Set 30

Una sorprendente sentenza del Tribunale di Milano sul danno da trasfusioni di sangue infetto

Certamente le sentenze di primo grado, se impugnate, possono sempre essere riformate in Corte d’Appello o in Corte di Cassazione, ma è indiscutibile che la decisione pubblicata lo scorso 10 settembre 2007 dal Tribunale civile di Milano, Sezione Decima Civile (n. 10104) rappresenti una significativa “inversione di tendenza” rispetto al trend, sfavorevole per i danneggiati, che le Corti di merito, con l’eccezione di quelle romane, avevano mostrato negli ultimi anni nella nota materia del risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto.
Premesso che la vicenda processuale vede coinvolto non il Ministero della Salute, ma una struttura ospedaliera, tre appaiono i motivi d’interesse della recentissima decisione, riguardante trasfusioni praticate nel lontano 1974.
In primo luogo la sentenza si segnala per considerare accertato il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia contratta in assenza d’informazioni sui donatori e per ritenere sussistente la responsabilità dell’ospedale (pur in epoca ben anteriore al famoso 1988 apparentemente indicato dalla Cassazione come sbarramento temporale prima del quale, almeno per l’epatite C, non potrebbero configurarsi responsabilità di sorta) sulla base delle argomentazioni che, per chiarezza, riproduciamo per esteso:
Sulla base di quanto sopra può concludersi che nel 1974, epoca in cui l’opponente fu ripetutamente sottoposta a trasfusioni di sangue intero presso la struttura ospedaliera …….., anche se la definizione dell’epatite post-trasfusionale allora conosciuta come NANB era ancora in fieri, e solo successivamente fu individuato il virus HCV, la scienza medica aveva già consapevolezza dell’esistenza della patologia che poi fu denominata epatite C. Se, dunque, anche prima della identificazione del virus HCV, costituiva nozione – quantomeno – scientifica che il sangue e il materiale ematico potessero costituire veicolo di contagio di infezioni al fegato, deve ritenersi che tale consapevolezza del rischio di contagio – esigibile quantomeno dagli operatori professionali del settore, e dunque anche dal personale sanitario della struttura dell’opposta – avesse, già tempo prima dei fatti di causa (1974), creato la norma prudenziale che imponeva di ridurre ai casi strettamente necessari l’utilizzo di materiale ematico non dello stesso paziente, e il dovere di diligentemente verificare, nel modo più approfondito possibile, la provenienza e la corretta conservazione e il corretto trattamento di detto materiale, al fine di evitare la somministrazione di sangue infetto e il contagio al trasfuso.
In altre parole le conoscenze dell’epoca già imponevano, ancorché non fossero ancora state identificate o neppure conosciute alcune patologie, l’adozione di misure precauzionali (specie in fase di raccolta) che, se compiutamente attuate, avrebbero grandemente ridotto le possibilità di contagio del donatario e di procurargli danno (permanente) alla salute.
A conferma della conclusione che già nei primi anni ’70 la comunità medicoscientifica era a conoscenza delle possibilità che il sangue trasfuso veicolasse infezioni e contagio, si ……… ricorda che già per Cass. S.U. 19.6.36 costituiva nozione “di comune esperienza che la trasfusione di sangue, rimedio prezioso per casi clinici talvolta disperati, è anche il mezzo diretto e sicuro per comunicare infezioni da soggetto a soggetto”.
Inoltre atti normativi risalenti ai primi anni ’70 (come il d.m. 18.6.71, la circolare ministeriale 30.6.71 n. 1188, il d.p.r. 24.8.71 n. 1256) evidenziano la conoscenza, anche a livello istituzionale, ciò che presuppone che la stessa sia stata precedentemente acquisita ed elaborata a livello scientifico, della possibilità di contagio per mezzo di emotrasfusioni.

Un secondo e, se possibile, ancor più significativo profilo d’interesse è rappresentato dalla problematica della decorrenza della prescrizione.
In questa ipotesi, di responsabilità tipicamente contrattuale (con conseguente prescrizione decennale), il giudice ha ritenuto di richiamarsi ai principi enunciati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 2645/2003, i quali finora erano stati ritenuti applicabili alla sola responsabilità extracontrattuale.
Così argomentando il momento iniziale della prescrizione è stato fatto decorrere non dalla data dell’evento trasfusionale (1974), ma dalla data in cui, per la prima volta, il danneggiato ha appreso di essere affetto dal virus HCV (1995), con conseguente piena tempestività dell’azione risarcitoria proposta.
Da ultimo, osserva ancora il Tribunale di Milano, mentre il risarcimento costituisce l’obbligazione patrimoniale conseguente al danno cagionato da inadempimento contrattuale caratterizzato da colpa, qualificabile anche come illecito ex art. 2043 c.c., l’indennizzo di cui alla L. 210/92 ha diversa natura giuridica, rispondendo a finalità di solidarietà sociale e di assistenza a favore di soggetti che hanno contratto determinate patologie in conseguenza di emotrasfusioni (o vaccinazioni), a prescindere dall’accertamento di una colpa o di un inadempimento imputabile a taluno, bensì sul semplice presupposto della sussistenza di nesso causale fra la sottoposizione a trasfusione/vaccinazione e l’insorgenza della patologia. Dalla diversità della fonte dell’obbligazione, della natura giuridica delle attribuzioni patrimoniali e dei soggetti obbligati discende la piena cumulabilità dei predetti indennizzo e risarcimento.
Nella consapevolezza che la decisione ora commentata potrebbe essere ribaltata in grado d’appello, considerata l’incertezza che sembra avvolgere la questione della definizione transattiva con il Ministero della Salute delle cause proposte dai trasfusi occasionali, ci sembra prudente suggerire a tutti i danneggiati, in previsione di un’eventuale successiva ulteriore azione risarcitoria, l’inoltro di una lettera raccomandata, interruttiva della prescrizione alle strutture ospedaliere presso cui furono effettuate le trasfusioni, prestando attenzione alla esatta denominazione della struttura e verificando se, nel corso degli anni, al vecchio ente ospedaliero sia subentrata un’Azienda ospedaliera.
In caso affermativo, onde evitare cattive sorprese, sarebbe bene accertare l’eventuale esistenza di una gestione liquidatoria del vecchio ente cui pure indirizzare – unitamente alla Regione di appartenenza – le pretese giacchè solitamente le neo-costituite aziende ospedaliere non “ereditano” debiti e crediti, anche potenziali, dei soggetti cui subentrano.
Alleghiamo qui di seguito una bozza di lettera raccomandata – pensata per i trasfusi occasionali – da inoltrare alle aziende ospedaliere, alle gestioni liquidatorie ed alle regioni di riferimento.
Fac-simile di lettera interruttiva da inoltrare agli ospedali
Sentenza n.10104/2007 del Tribunale di Milano, Sezione X Civile

Approfondimento pubblicato il 30 Settembre 2007 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. clara 4 Ott 2007 |

    Io attendo da 20 anni giustizia. A Trento il Giudice dovrebbe pronunciarsi tra poche settimane, ma ho l’impressione che l’orientamento qui sia molto meno ” coraggioso” che a Milano. Credo si attenda un pronunciamento della Corte di Cassazione . A dire il vero sembra che anche l’Alta Corte sia ora orientata
    a considerare che l’epatite C era nota alla comunità scientifica molto prima del 1988, come fiumi di letteratura medica a livello mondiale dimostrano. Speriamo bene. Vi prego di tenermi informata, se potete.
    Grazie Clara- Trento

  2. Antonio 8 Ott 2007 |

    Cara Clara. E’ imminente la pronucia delle Sezioni Unite (entro fine novembre c.a. la decisione con il relatore). L’orientamento è quello di attribuire la responsabilità al Min. della Salute a partire dai primi anni ’70 per quanto riguarda l’HCV, e dal 1985? per HIV!

    La decisione prende spunto dalla relazione svolta dalla D.ssa Giudice Lina Rubino che in data 21 marzo 2007 ha concluso l’analisi profonda e dettagliata sulle infezioni da “emotrasfusioni”, (107 pagg.!!)

    La relazione in questione la puoi trovare e scaricare sul sito http://www.cortedicassazione.it – “servizio novità” e potresti farla avere al Tuo Giudice prima che prenda la decisione per la Tua causa.

    A Milano il Giudice che gestisce la mia causa, all’ultima udienza (giugno) mi ha detto che aveva “congelato” tutti i contenziosi in attesa della Sentenza S.U. perchè parrebbe proprio che l’orientamento della Corte voglia affermare i diritti dei danneggiati.

    “Milano è sempre stata un’ecatombe per i danneggiati di una certa epoca”, ma con la sentenza innovativa e rivoluzionaria pubblicata dallo Studio Lazzarini lascia percepire l’intenzione di volere dare finalmente una svolta favorevole alle cause pendenti.

    Occhio alla prescrizione: stabilisce la decorrenza in 5 anni per il contenzioso con il Min. e 10 con le strutture ospedaliere e i medici a partire dalla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo, Legge 210/92, al rilascio delle certificazioni di accoglimento della C.M.O.

    Tanti auguri, Antonio.

  3. Teresa 30 Ott 2007 |

    Caro Antonio, da dove proviene la notizia che a fine novembre le Sezioni Unite dovranno pronunciarsi? Dal sito http://www.cortedicassazione.it ho letto la lettera a cui ti riferisci, ma oltre a questo non ho trovato nulla.
    Se c’è altra documentazione in merito o altre novità ti sarei grata se mi tenessi informata. Grazie 1000!

  4. Antonio 30 Ott 2007 |

    Cara Teresa.

    Per l’udienza con il relatore e la decisione, Ti garantisco che ci sarà il 20 novembre, in quanto l’ho appreso personalmente telefonando in Cancelleria S.U. Il dispositivo della discussione lo conosceremo nell’arco di breve tempo se non in giornata, dipende dall’esame dei ricorsi, che sono 12!

    Per quanta riguarda la “relazione”, la n. 35 del 21 marzo 2007, depositata dalla D.ssa Rubino, “Giudice incaricato di fornire un’analisi approfondita della materia il più possibile vicino alla verità”, la puoi trovare sempre sul sito della Cassazione digitando “servizio novità”.

    Tanti cari saluti.

    Antonio

  5. Mimmo 31 Ott 2007 |

    sono stato danneggiato a seguito di trasfusione di sangue nel 1977, nel’agosto del 2002 mi è stata diagnosticata l’HCV cronica da un’ente ospedaliero struttura pubblica. nel giugno del 2003 hò inoltrato la domanda per l’indennizzo di cui alla legge 210/92 e dopo il ricorso al ministero, avverso il provvedimento di rigetto della domanda da parte della CMO,la domanda è stata accolta e percepisco normalmente l’indennizzo.
    Posso inoltrare la domanda per quanto riguarda il risarcimento del danno? non ho idea dei tempi di prescrizione se mi date un aiuto Grazie.

  6. Antonio 31 Ott 2007 |

    Mimmo,hai tempo 5 anni dalla presentazione della domanda d’indennizzo , “giugno 2003 – giugno 2008”. Se la fai entro quel termine è pacifico il diritto al risarcimento contro il Ministero! Se invece la vuoi fare contro la struttura ospedaliera il termine per la prescrizione è di 10 anni!

    Puoi comunque farla contro entrambi tenendo conto però delle differenze temporali sulla prescrizione!

    Ciao, Antonio.

  7. Mimmo 3 Nov 2007 |

    Ti ringrazio Antonio per la tua disponibilità
    ti volevo chiedere se lo stampato della lettera interruttiva della prescrizione per gli ospedali posso usarlo anche perinoltrarlo al ministero, Grazie.

  8. Antonio 4 Nov 2007 |

    Caro Mimmo, non credo che la lettera interrottiva abbia molto valore, vedi anche parere dello stesso Avv. Lazzarini nel commento sull’emendamento all’art. 33 approvato al senato che trovi su questo blog.

    Io fossi in Te farei la causa, non fare come tanti altri che non l’hanno fatta e adesso “stanno piangendo” perchè non potranno accedere alle transazioni.

    Informati bene da un legale competente e di fiducia, valuta e poi decidi, ma fallo presto perchè il tempo passa e giugno 2008 è vicino!

    Ciao, Antonio.

    P.S. Se il problema è economico concorda la liquidazione della parcella a incasso avvenuto, se il legale è umano e non “affamato”, valuterà la possibilità di successo e la convenienza, ma ne devi trovare uno veramente onesto perchè sò di tanti che hanno iniziato cause senza sapere dove portavano facendo, nel frattempo, pagare gli onorari ai clienti. Fai molta attenzione!!

  9. Maurizio 6 Nov 2007 |

    Buongiorno.
    Quando si parla di cause aperte, per le quali si potra’ forse accedere alle transazioni, si intendono quelle per le quali il primo grado di giudizio non si e’ ancora concluso o anche quelle per le quali la sentenza di primo grado e’ gia’ stata emessa (ed e’ negativa)?
    E’ opportuno fare appello in questo caso o e’ meglio aspettare la sentenza delle S.U.?
    Grazie.

  10. marco 7 Nov 2007 |

    Buongiorno a te Maurizio e tutti gli amici.
    Da quello che ho avuto modo di capire, Maurizio, nel tuo caso è molto opportuno fare l’apello e non far passare in giudicato la sentenza. altrimenti sei fuori.
    Poi volevo chiedere una cosa ad Antonio.
    Una mia conoscente ha proposto domanda di indennizzo nel 2002. In prima battuta respinta per mancanza del nesso causale.Fatto ricorso al Ministero, questo nel 2006 ha riconosciuto il nesso ma non la “tabellarità” della patologia, così la danneggiata ha fatto ricorso al giudice per avere l’indennizzo e la causa ancora pende.
    Da quello che ho letto su questo utilissimo sito, questa mia conoscente ( persona anziana) avrebbe la possibilità anche di agire per il risarcimento. quello che volevo sapere da antonio è se il risarcimento deve essere chiesto solo contro il Ministero oppure sia contro il Ministero che contro la struttura ospedaliera.
    Grazie mille Antonio

  11. Maurizio 7 Nov 2007 |

    A tutti gli amici che leggono questi commenti vorrei esternare il mio sconcerto per la qualita’ delle sentenze emesse in questo delicato campo (tra cui quella che ho “patito” io).
    Io, che non sono avvocato ne’ medico, mi sono documentato e’ ho trovato DECINE di articoli pubblicati su riviste internazionali che DIMOSTRANO l’esistenza di conoscenze mediche specifiche sulla trasmissibilita’ dei virus dell’epatite attraverso il sangue.
    Questi articoli sono stati pubblicati negli anni ’40, ’50, ’60…
    Ci sono documenti che attestano che in altre nazioni europee si adottavano criteri di selezione dei donatori molto piu’ stringenti che in Italia. In Germania (dove veniva effettuato lo screenig sull’ALT), la prevalenza di HCV+ e’ quasi la meta’ che in Italia…
    E’ possibile che evidenze come queste restino ignorate?
    Un saluto a tutti.

  12. Antonio 7 Nov 2007 |

    Per Marco. La causa per il risarcimento la può fare a entrambe le “strutture”. “L’unica” differenza è che, con il Ministero la prescrizione è di (5 anni dal rilascio della certificazione CMO, “responsabilità extracontrattuale”), mentre per la struttura ospedaliera gli anni per la prescrizione sono 10, (“responsabilità contrattuale”!

    Per quanto riguarda infine “l’ascrivibilità tabellare” negata dal Min., la sentenza della Cassazione S. Lavoro del 4 maggio 2007, n. 10214, che trovi anche su questo sito, fornita utilmente dal Dr. Lazzarini, stabilisce comunque una situazione di cronicità irreversibile anche se non ci sono in atto alterazioni del fegato: transaminasi elevate, gamma gt ecc.

    Pertanto dì alla Tua conoscente di non mollare, tenendo conto però della “quantificazione del danno” che i giudici valutano secondo i referti CTU, cioè verificare a quanti punti percentuali viene stabilito il danno biologico e se in “termini monetari” conviene affrontare la causa!

    Ciao, Antonio.

  13. marco 8 Nov 2007 |

    Grazie Antonio per la cortese risposta riferirò di quanto da te e da questo interessante sito appreso e mi auguro che l’ingiustizia del danno subito dall’anziana signora venga in qualche misura risarcita adeguatamente nelle sedi competenti, visto che il Ministero con cavilli o per aspetti solo formali ha trovato solo scuse per non pagare.
    Un ultima cosa volevo chiederti Antonio che non ho ben capito.
    I cinque anni per il risarcimento decorrono da quando la CMO ha certificato il nesso causale oppure ( come ho letto in tuo precedente post) dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.
    Ti dico questo perchè la signora ha presentato la domanda nel 2002, però la certificazione del nesso causale l’ha avuta solo nel 2006 dal Ministero della Salute e non dalla CMO che aveva appunto negato il nesso.
    Grazie ancora e scusami per tutte queste domande.Grazie anche agli autori del sito che ci cortesemente ci ospitano

  14. Maurizio 8 Nov 2007 |

    Per Marco.
    La decorrenza dei termini per la prescrizione decorre dal momento in cui il soggetto e’ venuto a conoscenza del danno subito.
    Ovvero dal giorno del primo risultato clinico che ha confermato la presenza del virus.

  15. Antonio 8 Nov 2007 |

    Per Marco.

    Questo sembra essere l’orientamento (futuro prossimo) dettato dalle S.U. “RELAZ. N. 35 par. 10, punto 10.8”

    “Queste puntualizzazioni evidenziano il difficile contenuto dell’onere probatorio relativo alla tempestività della proposizione dell’azione risarcitoria (a meno che non si voglia ritenere tempestive tutte le azioni promosse prima o nei cinque anni dalla comunicazione dei risultati dell’analisi della Commissione Medica Ospedaliera CMO).
    Infine, dopo avere analizzato i vari profili della decorrenza della prescrizione, non si può non osservare che appare abbastanza illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione POSSA INIZIARE DOPO che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all’indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso. Tenuto conto che l’indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni,emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, APPARE RAGIONEVOLE IPOTIZZARE CHE DAL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente PERCEZIONE sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle POSSIBILI CONSEGUENZE DANNOSE, PERCEZIONE LA CUI ESATTEZA viene SOLO CONFERMATA con la CERTIFICAZIONE EMESSA DALLE COMMISSIONI MEDICHE!

    E’ prematuro interpretare “perfettamente” questa affermazione. Sarà discrezione dei giudici di merito stabilire esattamente se la prescrizione decorre “dal momento della proposizione della domanda” o se invece dal rilascio dell'”accoglimento della stessa, o quantomeno della risposta della CMO e/o Ministero”.

    Ciao, Antonio.

  16. marco 9 Nov 2007 |

    Grazie Antonio sei sempre cordiale e puntuale nelle risposte. Che dire ?? Bisogna attendere la pronuncia dellle SS.UU. e sperare che diano un chiaro orientamento in favore di tutti gli sfortunati danneggiati
    un abbraccio

  17. Maurizio 10 Nov 2007 |

    Per Marco e Antonio.
    In merito ai termini di prescrizione, tengo a sottolineare che la data del giudizio della CMO non ha rilevanza.
    Basandosi su quella, Marco rischia di vedersi rigettare la richiesta di risarcimento.
    Infatti come riportato in numerose sentenze tra cui Tribunale di Roma, 14 giugno 2001 e Cass. n. 8845/1995, “il giorno della verificazione del fatto illecito quale dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 cc. deve essere identificato con quello in cui la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato con effetti esteriorizzati e conoscibili dal medesimo, nel senso che la persona abbia avuto reale e concreta consapevolezza dell’esistenza e gravità del danno.”
    Quindi, il giorno da cui decorre la prescrizione e’ quello in cui il primo medico ha diagnosticato la malattia.
    Questa data e’ sicuramente precedente a quella del giudizio della CMO.

    Saluti a tutti

  18. Marco 10 Nov 2007 |

    Maurizio ti ringrazio per la tua precisazione , però credo che i riferimenti di Antonio ( più favorevoli ai danneggiati) siano più recenti della giurisprudenza da te citata. corregetemi se sbaglio
    saluti

  19. maurizio 15 Nov 2007 |

    E’ confermata la data del 20 novembre per la seduta SS-UU. della Cassazione che esaminera’ la questione dei danni da emotrasfusione?

    Sul sito della Cassazione il calendario delle udienze non e’ aggiornato….

    Saluti

  20. michela 16 Nov 2007 |

    Ho avuto rifiuto della cmo in quanto riconosciuto il nesso causale ma non ascrivibile nelle tabelle (richiesto indennizzo per epatite contratta in qualità di operatore sanitario)ho fatto ricorso in agosto al Ministero sanità, ho visto ultima sentenza pubblicata su questo sito. Il Ministero della Sanità è obbligato a rispondere entro 4 mesi oppure allo scadere io posso fare causa? e rispetto alla risarcibilità del danno? il l’epatite l?ho contratta nel 82 grazie saluti

  21. lorenzo 16 Nov 2007 |

    Ciao.Antonio,Says,sono,lorenzo ed ho,letto i tuoi consigli in materia trasfusioni infette,e volevo afrti i miei complimenti,per la tua gentilezza e competenza.
    Ma,vorrei porti una domanda che ame sta molto a cuore.
    Hai detto che il giorno 20/11/07,le sezioni unite C.A con il relatore,si pronunceranno,sul risarcimento per danno biologico,per i trasfusi occasionali,degli anni 70, contaggiati da epatite “c”.Antonio vporrei chiederti,questa sentenz adel 20/11/07,se favorele,è inpugniabbile per tutti i tribunali italiani?Oppure solo,per Milano?Cio grazie 1000,ed aspettoc on ansia una tua risposta.

  22. Maria 16 Nov 2007 |

    Ciao Antonio,sono Maria,solo nell’anno 2004,sono venuta a conoscenza,di essere affetta da epatite di tipo “c”.Tale epatite causata da trasfusione di sangue,nell’anno 1975,da struttura ospedaliera.
    Vorrei,Antonio,chiederti,se mi consigli di indire una causa al ministero della salute per danno biologico.Visto,che mi è stato detto,che i tribunali italiani,tranne Milano e Roma,respingono ogni ricorso,per risarcimento danno biologico,perchè:asseriscono,che l’epatite c,è stata scoperta,nel 1988,e che le trasfusioni,avvenute prima di quella data “anni 70”,il ministero non è responsabbile!.Tu cosa ne pensi,in merito?Che consiglio mi dai?Ps.Prima di indire causa ministero della salute e giusto aspettare esito favorevole della C.M.O?Oppure le due cose non vanno insieme?

  23. Antonio 17 Nov 2007 |

    – Per Lorenzo:

    Se le S.U. confermeranno l’analisi svolta dal relatore, e ciò pare ormai molto probabile, la sentenza avrà efficacia su tutto il territorio nazionale e quindi in tutti i tribunali d’Italia!

    – Per Maria:

    se dimostri, documentandolo, che sei venuta a conoscenza del danno nel 2004, hai diritto all’indennizzo, ma devi davvero essere in possesso di referti che “provino” la tardiva conoscenza!

    Per quanto riguarda il risarcimento, la relazione depositata alle S.U. parla, riguardo alla responsabilità, della “metà” degli ’70, ma non indica ancora un anno preciso!

    Io aspetterei prima di procedere con l’azione legale anche se “percepisco” un orientamento favorevole, cioè primi anni ’70, ma rimane comunque tutto da verificare.

    – Per Michela la questione è più complessa.

    Sull’ascrivibilità nel maggio 2007 una sentenza di Cassazione Sez. Lavoro che trovi anche su questo sito, ha affermato il diritto all’indennizzo anche se non esiste epatopatia attiva perchè la lesione causata dal virus dell’epatite C ha comunque prodotto un danno.

    Sul ricorso, il Min. ha tempo 1 anno e 3 mesi per risponderti. Se entro quel periodo non lo facesse, sarebbe opportuno “preventivamente” instaurare l’azione legale, pena il decadimento del ricorso stesso.

    Riguardo alla causa di risarcimento puoi farla ad entrambe le strutture; il Ministero e la struttura osp; la differenza è che per il Min. la prescrizione è di 5 anni, per l’ospedale di 10.

    Mettiti comunque nelle mani di un buon avvocato serio e competente!

    Scusatemi ma non riesco più a rispondere. In questo periodo sia io che mia moglie stiamo poco bene e con due bimbe facciamo molta fatica, inoltre abbiamo i genitori anziani e ammalati e per loro dobbiamo correre avanti e indietro dagli ospedali!

    Speriamo che finalmente lo Stato ci venga incontro concedendoci i risarcimenti che da anni aspettiamo.

    Auguri anche a tutti Voi per i Vostri “contenziosi” ma sopratutto per la Vostra vita.

    Antonio.

  24. lorenzo 17 Nov 2007 |

    Caro,Antonio ti ringrazio,per aver tempestivamente,risposto,alla mia domanda e ti auguro,con tutto,il cuore;che a te tua moglie e i tuo genitori,possiate stare bene,io preghero’ per te e la tua famiglia.
    Ciao da Lorenzo.
    Ps Antonio ma,questa nuova sentenza del 20/11/2007 se avra’ esito,positivo,è inpugnabbile,per tutti i tribunali italiani?Oppure,ogni tribunale potra:cmq’ disporre a suo,piacimento per i trasfusi occasionali,della meta’ degli anni 70?,”1975 in poi”.Chi non ha ancora conseguito la legge 210/92,puo’ cmq,avviare causa per risarcimento danno biologico!Oppure è giusto aspettare riconoscimento legge 210/92?

  25. maria 20 Nov 2007 |

    Ciao,Antonio,sono Maria,:oggi,è il grande giorno,”Sezioni Unite C.A con Relatore”,forse oggi dopo tanto tempo,avremo quello che ci s petta.Antonio,appena ,puoi,e sai qualcosa ,facci sapere,aspettiamo con ansia tue “buone” notizie.
    PS.20/11/2007 speriamo questa sentenza cambi la storia;per tutti noi da tutta italia,che aspettiamo,questo risarcimento per danno biologcio,causa trasfuioni di sangue infetto,per contagio epatite “c”,avvenute prima del 1988,neglia nni 70.

  26. maria 20 Nov 2007 |

    Ciao,Antonio,sono Maria,sono in ansia,per la sentenza di cassazione 20/11/2007 a sezioni unite.Tu sai qualcosa inerente questa sentenza?
    potresti tu gentilemente mettermi a giorno su questa inportante sentenza?
    Cio da Maria.

  27. maurizio 20 Nov 2007 |

    Maria…stai tranquilla…
    Penso che tutti noi, qui, siamo un po’ in attesa di quello che vorra’ decidere la Suprema Corte….
    E’ probabile pero’ che passi qualche giorno prima che si comincino ad avere notizie su una eventuale decisione.
    Speriamo in bene e teniamoci aggiornati su questo forum!

    Saluti

  28. maria 20 Nov 2007 |

    Grazie Antonio,come sempre sei gentilissimo.
    Volevo solo chiederti,se fosse di esito,positivo,che tu,sappia,questa sentenza ,potra’ essere inpugnata da tutti i tribunali italiani,anche quelli,che sia ttengono alla vecchia sentenza che non riconosce colpevole il ministero della salute,perchè,le trasfusioni avvenero dopo,il 1988?Ciao,Antonio da Maria,aspetto con ansia una buona notizia,tu appena sai,ti prego contattaci subito,in questo,forum ok?Ma nell’aria ci sono notizie positive?Da voci di corridoio,che si dice?
    Ps Antoni,ma che tu sappia,la finanziaria appena approvata,riconosce anche nel risarcimento,danno biologico,i trasfusi occasionali?Che hanno contratto epatite c!Oppure solo,talassalemici?

  29. Antonio 20 Nov 2007 |

    Maria, precedentemente Ti aveva risposto Maurizio ed e lui che devi ringraziare.

    Per quanto riguarda la decisione delle S.U.,Sò che hanno discusso i ricorsi in mattinata e stiamo aspettando di leggere il dispositivo, 1-2 giorni, per sapere chi avrà diritto al risarcimento.

    Il Decreto Legge collegato alla Finanziaria e approvando con il voto di fiducia, riguarda anche i Trasfusi Occasionali.

    Ciao, Antonio.

  30. Giovanni 20 Nov 2007 |

    cari amici e colleghi seguo dal 1998 un cliente che ha preso HCV a seguito di una trasfusione del 1978, ha ottenuto il riconoscimento dell’indennità legge 210/1992, siamo in ansia sulle decisione delle S.U. APPENA NOTIZIA VI PREGO FATECI SAPERE GRAZIE

  31. maurizio 21 Nov 2007 |

    cari colleghi sto aspettando con ansia la sentenza della Cass. sez. Unite, stamane ho visto il provvedimento di un giudice partenopeo che di fronte alla richiesta di attendere la decisione della Suprema Corte, ha negato l’ammissione dei mezzi istruttori ed ha rinviato la causa per le conclusioni, perche le trasfusioni erano del 1977 e perche il diritto era prescritto. a Napoli si fa decorrere dal primo accetamento della positività.

  32. lorenzo 21 Nov 2007 |

    Ciao,Maurizio,anche io come te sono napoletano,ed ho avuto le trasfusioni,nel 1975,e come te sto in ansia spettando questa inportantissima sentenza.Ma caro amico,Maurizio,ho paura che cmq,i giudici di Napoli,difficilmente si atterrano alla “eventuale sentenza positiva del 20/11/2007 con relatore a sezioni unite,perche questa inportante sentenza e,a Milano.Speriamo che poi questa sentezza,potra’ essere inpugnata da tutti i tribunali Italiani.Perche come sempre solo,Napoli è arretrata in tutto.Vorrei,chiedere,se questa sentenza 20/11/2007 fosse di parere favorevole,potra’ essere inpugnata dal tribunale di Napoli,che per ora è,l’unico in Italia sull’argomento trasfusioni infette prima del 1988 “trasfusioni avvenute negli anni 70″che è rimasto alla sentenza del 2005,”cioè che non ritiene responsabbile il ministero della salute,perchè,le trasfusioni avvennero dopo,il 1988,anno di scoperta dell’epatite c”Chi ha da fornirci inportanti notizie,c’è le fornisse su questo argomento.

  33. maria 21 Nov 2007 |

    ciao,Antonio,sono Maria,sulla sentenza,del 20/11/2007 ci sono novita?E’,vicino il giorno della sentenza definitiva?Da voci di corridoio,cosa si dice?E’ trapelato qualcosa?
    Cio,Antonio ed in bocca al lupo per tutti noi.
    E,che Dio ci assista.

  34. maurizio 22 Nov 2007 |

    caro lorenzo se la sentenza della suprema corte di cassazione è favorevole, tutti i tribunali dovranno uniformarsi alla stessa!!!!!!
    Stai tranquillo ed incrocia le dita!

  35. Lucia 22 Nov 2007 |

    Ciao,a tutti avete notizie sulla zentenza di Milano?del 20/11/2007.Chi sa’,qualcosa che ci,agiornasse,in questo forum,stiamo tutti in ansia,ad aspettare questa sentenza.

  36. silvana 23 Nov 2007 |

    Buongiorno a tutti voi, ho una domanda da fare ad Antonio, chiedo scusa, so che sei molto impegnato!!! Ho una amica che dopo un incidente stradale nel 1976 era stata trasfuso , poi nel 98 era stato confermato il virus del HCV. Lei prende l’indenizzo 210 gia dal 2002 (dopo che aveva fatto bataglia per 6 anni) adesso quello che chiedo, e troppo tardi per chiedere il risarcimento. Lei non ha mai aperto una causa contro il ministero. Saro grato per qualsiasi informazione.

  37. Simone Lazzarini 23 Nov 2007 |

    @ Silvana

    Gentile Signora Silvana,
    è difficile dire in assoluto se sia troppo tardi per instaurare una causa contro il Ministero, dipende anche dal comportamento processuale tenuto dall’Avvocatura dello Stato.
    Certamente, se trovasse conferma quanto in finanziaria, potrebbe essere sufficiente avere la causa pendente contro il Ministero per poter accedere alle transazioni semprechè, beninteso, il Ministero della Salute, con successivo decreto, non ponga ulteriori “paletti” per accedere ai risarcimenti.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  38. Simone Lazzarini 23 Nov 2007 |

    @ Tutti

    Cari amici,
    allo stato non abbiamo purtroppo ancora novità sull’esito dell’udienza in Corte di Cassazione.
    tuttavia, da indiscrezioni, parrebbe che il Procuratore Generale abbia chiesto alla Corte di riconoscere la prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo mentre, per quanto riguarda l’epoca a partire dalla quale riconoscere responsabilità in capo al Ministero, lo stesso si sarebbe espresso in modo assai più sibillino, parlando di riferimento alle conoscenze scientifiche.
    Appena avremo notizie più precise le pubblicheremo su questo sito.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  39. Maurizio 23 Nov 2007 |

    Il Sito della Cassazione e’ stato aggiornato.
    L’argomento relativo al risarcimento dei danni da emotrasfusione e’ stato spostato dalla sezione “Questioni pendenti” alla sezione “Questioni decise” – udienza del 20/11/2007 – Relatore Segreto

  40. immacolata 23 Nov 2007 |

    Quindi,Sig.Avv.Lazzarini,da quanto lei ha,scritto sul forum del 23/11/2007,è trapelato,da voci di corridoio,che il procuratore generale:riguardando,la data delle trasfusioni,si attenga alle conoscenze scentifiche,cioè 1988 per l’epatite”c”.Quindi Sig,Avv.lazzarini si prospetta,un’enessima,notizia negativa,ennessima sconfitta per noi trasfusi,occasionali degli anni 70?
    Se fosse cosi'”che vergogna questo stato”.

  41. Maurizio 23 Nov 2007 |

    x Immacolata
    …aspettiamo a leggere il dispositivo…
    Nella relazione preparatoria presentata alla Corte era scritto abbastanza chiaramente che le conoscenze scientifiche sui virus dell’epatite risalgono a ben prima del 1989.

  42. Antonio 23 Nov 2007 |

    Il virus “NAMB”, “identificato poi come virus dell’epatite C, era noto alla comunità scientifica sin dai primi anni ’70, e la D.ssa Rubino nella Sua relazione n. 35 depositata alle Sezioni Unite il 21 marzo 2007, lo ha ampiamente sottolineato!

    I Giudici di merito non possono non averne tenuto conto, visto che la D.ssa Rubino era stata incaricata di svolgere un’analisi profonda e dettagliata sulla materia!

    Dalla Cancelleria, dove ho telefonato, mi hanno detto che, viste le richieste di molti danneggiati, i Magistrati si stanno adoperando per pubblicare velocemente il dispositivo della sentenza!

    Ciao a tutti, Antonio.

  43. jenny 23 Nov 2007 |

    Bravo Antonio, grazie mille……

  44. Maurizio 23 Nov 2007 |

    Condivido anche io l’apprezzamento per l’impegno che Antonio sta mettendo nel darci notizie “fresche”…

  45. immacolata 23 Nov 2007 |

    Ciao,Antonio,sono Immacolata;ho letto,una affermazione dell’Avv.Lazzarini il quale asserisce:”Anche se questa sentenza 20/11/2007 dovesse essere di parere positivo,per i trasfusionati,prima del 1988,non è detto che gli altri giudici,dei tribunali italiani,si devono per forza,accordare con la sentenza milanese.
    Tu,che sei,competente in materia,riguardante,la mia domanda:cosa rispondi?

  46. Antonio 23 Nov 2007 |

    Per Immacolata.

    Bè, una sentenza delle Sezioni Unite deve essere accolta quantomeno con rispetto, in quanto l’orientamento della Giurisprudenza fà riferimento alle pronuncie della Corte Suprema.

    Poi,è vero, un Giudice, di qualsiasi tribunale può assumere decisioni autonome non condividendo le conclusioni di merito, rimandando alla corte di appello ed eventualmente in Cassazione il giudizio da lui espresso! Cassazione che però, se consolidata, accoglierebbe l’istanza del ricorrente!

    La sentenza delle nostre questioni è comunque attesa da tutti i tribunali d’Italia, “da quando si è saputo dell’imminente decisione delle S.U.”, tutti i tribunali hanno “congelato” le cause sul danno da “emotrasfusione”!!!

    Valuta Tu cosa può significare ciò.

    N.B. Riprendendo quanto scritto precedentemente per quanto riguarda la responsabilità del Ministero della Salute, bisogna aggiungere che il Ministero “tardivamente” ha messo a punto i test per la rilevazione del virus HCV, cioè nel 1988, quando leggi già dal 1958 prima, e poi ancora 1967, 1971/2 ecc, imponevano contollo e vigilanza nonchè sorveglianza sull’utilizzo del sangue per uso umano. Non ottemperando a quella disposizione di Legge “lo Stato” ha permesso la diffusione del virus NAMB, per cui secondo me è pacifico che gli debba essere attribuita la responsabilità a partire quantomeno dal 1971 dove i richiami anche a livello internazionale suggerivano prevenzione e sorveglianza su una forma di epatite sconosciuta, la C. E il ritardo della “macchina amministrativo/burocratica, ha permesso, appunto, la diffusione di agenti patogeni identificati solo nel ’88 come virus dell’epatite C.

    Ciao, Antonio.

  47. immacolata 23 Nov 2007 |

    Grazie,Antonio,dell’esaustiva risposta,sei una persona preparata in materia,e gentilissiama.
    Cosa posso dire,che Dio,benedica Quel giudiche,che dovra’ emettere questa sentenza.
    ciao,e grazie di tutto ,da Immacolata.
    Ps Ma,secondo te,quando verra’ emanata,questa sentenza?20/11/2007.Passeranno ancora molti giorni?

  48. rosario 26 Nov 2007 |

    per antonio,

  49. rosario 26 Nov 2007 |

    Per Antonio, ti prego di aiutarmi ho un grosso
    problema. Potresti mandarmi le sentenze in cui si prevede la partenza
    della prescrizione dal momento in cui arriva il giudizio della cmo e
    non dalla conoscenza dell’infezione, in quanto ho in corso una causa
    presso il tribunale di Bari ed il giudice ha chiesto “spiegazioni”
    sul
    fatto che sono stato infettato nel 1990, ho scoperto l’infezione nel
    1991, ho ricevuto il giudizio della cmo nel 1999 ed ho intentato
    causa
    nel 2004, cioè a distanza di 5 anni dal giudizio della cmo. Inoltre
    potresti darmi novità sulla sentenza della cassazione a sezioni unite. Grazie mille

  50. Antonio 26 Nov 2007 |

    Caro Rosario.

    La decorrenza della prescrizione inizia dal momento in cui hai presentato la domanda per l’ottenimento dell’indennizzo della Legge 210/92, perchè secondo le S.U., avevi “percepito” o meglio, “intuito”, di essere stato danneggiato dalle trasfusioni,( per la giurisprudenza la causa la dovevi fare entro i 5 anni dalla consapevolezza di essere stato vittima dell’errore sanitario),e non dal rilascio della certificazione CMO.

    Per cui se Tu hai presentato la domanda, per l’indennizzo, prima del 1999 e hai aspettato sino al 2004 a fare la causa, secondo la Cassazione i termini sono prescritti!

    Però aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza che ancora non si conoscono!!

    Ciao, Antonio.

  51. immacolata 26 Nov 2007 |

    Ciao,Antonio sono Immacolata,della sentenza ,a sezioni unite del 20/11/2007,non si sa,ancora nulla?Sai quando,uscira’,questa inportantissiam sentenza?
    Sai,se da voci di corridoio,si va verso un esito,positivo?
    cIAO E GRAZIE 1000

  52. Antonio 26 Nov 2007 |

    Immaccolata, stiamo tutti aspettando con pazienza e trepidazione!

    Antonio.

  53. maurizio 27 Nov 2007 |

    scusa antonio ma tu vai direttamente in Cassazione o attingi informazioni per via cavo?

  54. Antonio 27 Nov 2007 |

    Per Maurizio.

    Per via cavo e telefono: cancelleria S.U. 0668832404
    FAX 066883409. ( il riferimento é “decisione su emotrasfusioni”).

    Ciao, Antonio.

  55. jenny 27 Nov 2007 |

    Buongiorno a tutti, io ho provato a sentire direttamente in cancelleria sta mattina. La Signora chi ha risposto molto gentilmente, mi ha informato che ci vuole circa 20 giorni per il risultato della sentenza (cioe verso il 10/12/07) Incrociamo le ditte e pregiamo nel buon senso di questo governo. Antonio, grazie sempre per l’informazione che dai a tutti noi. Jenny

  56. maurizio 28 Nov 2007 |

    grazie tante antonio. non pensavo che fossi cosi trasparente tanto da lasciare anche i numeri di telefono. Se veramente di cuore,mi commuovi.

  57. lorenzo 28 Nov 2007 |

    Qualcuno,saprebbe dirmi,per favore,se a notizie,riguardanti,il tribunale di Napoli?Su,quali,posizioni,si attiene,riguadanti,i trasusionati,prima del1988,degli anni 70?
    Viso,che c’è aria di cambiamnto,da per tutto,tranneil tribunale di Napoli.

  58. maurizio 28 Nov 2007 |

    x Lorenzo
    La sentenza della Cassazione che tutti stiamo attendendo sara’ sostanzialmente adottata da tutti i Tribunali di primo grado e le Corti di Appello d’Italia.
    Sara’ estremamente difficile che un giudice si esprima in modo difforme rispetto a quanto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel bene e nel male, ovviamente…..

  59. Antonio 28 Nov 2007 |

    Caro Maurizio, sei Tu che commuovi me con la Tua semplice gratitudine.

    La mia “ricchezza” è di avere uno sguardo sugli aspetti umani come mi insegna il mio Dio, il Dio di tutti e dell’Amore, e per quanto di mia competenza e relativamente alle mie capacità e/possibilità mi spendo volentieri per le cause giuste anche senza guadagnare niente “materialmente parlando”.

    La novità di oggi è che è stato convertito in Legge il Decreto n. 159 del 1° ottobre 2007 recante all’art. 33 “disposizioni a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto”.

    Significa che chi ha una causa pendente, può rientrare nelle transazioni con il Ministero.

    Mi raccomando, fate attenzione ai paletti, perchè il Ministero, sulla base della decisione delle S.U., fisserà, probabilmente, nuovi criteri, e uno potrebbe essere quello della prescrizione di 5 anni che decorre dalla data di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’indennizzo Legge 210/92!!

    Antonio.

  60. maurizio 29 Nov 2007 |

    scusa antonio se non sbaglio, per le transazioni si deve sempre aspettare al decreto del Ministero della Salute, che andrà a stabilire i criteri !!!
    Tu pensi che lo stesso si adeguerà alla sentenza della Suprema Corte?

  61. Antonio 29 Nov 2007 |

    Per Maurizio.

    Si, bisogna aspettare il Decreto attuativo del Min. per capire le modalità di definizione e probabilmente terranno conto delle S.U.!

    Intanto, però, pare che alla Camera, “servizio studi” 27/11, all’art. 83 esame ddl 3256 (Legge Finanziaria 2008), si sia manifestata la volontà di approntare il piano decennale ” 180 milioni annui” 2008-2017, per la definizione delle cause, tutte, tuttora pendenti.

    Sembrerebbe, e qui il condizionale è d’obbligo, che ci siano eccellenti prospettive!

    Incrociamo le dita e guardiamo cosa succede.

    P.S. Per avere informazioni in tempo reale collegatevi ai siti di Camera e Senato (www.camera.it – http://www.senato.it) in modo di essere aggiornati sugli sviluppi della questione.

    Buona giornata a tutti.

    Antonio.

  62. lorenzo 29 Nov 2007 |

    Antonio,per causa pendente,indichi,il fatto,di chi abbia nel 2007,fatto,domanda,come causa risarcimento danno biologico,per trasfuioni infette?Causa contaggio epatite “c”?E,si puo’a ccedere alle transazioni?Per Esempio,io ho fatto nel 2007,domanda di causa,al tribunale,per trafusioni di sangue infetto,ma non ho ancora ricevuto,comunicazione,in merito.
    Io,sono tra quelli,che puo’ avere,le transazioni?Oppure no?Ps potresti Antonio,essere piu’ preciso,sulla transazioni,di cosa si tratta?Ciao,e grazie ancora,per il tuo,aiuto.

  63. marco 29 Nov 2007 |

    Scusami antonio ma la possibilità di accedere alle transazioni non doveva essere prevista dalla legge finanziaria? dai post precedenti avevo capito che bisognava attendere la finanziaria. Avevo inteso male? Se così è, quindi, chi non ha una lite pendente non potrà accedere alla trasnzasione , giusto?
    scusami e grazie 1000!

  64. Antonio 29 Nov 2007 |

    La transazione pone fine alla lite tra una o più parti e avviene in una causa in corso “pendente”.

    E’ ovvio che chi non ha fatto causa non può accedere alla transazione.

    Poi, Lorenzo, nel 2007 hai fatto causa per che cosa: per l’indennizzo o per il risarcimento?

    Se l’hai fatta per il risarcimento potresti rientrare tra gli aventi diritto, alla transazione. Bisogna però vedere quando hai fatto la domanda per l’indennizzo della Legge 210/92;
    vedi mie precedenti e anche quelle dell’Avv. Lazzarini.

    Ciao, Antonio.

  65. lorenzo 29 Nov 2007 |

    Antonio,nel 2007 ho fatto domanda,per il risarcimento danno,mentre l’indenizzo 210/92 l’ho fatta nel 2006,per ora non ho ancora ricevuto,l’indenizzo,legge 210/92 è ancora in fase istruttoria.Dopo queste informazioni,Antonio,entro in queste transazioni?Ps sarebbe conveniente ipoteticamenteparlando;accontentarsi,delle transazioni?Oppure chi come me ha contratto,dalle trasfusioni infette,l’epatite “c”,piu’ il core della “b”andare fin in fondo,per un piu’ cospiquo risarcimento,visto il danno a me causato?ciao,e grazie Antonio,come sempre della tua gentilezza,e cortesia,nei,nostri riguardi.

  66. Antonio 29 Nov 2007 |

    Cosa vuol dire domanda per il risarcimento?

    Hai fatto causa si o no?

    Se si, rientri pienamente nelle transazioni.

    Per quanto riguarda la “convenienza” dal punto di vista del “quantum” la devi valutare Tu.

    Gli importi erogati agli emofilici che hanno fatto transazione, secondo tabella ministeriale, “per il Tuo caso specifico”, andavano dai 389 mila ai 413 mila euro!

    Il Giudice, secondo tanti fattori; danno biologico, morale, patrimoniale, esistenziale ecc, stabilisce in percentuale secondo tabelle che fissano importi sulla base del grado d’invalidità! Per decidere confrontati con il Tuo avvocato.

    Ciao, Antonio.

    P.S. Scusa, ho letto la Tua più sopra e vedo che hai fatto domanda in Tribunale, quindi suppongo che sei in causa. E poi se hai fatto causa sarai assistito da un legale no? Allora perchè non gli chiedi se è stata fissata la prima udienza,anche se, correttamente, doveva essere lui ad informarti!

  67. lorenzo 29 Nov 2007 |

    Certo,Antonio che ho fatto causa. La,mia udienza ci sara’,per giugno 2008,entrerei lo stesso nelle transazioni?.
    Ps Antonio,non ho capito,bene questo,punto,se eventualmente,non accetterei,le transazioni,ed andrei,avanti,per essere risarcito,in tutto.Poi,ci saranno sempre i fondi?Oppure i fondi sono,solo,sulla,transanzione?
    Ciao,Antoni,grazie dell atua cortesia.

  68. jenny 2 Dic 2007 |

    Buongiorno a tutti voi, e strana che non abbiamo piu lettere da leggere in questi ultimi giorni..o e la mia computer che non funziona bene? Antonio non che piu nulla da segnalare? Come sempre tantissime grazie dal cuore per l’informazione che dai a tutti noi, un abbracio sincere per te e la tuo famiglia, Jenny

  69. Antonio 2 Dic 2007 |

    Cara Jenny e amici tutti.

    Non ci sono novità. Credo che settimana prossima avremo notizie in merito alla sentenza e al Finanziamento in Finanziaria in merito alle transazioni con le persone in causa.

    In proposito, per Lorenzo, dico che se non accetta entro i termini che verranno indicati e con la rinuncia formale alla causa pendente, “queste transazioni”; ammesso che abbia i requisiti per rientrarvi, e questo lo saprà dalle condizioni stabilite dal Decreto attuativo del Min. di prossima pubblicazione, perderà il diritto e dovrà andare avanti con la causa!

    Leggete i comunicati che verranno pubblicati sul sito del Ministero della Salute per capire come verranno definiti i contenziosi e se non li trovate o non siete in grado di tradurli, fatevi aiutare a comprendere da qualcuno di fiducia e competente in materia.

    Io, mio malgrado, non posso rispondere ad ogni singola persona su ogni argomento dubbio, perchè la questione è complessa, ed io non ho sempre il tempo materiale da dedicare alle Vostre domande!

    Un saluto a tutti.

    Antonio.

  70. jenny 2 Dic 2007 |

    Grazie di cuore Antonio, Jenny

  71. immacolata 3 Dic 2007 |

    Ciao,antonio,che tu sappia,io ho contratto,l’epatite “c”piu’ il core della “b”.con trasfusioni di sangue infetto.
    Io,ho fatto una cura,con interferone,e ,ringraziando,il Signore,oggi,l’epatite ,non è piu’attiva,cioè,e non c’è piu’ hcvrna.E,la “B”,ho il core della malattia,ho fatto gli,anticorpi alla malattia,non è piu’ hbsag.
    Ma,invirtu’ di,tutto,questo,che ti ho detto,mi è stato,detto,che sia,l’indenizzo,legge 210/92,e il risarcimento danno biologico,non li,prenderei,perchè,la “b” ho,l’infezione,a vita,cioè il core,ma è guarita,non è attiva,la “c”mi resta a vita nel mio corpo,hcv,ma non è piu,grazie la cura hvcrna attiva.Secondo te,in virtu’,quello che io ti ho scritto,potresti aiutarmi?Potrei cmq avere quello che mi aspetta,anche se :l’epatiti,”c” e b” ci sono ma non sono attive?Grazie a cura di 6 mesi,con interferone?

  72. Antonio 3 Dic 2007 |

    Si Immaccolata, in base alla sentenza di Cassazione 10214/07, (riportata anche su questo blog dall’Avv. Lazzarini),hai diritto sia all’indennizzo “perchè anche se non attiva, la lesione permanente l’hai subita”, sia al risarcimento in quanto ci sono i presupposti.

    Ciao, Antonio.

    P.S. LEGGETE LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU TUTTI GLI ARGOMENTI DELLA LEGGE 210/92 E RISARCIMENTI “IN ALTO A SINISTRA”, PERCHè SPESSO FATE DOMANDE CHE HANNO GIA’ RICEVUTO RISPOSTA!

    Un grazie di cuore anche all’Avv. Lazzarini che ci permette il dialogo!!

  73. immacolata 4 Dic 2007 |

    Antonio,scusa,la, mia ignoranza:ho,letto ,che si puo’ entro i termini stabiliti,che si,puo fare causa,sia,a struttura ospedaliera,che ministero,della salute!Ma il risarcimento danno,biologico,va fatto,al ministero della salute,che si assume tutti i danni,causato ad strutture ospedaliere?E,se si puo,indire causa a struttura,ospedaliera,i termini di risarcimento,come vanno stabiliti’?Potresti,tu,Antonio,con al tua cortesia,spiegarmi questa situazione?Darmi tutte,le delucidazioni al caso?

  74. immacolata 6 Dic 2007 |

    Antonio,sono immacolata:Ho,letto nel forum,che tu hai detto,che oltre,la domanda come indenizzo,legge 210/92 per trasfusioni infette causa epatite “c”,si poteva richiedere un risarcimento danno,al ministero della salute,ed a struttura ospedaliera,pubblica,che pratico’,le trasfusioni infette.Ho chiesto,al mio,legale:il quale mi ha detto,che il risarcimento danno biologico,va chiesto,solo,al ministero della,salute,perchè,lui è l’unico responsabbile,di strutture ospedaliere,che abbiano causato danno.Quindi caro ,amico Antonio,ti chiedo:tu che sei,molto efferato,in materia,potresti,spiegarmi,darmi delle delucidazioni,sul risarcimento danno biologico, a struttura ospedaliera?Che,tu sappia,in quali,termini si puo’ chiedere il risarcimento economico?Ogni tua delucidazione,io la riferiro,al mio,legale.
    Grazie,1000,ed aspetto con ansia,una tua risposta inerente la mia domanda.

  75. mimmo 6 Dic 2007 |

    domanda: a chiarimento. Nella ipotesi di azione di risarcimento danni da emotrasfusione, per quanto concerne la competenza per valore e per materia- territorio, è competente il giudice ordinario monocratico o collegiale?
    io risiedo a Gravina in P. per cui nel circondario della sezione del tribunale di Altamura sez. dist. del tribunale di Bari.

  76. jenny 6 Dic 2007 |

    Ah Immaculata….tu chiedi sempre le stesse domande!!!!!! se guardi sul sito ci sono tutte le termine specificate molto chiaramento!! Io capisco che siamo tutte in anzie per questi risposte dal governo!! Io sono portatrice di Emofilia, pur troppo il mio advocato non ha fatto in tempo in 2003 a chiedere il transazioni!! io guarda questa sito minimo 100 volte a giorno per qualsiasi NOVITA!!!!!! E obvio che cambiro in bene la nostra vita, saremo piu tranquillo sapendo che non DOBBIAMO andare tutti i santi giorni se stiamo bene o no a lavorare!!! E giusto che i governo ci da la nostra lungo aspettata risposta, io spero che questi sono gli ultimi giorni di anzie per TUTTI NOI !!!!!!!!!!

  77. immacolata 6 Dic 2007 |

    Scusatemi,forse sono stata,male interpetrata,io ho solo,chiesto,se il risarcimento danno biologico,per trasfusioni di sangue infette,è da chiedere,solo,al ministero della salute,oppure anche,alla struttura ospedaliera che somministro’,le trasfusioni infette?
    Ho,chiesto solo,questo,e mi farebbe piacere ricevere,da persone competenti,in materia,una esaustiva risposta,inerente a questo caso,da me esposto.

  78. Simone Lazzarini 6 Dic 2007 |

    @ immacolata

    Gentile Signora,
    non esiste una risposta valida in assoluto per rispondere al Suo quesito.
    Personalmente infatti credo che ogni posizione faccia storia a sé e quindi non si possa in assoluto negare l’opportunità di agire contro la struttura ospedaliera, nei cui confronti è ad esempio invocabile con certezza un termine di prescrizione decennale.
    Consideri poi che è onere dell’ospedale dimostrare di aver rispettato tutte le normative vigenti, anche in epoca remota, per la selezione dei donatori (es: esclusione di donatori con transaminasi elevate). Se l’Ospedale non è in grado di fornire tale prova, ad esempio perchè la documentazione non è più esistente, non sarei così sicuro che l’Azienda Ospedaliera possa essere esente da responsabilità.
    Cari saluti a tutti e grazie dell’interesse che dimostrate per il sito.

    Avv. Simone LAZZARINI

  79. immacolata 6 Dic 2007 |

    Egr.Sig.Avv.Lazzarini,io,la ringrazio,per la sua esaustiva risposta,e cortesia,nei miei,riguardi.Ma,le vorrei chiedere:la responsabbilita’ della struttura ospedaliera,è comprovata,da eventuale, ritrovamento,del donatore e remota cartella clinica?Oppure se,la cartella non si trova?Visto,che per me,è un caso,inportante,potrebbe darmi tutte le delucidazioni,al caso,gentilissimo,Avv.Lazzarini?

  80. Simone Lazzarini 7 Dic 2007 |

    @ immacolata

    Gentile Signora,
    in base ad una vecchia circolare ministeriale le cartelle cliniche debbono essere conservate per almeno 40 anni su carta e poi su microfilm.
    La perdita o lo smarrimento delle stesse non possono a mio giudizio danneggiare il cittadino che non è certo responsabile di quanto sopra.
    altrettanto dicasi per l’ipotesi in cui non si riesca a ricostrire la storia di una sacca di sangue.
    Cordialità

    Avv. Simone Lazzarini

  81. marco 7 Dic 2007 |

    Gentile Avv.Lazzarini,
    lo stesso identico discorso da Lei fatto per gli ospedali vale anche per le case di cura private ( che hanno operato in regime di convenzione)??
    e le Asl che ruolo hanno in tutto questo?
    Grazie e buon lavoro ( il suo è sicuramente tale vista la delicata materia in cui Lei presta con tanta efficacia assistenza a molte persone sfortunate)

  82. mimmo 7 Dic 2007 |

    ripeto la domanda che ho fatto al n. 75 di questo forum, in pratica voglio sapere quale tribunale è competente per la trattazione della causa per il del risarcimento del danno, ripeto io sono stato danneggiato a seguito di emotrasfusioni presso il C T O di Bari nel”77, la richiesta di indennizzo l’ho inoltrata nel giugno del 2003 alla competente ASL del comune di appartenenza col successivo accoglimento.
    chiedo se qualcuno mi dia delucidazioni in merito grazie 1000.

  83. marco 8 Dic 2007 |

    per mimmo
    mimmo credo sia competente il tribunale di bari

  84. lucia 10 Dic 2007 |

    C’è qualcuno,che è,accorente sulla sentenza del 20/11/200/?A,che punto stanno?Da voci di corridoio,cosa è trapelato?E’,vicino il giorno della causa?
    Ciao,a tutti-

  85. maurizio 10 Dic 2007 |

    Gli aggiornamenti possono essere letti sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo:

    http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SezioniUnite.asp

    Per il momento nessuna novita’…

  86. sara 11 Dic 2007 |

    Strana che non abbiamo ancora sentite nessuna notizia sul sentenza…..spero che non hanno cambiato idea sul risarimento per gli trasfusi di emoderivati!!!!!!!!! qualcuno ha delle ulteriori notizia?????????? Buona giornata a tutti

  87. lucia 11 Dic 2007 |

    Qualcuno,saprebbe dirmi,quanto,tempo,occorre,affinche,una struttura ospedaliera,fornisca,la cartella clina e il donatore risalente alle trasfusioni infette?Alla C.M.O
    Visto,che a me sono,passati,piu’ di tre mesi,è non si sa ancora nulla?La C.M.O non ah ancora ricevuto i documenti.
    Poi quali,poteri,io ho,per sollecitare questa cartella è il donatore?

  88. clara 11 Dic 2007 |

    Caro Antonio
    grazie per la tua lettera che ho letto solo ora.
    Sei davvero un amico. Ti farò sapere.
    Clara-trento

  89. Antonio 12 Dic 2007 |

    Cara Lucia. Innanzitutto la cartella clinica in copia conforme deve essere compresa tra i documenti che la ASL richiede per la domanda e solitamente è l’interessato che provvede a richiederla all’ufficio amministrativo che rilascia le cartelle cliniche dell’Ente Ospedaliero.

    I dati relativi ai donatori sono richiesti all’ASL dalla CMO dopo aver sottoposto l’interessato a visita “colleggiale” presso l’Istituto preposto. La CMO con lettera chiede all’ASL i dati sui donatori e la ASL a sua volta fà richiesta all’Ente Osp.

    I tempi non hanno scadenza.

    Nel mio caso erano stati richiesti da CMO a novembre e solo nel maggio dell’anno successivo era stato risposto dall’Ente che “i dati relativi ai donatori “purtroppo” non erano stati rintracciati” e successivamente, la CMO si era espressa valutando le analisi che io avevo fornito.

    Tutto questo dopo numerosi contatti, miei, con l’Ente prima e l’ASL poi al fine di sollecitare le procedure, altrimenti probabilmentre sarebbero stati tempi “biblici”.

    Poi, a “pratica evasa”, circa un anno dopo, mi era arrivata una comunicazione dall’Ente che diceva che l’Ente stesso non era tenuto a conservare i dati sui donatori per via di un Decreto ministeriale del 1991 nel quale veniva prescritta la conservazione per soli 5 anni.

    Il Ministro che firmò tale Decreto era un personaggio che venne coinvolto in inchieste e condannato per tangenti sul commercio di “sangue infetto”!! Successivamente la prescrizione sulla conservazione dei dati sui donatori, come già detto anche dall’Avv. Lazzarini venne stabilita nell’ordine dei 40 anni.

    Buona giornata, Antonio.

  90. lucia 12 Dic 2007 |

    Caro,Antonio,grazie,l’esaustiva risposta,io,sono un caso,apparte,xchè,la C.M.O,ha chiesto,all’Asl,indagini,sul donatore ,ed io non ho ancora passato visita.
    quindi,vorrei chiederti,Antonio,La C.M.O,puo’ sottopormi a vistita,colleggiale,anche,se non è ancora,completata,la ricerca del donatore?
    Qui,è tutto un caos,se puoi,dammi,tutte,le delucidazioni,la caso,
    Grazie,1000 Antonio.

  91. Antonio 12 Dic 2007 |

    Lucia, te l’ho già detto.

    Devi essere Tu a fare “pressioni” sia all’ASL sia all’eventuale Ospedale dove hai fatto le trasfusioni.

    Nel mio caso, continuando a sollecitare entrambe le strutture sanitarie, ottenni questa risposta (dallOspedale all’ASL), che permise alla CMO di formulare il giudizio:

    “In riferimento alla nota del 28.11.2001 e del “sollecito (ASL)” del 09.04/2002, spiace dover comunicare che sino ad oggi i dati riconducibili alle unità trasfuse al Sig. Antonio nel corso dei ricoveri fruiti presso questa struttura ospedaliera, non sono ancora stati individuati”!

    Quindi, ripeto, devi essere Tu ad andare da loro, ASL E OSPEDALE, e dire che l’informazione Ti serve urgentemente per poter finalmente avere il giudizio della CMO.

    Devi avere la giusta pacata e gentile “sfrontatezza” ma ricordati che è un Tuo diritto avere le informazioni che Ti riguardano!!

    Ciao, Antonio.

    P.S. Comunque per me ci vollero circa 6 mesi per avere il dato che mi serviva e, rompendo frequentemente le scatole!

  92. lucia 12 Dic 2007 |

    Scusa Antonio,la mia ignoaza in materia,io non ho ancora fattole visite mediche alla C.M.O,è la C.M.O,non ha ancora notizie sul donatore.
    In virtu’ d questo volevo chiederti,ma la C.M.o,puo’ cmq chiamrmi,a visita,anche se,non ha ancora la documentazione del donatore?Oppure dee aspettare la doumentazione deldonatore?
    grazie 1000,e scusa ancora il fastidio.
    Ps,ma per essere sicuro di ottenere,l’idenizzo 210/92,è meglio,che ,sia,ritrovat,la cartella el donatore,oppure che le cartelle risalenti,al donatore siano scomparse?

  93. clara 12 Dic 2007 |

    Caro Antonio e cari amici.
    Augurandomi di essere vicina ad una qualche soluzione dopo 22 anni di attesa,cerco di immaginare le possibili scorciatoie che uno Stato inadempiente potrebbe accampare per convincerci che non c’è la copertura finanziaria per risarcire. Allora potremmo pensare che lo Stato possiede beni (appunto demaniali)che spesso male custodisce,che vi sono patrimoni immobiliari immensi da confiscare ai mafiosi…appartamenti e terreni.Così come lo Stato recupera dal privato cittadino le somme che gli spettano a qualsiasi titolo,noi,come ultima ratio,potremmo anche chiedere il sequestro e la vendita dei beni demaniali. Poggiolini e De Lorenzo non si fecero scrupoli…
    Clara

  94. jenny 13 Dic 2007 |

    Salve a tutti, qualcuno ha capito ancora cosa sta succedendo con la ‘nostra sentenza’ Io so che abbiamo aspettato tanti anni per arrivare ad un dunque, pero mi sembre che questo attesa non finirai piu!!!!

  95. marialuisa 15 Dic 2007 |

    LO,so,non centra nulla,inerente a questo,web,ma vorrei chiedere un parere ad un legale,se qualcuno di voi,è acconoscenza,se il morbo di raynaud rientra nella tabella delle invalidita’ civili,e di quale percentuale?.Grazie 1000,per l’eventuale risposta

  96. mimmo 18 Dic 2007 |

    a proposito di invalidità che percentuale viene applicata a chi come me è stata riconosciuta l’ascrizione all’8^ Cat. della tab.A e quale via devo intraprendere per il riconoscimento di tale invalidità.ringrazio anticipatamente.

  97. Antonio 18 Dic 2007 |

    Caro Mimmo, devi andare all’ASL di competenza cioè al distretto della Tua zona e compilare il modulo di richiesta, allegando la documentazione sanitaria relativa all’infermità, di “invalido civile”. Ti convocheranno per essere sottoposto a visita medica.

    Im base alla “gravità” e al giudizio espresso dalla Commissione Ti assegneranno la percentuale di invalidità!

    Per Marialuisa.

    Riguardo al Tuo caso non so che dirti, rivolgiti ad un medico-legale o anche ad un Dottore che sia a conoscenza della questione.

    P.S. La decisione delle Sezioni Unite è alla firma del Primo Presidente; ogni giorno potrebbe essere buono per avere finalmente il dispositivo della sentenza.

    Buona giornata a tutti, Antonio.

  98. immacolata 19 Dic 2007 |

    Ragazzi,ci siamo?Domani 20/12/2007,è il grande giorno?Ci sara’ questa tanto attesa sentenza delle sezioni unite dell 20/11/2007?Incrociamo,le dita,e chi ha notizie c’è,le fornisse subito,xchè siamo tutti in ansia.
    Con l’augurio di passare tutti un felice natale.

  99. lucia 19 Dic 2007 |

    Caro amico Antonio, la mia udienza per il danno biologico è sta fissata per il giorno 16/07/2008.
    Volevo chiederti,una volta fissata,l’udienza,sai,l’iter che dovro’ affrontare?Cioè,su quali,documenti,portare,su quali ricerche si basera’ il giudice,e naturalmente,se approssitivamente,conosci i tempi,della conclusione di queste mia causa per danno biologico cause.
    Ti,ringrazio,ed aspetto,una tua risposta.
    Ciao,Antonio.

  100. clara 19 Dic 2007 |

    Cari amici, questo nostro appuntamento diventa l’occasione preziosa per scambiare notizie.Da qualche mese alcuni Enti pensionistici (INPS_Inpdap…)dopo aver erogato per anni una pensione provvisoria a persone dichiarate totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa, stabiliscono che la pensione definitiva è più bassa e pretendono di recuperare anche decine di migliaia di Euro retroattivamente. Sappiate che una recentissima sentenza della Corte dei Conti S.U. ha stabilito
    che se non vi è dolo da parte del beneficiario, questo addebito da parte dell’Ente non è più possibile!!!! Chiunque ne sia interessato mi contatti e provvederò a girarvi il testo della sentenza. Tra le altre disgrazie, a me è capitata anche questa.
    Ciao a tutti. Spero che la Cassazione ci renda giustizia.
    Clara trento

  101. immacolata 21 Dic 2007 |

    Ragazzi,qualcuno,ha notizie sulla sentenza?Non è,che abbiano cambiato idea?Speriamo di fare un bellissimo natale,con questa inportantissima sentenza,che la stiamo aspettando,da piu’ di un mese.
    ciao, a tutti.

  102. mimmo 28 Dic 2007 |

    un saluto e auguri a tutti per il 2008. sperando che questa lunga attesa dia dei buoni risultati.

  103. clara 30 Dic 2007 |

    Ciao Antonio,ciao a tutti.
    Avete notizie della sentenza? So che è presso il Presidente ( o almeno così mi è stato detto al telefono da Roma). Come interpretare questa attesa? Speriamo in un pronunciamento che restituisca ai tanti malati uno scampolo di giustizia, dopo lunghissimi anni. Qualche amico che abita nella capitale ha qualche nuova?
    A tutti Buon Anno da Trento
    Clara

  104. Ugo 30 Dic 2007 |

    Questo quesito non c’entra con il forum, però vi seguo e vedo che siete molto informati.
    Sono un operatore sanitario con una epatite cronica da virus b contratta durante il servizio, ed ho avuto il riconoscimento del nesso per causa di servizio dalla CMO ad aprile 2000, avendo denunciato la infermità il 28 luglio 1997.
    Il 10 luglio 2007 ho fatto la domanda di indennizzo ai sensi della L 210.( prima del 2002 gli operatori sanitari per le epatiti non erano riconosciuti per la 210/92)
    La CMO ha riconfermato il nesso di causa ma ha rigettato la domanda perchè intempestiva.
    Infatti poichè la denuncia è stata fatta il 28 luglio 1997 cioè lo stesso giorno della entrata in vigore della 238/97, sarei collegato a quest’ultima e non alla 210/92.
    Si erano quindi superati i 3 anni della prescrizione.
    Se l’avessi fatta il 27 luglio 1997 sarei rientrato nella 210/92 e quindi con la prescrizione decennale ( sentenza 6310 del 2001 della corte cassazione) sarebbe stata accolta.
    Ma il 27 luglio 2007 era domenica come potevo presentare la domanda alla ASL se gli uffici erano chiusi?
    Non posso far valere come termine per la prescrizione la data di quando la CMO ha ricosciuto il nesso di causa?
    Nessuna risposta nè dalla CMO che dalla ASL. Mi potrebbe rispondere qualcuno?

  105. as.ter.-di.ma. 31 Dic 2007 |

    hanno scritto una gran cavolata.
    la possibilità x gli operatori sanitari di beneficiare degli emolumenti della 210/92 è una conseguenza della sentenza c.d. “additiva” della Corte costituzionale n. 476/02: ergo la domanda relativa nn poteva che essere proposta dopo tale data.
    Sennonchè le C.M.O. (ma nn tutte) sostengono che x gli operatori sanitari infettati il triennio dovrebbe cominciare a decorrere dal mese di pubbicazione nella gazzetta ufficiale della sentenza della corte costituzionale (dicembre 2002): in qst senso tu staresti fuori.
    La tesi è però SBAGLIATA.
    La corte di cassazione ha più volte chiarito che i termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi ad altri casi non previsti dalla norma.
    Di conseguenza. x gli operatori sanitari danneggiati a causa dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative il termine per proporre la domanda amministrativa ex lege n. 210/92 è quello PRESCRIZIONALE ORDINARIO DECENNALE e scade a dicembre dell’anno 2012!!!

    (sarebbe gradito sull’atgomento un intervento dell’Avv. Lazzarini, grazie!)

    BUON ANNO a tutti!!!!!!!

    Associazione Territoriale per la Difesa del Malato

  106. Ugo 2 Gen 2008 |

    salve as.ter.- di.ma. e grazie per i chiarimenti.
    Ma che significa da noi la CMO si regola diversamente e di quale regione o provincia parli?

  107. as.ter.-di.ma. 3 Gen 2008 |

    C.M.O di Bari!
    impugna con ricorso gerarchico la risposta delkla tua cmo: dopo 4 mesi e nel perdurante silenzio del minisalute devi proporre ricorso al competente magistrato del lavoro del tribunale della tua residenza

  108. immacolata 4 Gen 2008 |

    Ragazzi,ma la sentenza?
    Nessuno sa nulla?
    Non è che qualche politico,,sia per convenienza dello stato cambiando,le carte in tavola?
    Fateci sapere qualcosa,stiamo da mesi in ansia

  109. jenny 5 Gen 2008 |

    Immaculata,salve, io ho visto su un sito del CA_NA_D_MA questo dichiarazione..28/12/07 Entro 90 gg verrano definite i modalatia e^Critiri per la trasazioni con i daneggiati di trasfusioni da sangue infetto e vaccini^ cioe la fine di Marzo!!! Per tutti noi speriamo bene. In tanto uso questo occasione per dare i migliori AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI NOI. Antonio e un po che non sentiamo le sue notizie…va tutto bene spero!!! Buon anno Jenny

  110. Antonio 6 Gen 2008 |

    Carissima Jenny, augurandoTi buon anno nuovo, come lo auguro a tutti gli amici del blog nonchè ovviamente allo Stim.mo Avv.to Lazzarini, Ti rispondo che il “lungo silenzio” è motivato dal fatto che non ci sono novità.

    Come hai saputo il Governo ha stanziato parecchi quattrini con la Legge Finanziaria al fine di “chiudere” le CAUSE PENDENTI, con transazioni, con i danneggiati che hanno intentato l’azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni patiti a causa delle trasfusioni, l’assunzione di emoderivati, i vaccinati e, per la prima volta, viene riconosciuto anche il diritto ad un equo risarcimento alle vittime della sindrome di Talidomide che potranno usufruire dei benefici previsti dalla Legge 229/05 riconosciuta finora solo per le vaccinazioni obbligatorie.

    Presto il Ministero dovrà redigere il Decreto Attuativo con i criteri e le modalità per l’ammissione alle transazioni.

    Si presume che il Ministero terrà conto della sentenza delle Sezioni Unite ma è prematuro azzardare delle ipotesi fino a quando arrivaranno informazioni o documenti che stabiliranno con certezza gli orientamenti da una parte e dall’altra.

    Quindi cara Jenny, bisogna “armarsi” ancora un pò di pazienza e aspettare gli sviluppi.

    Tanti cordiali saluti.

    Antonio.

  111. jenny 6 Gen 2008 |

    Come al solito, mille grazie Antonio

  112. nino 7 Gen 2008 |

    seguo il forum da molto tempo, anch’io sono un trasfuso occasionale con indennizzo.Sono entrato adesso solo perchè mi sentivo in obbligo con Antonio per tutto il tempo che dedica per rispondere a tutti con tanta passione.ciao e buon 2008 a tuti.

  113. immacolata 7 Gen 2008 |

    Antonio,scusami,da come hai scritto,te nell’ultimo messaggio nel blog,ci hai fatto intendere,che se tutto va bene se Dio vuole,ci dovremmo accontentare delle transazioni,e chi come me,che per colpa delle trasfusioni infette ,ha doppia patologia epatite “b” e “c”,dovrei accontentarmi delle transazioni?Dopo,che loro,mi hanno cambiato la mia vita^?
    Cosa puoi gentilemente dirmi in merito,Antonio,di chi,come me,vorrebbe,non accontentarsi delle transazioni,ed andare avanti?Secondo,te sarebbe una battaglia,persa,a priori?Meglio,accontentarsi,oppure sono stati stanziati,soldi, per,risarcimenti,che vanno oltre le transazioni?
    Ciao,grazie,aspetto una tua risposta inerente alla mia domanda.

  114. as.ter.-di.ma. 8 Gen 2008 |

    sulle transazioni (e, prima ancora, sul decreto interministeriale) avrà importanza decisiva la tanto attesa sentenza a sezioni unite.
    La opinione di antonio la si conosce già ed è condivisibile: meglio un dignitoso accordo che…la luna nel pozzo (a rischio di finirci dentro!)

  115. Antonio 8 Gen 2008 |

    Cara Immaccolata.

    Con il post precedente Ti ha già risposto l’Amico Aster!

    Io ho sempre sostenuto che è meglio “un uovo oggi della gallina domani” e molto probabilmente accetterò la transazione anche se il mio Avv. ritiene che potrei prendere più quattrini andando a sentenza. ( Con le trasfusioni ho cotratto HIV e HCV) quindi anche per me doppia patologia e potrei reclamare certamente un risarcimento più congruo, considerato anche il mio sempre più precario stato di salute!

    Ma ritengo preziosissima l’opportunità che oggi lo Stato, con la transazione, propone, anche perchè oggi quei soldi li vedrei domani chissà….

    Tu, molto liberamente, devi valutare la gravità delle infermità; ascrivibilità tabellare, stato attuale delle condizioni di salute, cioè esami ecc, e decidere cosa Ti conviene fare!!

    Parla infine con il Tuo Legale, un Sanitario competente (CTU) e alla luce di un quadro clinico chiaro fatti consigliare, ma non essere esosa e non dimenticarTi che “chi troppo vuole nulla stringe”!!

    Sulla definizione totale delle controversie nutro ancora dei dubbi e li scioglierò solo dopo la pronuncia delle S.U. in conseguenza della quale, certamente, il Ministero predisporrà la stesura del sospirato Decreto Attuativo “includendo ed escludendo” gli aventi diritto sulla base di tale affermazone, perchè se è vero che una sentenza non ha la stessa forza di una Legge, può comunque, e deve, condizionare le scelte in materia giuridica!

    I fattori principali non ancora definitivamente stabiliti sono la “prescrizione e la responsabilità sulla delimitazione temporale” cioè le date dalle quali il ministero è ritenuto colpevole per non aver vigilato e controllato il sangue pur sapendo che la Scienza aveva identificato il virus NAMB, “nei primi anni ’70, denominandolo tardivamente, molto tardivamente come virus dell’epatite C e cioè soltanto nel ’89!

    Ciao Immaccolata e ciao a tutti.

    Antonio.

    P.S. Un ringraziamento a Nino per il Suo “incoraggiante e gentile pensiero”.

  116. Maurizio 9 Gen 2008 |

    Rivolgo una domanda ai lettori di questo blog: quando si parla di “causa pendente” ci si riferisce a:
    1. una causa per la quale non c’e’ ancora la sentenza di primo grado
    2. una causa con esito sfavorevole in primo grado, con giudizio di appello non ancora emesso
    3. una causa con esito sfavorevole in primo grado, per la quale non e’ ancora stato richiesto appello (in attesa della sentenza SS.UU…..)

    Grazie a chi vorra’ rispondermi.

  117. lory 9 Gen 2008 |

    Ho gia vinto una causa contro il mds, per danno da trasfusione occasionale epatite c 8à catg,la cifra che mi è stata aggiudicata è veramente un’elemosina.Il mds ha fatto appello.Potrò io esufruire della transazione,dato che il danno di contaggio con le sacche infette è avvenuto nel 1984? Ringrazio e saluto. Lory

  118. Antonio 9 Gen 2008 |

    Per Maurizio.

    Sui primi due punti sicuramente si, per la terza ipotesi, non esiste “causa pendente” se il ricorso non è stato depositato. I termini, mi pare, sono tre mesi dal deposito della sentenza in Cancelleria, ma su questo punto potrebbe esserTi di maggior aiuto il Professionista e cioè, in questo caso, l’Avv. Lazzarini.

    Ciao, antonio.

    A Lory: la risposta, per quanto di mia conoscenza, Te l’ho data nel primo argomento.

  119. as.ter.-di.ma. 9 Gen 2008 |

    i termini x appellare sono di trenta giorni se la sentenza è stata notificata; un anno e 45 gg se nn è mai stata notificata

  120. Antonio 9 Gen 2008 |

    Aster, sei un fenomeno “onnipresente” e una “cima di sapienza”.

    Cordialmente, Tony.

  121. Maurizio 10 Gen 2008 |

    Grazie per la risposta.

    Quindi, se i termini per appellare non sono ancora scaduti, la causa e’ considerata ancora “pendente”?

    Grazie ancora.

  122. Avv. Simone LAZZARINI 10 Gen 2008 |

    @ Maurizio

    Egregio Signor Maurizio,
    un collega caro amico ha avuto recentemente un caso analogo ed ha effettuato una approfondita ricerca dalla quale in parole povere è emerso che, mentre gli studiosi del diritto la pensano come Lei, la giurisprudenza non è purtroppo sempre dello stesso avviso.
    Per evitare problemi il mio suggerimento è pertanto quello di proporre subito appello con il Suo legale di fiducia(meglio sarebbe stato se entro il 31 dicembre).
    Cordialità

    Avv. Simone LAZZARINI

  123. cristiano 10 Gen 2008 |

    salve a tutti ,vorrei informazioni su questa sentenza del 20/11/2007 io purtroppo ho perso mia madre ad aprile di questo anno affetta da hcv in cirrosi.come eredi il nostro avv. ci ha fatto presentare anche una richiesta di indennizzo una tantum alla asl,che dopo 5 mesi ancora non ha nemmeno istruito la pratica .sapreste dirmi se ci sono sistemi diversi per far lavorare queste pratiche in tempi decenti?che DIO benedica tutti voi .grazie auguri.

  124. maurizio 10 Gen 2008 |

    carissimi avete notizie ultime dalla cancelleria della Corte di Cassazione?

  125. Avv. Simone LAZZARINI 11 Gen 2008 |

    @ Cristiano

    Qualora l’Asl non abbia ancora provveduto è opportuno diffidarla con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario e, se l’inerzia permane, nulla vieta di agire giudizialmente senza attendere oltre.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  126. rosa 12 Gen 2008 |

    la tanta attesa sentenza e finalmente uscita i tempi di prescrizione sono cambiati attendo commenti dall’avv. Lazzarini

  127. Simone Lazzarini 13 Gen 2008 |

    @ Rosa

    Gentile Signora,
    un primo commento, per ora sulla base delle informazioni pervenute dai colleghi avvocati che hanno discusso la causa in Cassazione, lo può trovare nella homepage del sito. Quando avremo letto il testo integrale della sentenza potremo essere più precisi.
    Circa la situazione di Sua madre il mio suggerimento è quello di presentare domanda facendosi tuttavia seguire da un avvocato competente in materia, che Le suggerisca quali documenti allegare.
    Anche se in un primo tempo la domanda d’indennizzo fosse ritenuta intempestiva una eventuale successiva abolizione del termine decadenziale Le consentirebbe di non perdere tutti i ratei nel frattempo maturati. Consideri oltretutto che, viste le conseguenze derivate dall’interferone, potrebbe chiedere il riconoscimento del doppio esito invalidante di cui all’art.2 comma 7 legge 210/92 che, in caso di riconoscimento del diritto all’indennizzo, Le consentirebbe di fruire di una maggiorazione dell’assegno bimestrale pari al 50%.
    Più complesso mi pare il discorso relativo al risarcimento del danno.
    Non esiti a contattarmi, senza impegno, se necessita di ulteriori chiarimenti.
    Cordiali saluti

    Avv. Simone LAZZARINI

  128. rosa 12 Gen 2008 |

    Egregio avv.Lazzarini, espongo il caso di mia mamma, se mi può aiutare: nel 1979 è stata operata di tumore al colon, nel 1992 le è stata diagnosticata l’epatite C da trasfusione non ho mai fatto nessuna richiesta di indennizzo, dopo questa sentenza della corte di cassazione posso cominciare ad avviare domanda all’asl di competenza e azione legale nei confronti del ministero della salute?mi consigli per favore attualmente sta malissimo. L’interferone le ha causato, depressione e parkinson. Grazie

  129. aster-dima 13 Gen 2008 |

    @ rosa
    provo ankio a darle qlk suggerimento, dettato da “esperienza diretta”
    innanzitutto nella domanda amministrativa tendente al conseguimento dei benefici economici ex lege n. 210/92 cerchi di eliminare i documenti (es. markers epatici) più “vecchi” (diciamo quelli risalenti ad oltre dieci anni fa)
    secondo un orientamento della cassazione x i trasfusi prima della legge 287/97 la prescrizione x la presentazione della domanda è di dieci anni perkè nn vale x loro la decadenza triennale
    quoto l’idea dell’avv. lazzarini di farsi assistere nella presentazione della domanda da un avvto che sia esperto della materia (insomma, se ho mal di denti nn vado dall’ortopedico)

    @ avv. lazzarini
    ho visto un filmato su repubblica.it relativo ad una intervista a magrini, in cui il Presidente API mostrava (l’ultima pagina del) la sentenza n. 581/08 della cassazione. Era di 31 o 32 pagg.
    Ora, mi viene un dubbio: siccome i ricorsi in decisione il 20.11.2007 erano, mi par di ricordare, una dozzina, nn è che le sentenze son più d’una? nn mi sembra possibile che una sentenza che abbia affrontato tante problematiche di natura giuridica possa avere esaurito tutti gli argomenti (prescrizione, legittimazione passiva, nesso di causalità, colpa omissiva del ministero, responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, etc etc)in poco più di 30 pagg (che a mala pena son necessarie x riassumere i fatti). Che ne pensa?

  130. Simone Lazzarini 13 Gen 2008 |

    @ aster-dima

    La sentenza appena pubblicata è unica ed ha deciso più ricorsi riuniti anche per ragioni di “economia processuale”.
    Il numero delle pagine da Lei ipotizzato mi sembra congruo, considerato che la Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni, ma si limita a compiere un esame volto sostanzialmente ad accertare se sia stata fatta corretta applicazione di principi di diritto e di norme processuali o sostanziali.
    Staremo a vedere.
    Buona domenica.

    Avv. Simone LAZZARINI

  131. Antonio 13 Gen 2008 |

    Qualcuno dice di aver letto la sentenza e sostiene che la “colpa” del Minisalute viene confermata in quell’occasione…. quindi “sembrerebbe” che la prescrizione decorre dal rilascio della certificazione della CMO.

    Non voletemene se non sarà così, riporto informazioni a mia volta recepite e non posso sapere se attendibili o meno!

    Buona domenica a tutti.

    Antonio.

  132. maurizio 13 Gen 2008 |

    Carissimi…
    ci sono opinioni in merito alla data di decorrenza della responsabilita’ del Ministero che viene fatta partire dalla scoperta dell’epatite b (anni ’70)?

    Si tratta della vecchia data indicata nella sentenza precedente (…1978) e gia’ contestata nella relazione preparatoria della Cassazione, o piuttosto di una nuova data, antecedente, magari riferita alla scoperta dell’antigene australia (1963) o alla normativa del 1971…?Grazie e buona domenica a tutti.