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Il Tribunale di Roma insiste: ai fini della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione spetta al Ministero eccipiente fornire la prova che il danneggiato ha percepito la malattia come un danno ingiusto prima della notifica del giudizio della CMO

In attesa di esprimermi in modo costruttivo sul decreto appena pubblicato – ed a riprova del fatto che non bisogna “fasciarsi la testa prima di averla rotta” desidero segnalarvi che, con la sentenza n. 45821, depositata in cancelleria lo scorso 2 luglio 2009, il Tribunale di Roma, Sezione II^, ancora nella persona del Dott. Cricenti ha riaffermato il principio per il quale che il danneggiato abbia avuto contezza del danno prima che la CMO abbia ipotizzato un nesso tra la malattia e la trasfusione “è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero, in pratica, sdovrebbe provare che l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione“.
Mi sembra comunque un buon segnale.
Poichè il sito è frequentato quotidianamente anche da molti Colleghi od operatori del diritto sarebbe estremamente utile alla causa comune che coloro i quali avessero altri precedenti favorevoli (soprattutto in tema di exordium praescriptionis) li conividessero con gli altri nell’interesse generale.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale Roma, Sezione II^, sentenza n.45821 del 2 luglio 2009