa azione legale anche per il risarcimento,o mi sbaglio?
    In attesa di una Sua cortese risposta,
    Cordiali Saluti,
    Marco

  102. aster-dima 9 Mar 2008 | Rispondi

    se eccepito da controparte quel principio vale (PURTROPPO) anche x chi in vita percepisce l’assegno della 210: la somma da detrarre si ottiene capitalizzando all’attualità la rendita vitalizia mediante un procedimento di matematica finanziaria, tenuto conto della presumibile vita media d’un contagiato.
    Siccome nn vorrei, sul punto, suscitare initili allarmismi, sarei curioso di conoscere il parere dell’Avv. Lazzarini.

  103. antonino 12 Mar 2008 | Rispondi

    Gentile Avv.Lazzarini,scrivo da Messina,ci siamo sentiti telefonicamente in precedenza, Le espongo il mio quesito:A seguito intervento nell’anno 1968 ho contratto il virus HIV da trasfusione,riscontrato a seguito esami sierologici eseguiti in data 13.03.1998.istanza ai fini della legge 210/92 inoltrata in data 06.04.1998.Riconosciuto il nesso causale a seguito ricorso per mancata ascrizione ad alcuna categoria,accolto con riconoscimento dell’infermita’ alla ottava categoria.Ho percepito l’indennizzo con data retroattiva, percepisco bimestralmente l’importo di 1096 euro. Posso richiedere il risarcimento del danno? Considerando recenti pronunciamenti favorevoli della Cassazione? Inoltre posso richiedere la rivalutazione ISTAT corrispondente alla somma dell’indennità speciale? In attesa di un Suo cortese parere, invio Cordiali Saluti

    Antonino

  104. Antonio 14 Mar 2008 | Rispondi

    Gentile avvocato sono antonio in risp 98 finalmente sono riuscito a parlare col dott.Piergentili del ufficio legale di Roma che segue la mia pratica. mi dice che la pratica e ferma perchè dal ospedale dove ho avuto le trasfusioni non sanno niente dei donatori e lui vuole avere qualche documento in mano ,preciso che le strasfusioni le ho avuto nel 1984 dopo tanti anni come si puo rintracciare un donatore . poi mi ha detto che ho presentato la domanda con due anni di ritardo ma io della legge 210/92 non sapevo niente . io ho finito la terapia con l’iterferone qualche mese fa ,se la terapia avrà effetto positivo come io spero,puo cambiare qualcosa in negativo a mio sfavore in quando riguarda l’indennizo. grazie ..

  105. @ Marco
    Premesso che l’eventuale “scomputo” delle somme percepite e percipiende a titolo di indennizzo da quanto complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno dovrebbe essere invocato dalla controparte in corso di causa, se passasse come principio non potrebbe che valere per vivi e deceduti.
    Tuttavia non sono assolutamente convinto che i tribunali si uniformeranno a quanto detto dalla Cassazione.
    Nel dubbio potrebbe essere utile, nell’impostare l’azione risarcitoria, prescindere del tutto da eventuali richiami al procedimento ex lege 210/1992, lasciamo che sia la controparte ad indagare e a sollevare eventuali eccezioni

    @ Antonino
    Può senz’altro chiedere la rivalutazione ISTAT anche della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale (mandi subito almeno una r.r. per interrompere la prescrizione usando il modello reperibile su questo sito, dopo dovrà comunque fare causa perchè spontaneamente l’Amministrazione non paga).
    Può anche provare ad agire per il ristoro del danno, ma in questo caso valuti attentamente costi e benefici dell’eventuale azione risarcitoria (ad esempio cercando di capire che orientamento ha il Tribunale competente).
    Potrebbe comunque risultare utile fare causa nella prospettiva di accedere probabilmente non a queste, ma a future transazioni (anche per gli emofilici, nel corso degli anni vi sono stati più interventi del legislatore)
    Nel frattempo, cautelativamente, interrompa la prescrizione anche in relazione al risarcimento dei danni

    @ Antonio
    Anche alla luce di quanto informalmente dettoLe dal Ministero ribadisco che è del tutto inutile attendere all’infinito che il Ministero Le comunichi ufficialmente il giudizio negativo.
    Le posizioni ministeriali, oltretutto, contrastano con la giurisprudenza che, in caso di assenza d’informazioni sui donatori, riconosce quasi sempre il nesso causale.
    Quanto poi al danno subito, l’eventuale negativizzazione dell’RNA, ottenuta grazie alla terapia interferonica, non potrà valere a negarLe il riconoscimento almeno dell’ottava categoria (v. Cass. n. 10214/07).
    Mi dia retta, non perda altro tempo.

    Cordiali saluti e buon fine aettimana a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  106. as.ter.-di.ma. 28 Mar 2008 | Rispondi

    nihil sub sole novi…(?)

  107. salvatore 29 Mar 2008 | Rispondi

    caro avvocato desideravo sapere a che punto è il decreto attuativo della legge finanziaria sulle transazioni per gli emotrasfusi. ??? GRAZIE

  108. as.ter.-di.ma. 29 Mar 2008 | Rispondi

    @ salvatore

    va’ al blog di dario: lì troverai qlcs!

  109. luigi 1 Apr 2008 | Rispondi

    Salve avvocato , ma qual’e’ il blog di Dario? non riesco a trovarlo

  110. Lorina Ciminari 14 Apr 2008 | Rispondi

    Gent.mo avvocato se puo’ chiarirmi un dubbio su una sentenza del tribunale di ancona in cui perdo la causa perche’ il ministero non e’ responsabile per gli anni 84 anno della mia trasfusione.Senza far cenno della prescrizione!Ora mi sono appellata e dalla recente sentenza di cassazione per me e’ cambiato qualcosa? posso sperare per il meglio?percepisco assegno legge 210/92 dal 94 domanda presentata nel 92 . causa contro ministero iniziata nel 2oo2.la ringrazio anticipatamente e distinti saluti loriana

  111. mimmo 5 Mag 2008 | Rispondi

    se qualch’uno mi può aiutare, dove posso trovare il testo della CTU medica d’uficio che è stata depositata alla cassazione sez. unite prima della pubblicazione delle sentenze. Grazie

  112. Antonio 6 Mag 2008 | Rispondi

    Per Mimmo.

    Prova a telefonare all’ufficio deposito sentenze civili della Cassazione, forse lì potranno aiutarti a cercare quello che Ti serve.

    Tel. 0668832698

  113. mimmo 6 Mag 2008 | Rispondi

    ti ringrazio Antonio per la tua disponibilità.
    Io ricordo di averla letta su questo forum penso alla fine del 2007,
    ho provato a chiamare la cassazione al numero che mi hai dato ma risultato 0. ripeto se qualcuno ha il testo della relazione può inviarla tramite posta elettronica al seguente indirizzo- martok60@tiscali.itringrazio.,

  114. Antonio 6 Mag 2008 | Rispondi

    Per Mimmo.

    Forse ti riferisci alla relazione n. 35 del 21 marzo 2007?

    Se è così devi cercare nel sito della Cassazione; sulla sinistra clicca relazioni, poi anno 2007 e troverai “il danno da emotrasfusioni”

    Spero di essere stato utile.

    Ciao.

  115. clara 8 Mag 2008 | Rispondi

    Cari amici,
    perchè non pensiamo di ricorrere tutti insieme per il riconoscimento ISTAT sull’ indennizzo Legge 210/92? E’ pur vero che mediamente trattasi di circa 250 Euro ogni due mesi, ma proprio per questo nessuno si muove a causa delle ingenti spese di giudizio, se affrontate da soli. Cosa ne pensate?
    Ciao
    Clara-Trento

  116. mimmo 13 Mag 2008 | Rispondi

    mi associo alla proposta di Clara più si è meglio è. bisogna solo rtovare il modo per raccogliere i consensi e organizzarsi.
    per Antonio: nonostante le tue indicazioni, e ti ringrazio veramente col cuore, circa la relazione n. 35, non riesco a trovare nel sito della cassazione la sezione -relazioni- come mi hai detto sulla sinistra della pagina iniziale, non so proprio come fare.

  117. Antonio 14 Mag 2008 | Rispondi

    Per Mimmo.

    digita esattamente come riportato:

    http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp?idRic=2

    Attento alle lettere maiuscolo e minuscolo scrivi esattamente come vedi!

    Io lo trovo entrando su http://www.libero.it

    Speriamo in bene.

    Ciao, antonio.

  118. Antonio 14 Mag 2008 | Rispondi

    Eccezionale Avvocato, la tecnologia fa veramente “miracoli”!

    Mimmo devi solo cliccare sul sito che vedi evidenziato e sulla sinistra troverai relazioni, clicca su anno 2007 e troverai quello che cerchi. Finalmente ci siamo riusciti.

  119. mimmo 16 Mag 2008 | Rispondi

    Ok Antonio missione compiuta ti ringrazio di cuore.
    Al forum voglio chiedere un parere sul risarcimento del danno e cioè, un avvocato mi ha proposto di iniziare l’azione con un accertamento tecnico preventivo davanti al presidente del tribunale dicendo che così si può avere un buon risultato, e tante altre cose tecniche che non so spiegare in quanto non sono un tecnico in materia.io per la verità sono perplesso circa questa procedura quali sono i vantaggi e quali le problematiche a cui si può andare incontro, in quanto io penso che comunque il ministero si devo costituire nel giudizio ancche se si tratta di appunto accertamento preventivo..questa questione

  120. Giovanna 26 Set 2008 | Rispondi

    Mi è stato riconosciuto il nesso, i tempi giusti ma non l’ascrivibilità tabellare, ho fatto il primo ricorso con esito negativo poi non ho fatto il ricorso gdl, sono passati due anni e c’è chi mi consiglia di fare l’aggravamento e non so di preciso quale è la strada giusta. La ringrazio. Giovanna

  121. Mary 30 Set 2008 | Rispondi

    Preg.mo avvocato,
    nella causa civile promossa per il risarcimento danni da mia zia, il Ministero ha eccepito tardivamente la prescrizione (comparsa depositata 9 giorni prima dell’udienza). E’ decaduto, vero? Nel caso di un donatore non rintracciato, ove la CMO ha riconosiuto nesso causale altamente probabile, deve essere il Ministero a provare che i donatori erano hvc negativi? Grazie mille

  122. Mary 30 Set 2008 | Rispondi

    Preg.mo avvocato,
    nella causa civile promossa per il risarcimento danni da mia zia, il Ministero ha eccepito tardivamente la prescrizione (comparsa depositata 9 giorni prima dell’udienza). E’ decaduto, vero? Nel caso di un donatore non rintracciato, ove la CMO ha riconosiuto nesso causale altamente probabile, deve essere il Ministero a provare che i donatori erano hcv negativi? Grazie mille

  123. Angelo 14 Ott 2008 | Rispondi

    gentile avvocato, vi racconto quanto accaduto a mia madre: è stata trasfusa nel 1968, nel 1996 circa presentava domanda per l’indennizzo ex legge 210, nell’agosto 20001 la commissione ha riconosciuto il nesso causale e l’ottava categoria. Nel 2005 ci siamo rivolti ad un avvocato che nel mese di febbraio dello stesso anno (2005) ha presentato la causa contro il mds per il risarcimento dei danni.
    Nel luglio 2008 il Tribunale non accoglieva la domanda in virtù delle recenti sentenze della Suprema Corte ( gennaio 2008 ) e motivava l’avvenuta prescrizione dei temini per la presentazione della domanda che hanno decorrenza dal momento della richiesta dell’indennizzo.
    In quel periodo soffrivo di depressione e ho dovuto seguire mio marito che ha subitoben tre interventi per tumore ed è deceduto nel 2001 , dopo il suodecesso sono venuta a conoscenza della possibilità di chiedere il risarcimendo dei danni morali e biologici.
    L’avvocato che mi ha seguita in prima istanza nonmi ha incoraggiata a far ricorso in appello.Cosa mi consiglia.Grazie

    poichè motivava per avvenuta prescizione dei tempi o il seguente quesito: può mia madre beneficiare delle transazioni con il mds anche alla luce della recentissima sentenza delle S.U. della cassazione?

  124. rosalia 7 Gen 2009 | Rispondi

    e cominciato il nuovo anno non sarebbe il caso di andare tutti a roma e farci sentire perche fino ad oggi mi sembra che per i politici non gliene frega niente si puo morire loro quando si debbono fare le leggi per loro non ci pensano due volte basta pensare che prendono la pensione in breve tempo mentre noi dobbiamo lavorare 35 anni io chiederei dei soldi stanziati che fine hanno fatto

  125. rosalia 19 Gen 2009 | Rispondi

    avv. non e’ il caso chiedere al presidente fini che fine hanno fatto i nostri soldi stanziati che strada hanno fatto si sono stanziati aumentando le sigarette sono andati tutti in fumo e il caso dire che alle prossime elezioni li manderemo tutti a casa nominando il partito che non ha mai avuto la maggioranza

  126. Antonio Varrà 25 Gen 2009 | Rispondi

    Dopo trasfusione nel 1990,nel 1997 scopro di essere positivo HBV, faccio richiesta per la 210/92 di indennizzo al ministero della sanità e dopo visita Cmo del 2002 solo nel 2006 mi viene comunicato dalla Regione Calabria il risultato del nesso causale della trasfusione con conseguente riconoscimento dell’indennizzo bimestrale. Appena avuta conferma della riconducibilità, nel 2006 ho fatto richiesta risarcimento biologico. Vorrei da Voi sapere se la mia richiesta è fuori termine di prescrizione o no: Gradirei un Vs.ill.mo parere. Saluti Antonio Varrà

  127. rosalia 3 Giu 2009 | Rispondi

    ma ancora si crede a questi del governo io credo che non sono persone umani si tirano la sua

  128. emiliano 12 Dic 2009 | Rispondi

    gent. Avv. Lazzarini sicuramente lei sarà al corrente della nuova sentenza della cassazione sulla rivalutazione ISTAT della 210/92 che sembra vanificare tutto mi puo rispondere e farmi capire a che punto siamo. O anche saputo di tribunali che si sono rivolti a favore dell’adeguamento anche dopo questul’tima sentenza le chiedo per favore di delucidarmi/ci tutti la tingrazio anticipatamente

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