Set 26

Il Tribunale di Roma insiste: ai fini della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione spetta al Ministero eccipiente fornire la prova che il danneggiato ha percepito la malattia come un danno ingiusto prima della notifica del giudizio della CMO

In attesa di esprimermi in modo costruttivo sul decreto appena pubblicato – ed a riprova del fatto che non bisogna “fasciarsi la testa prima di averla rotta” desidero segnalarvi che, con la sentenza n. 45821, depositata in cancelleria lo scorso 2 luglio 2009, il Tribunale di Roma, Sezione II^, ancora nella persona del Dott. Cricenti ha riaffermato il principio per il quale che il danneggiato abbia avuto contezza del danno prima che la CMO abbia ipotizzato un nesso tra la malattia e la trasfusione “è un dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione, piuttosto che a chi agisce in giudizio. Il Ministero, in pratica, sdovrebbe provare che l’attore ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della Commissione“.
Mi sembra comunque un buon segnale.
Poichè il sito è frequentato quotidianamente anche da molti Colleghi od operatori del diritto sarebbe estremamente utile alla causa comune che coloro i quali avessero altri precedenti favorevoli (soprattutto in tema di exordium praescriptionis) li conividessero con gli altri nell’interesse generale.
Buona serata

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale Roma, Sezione II^, sentenza n.45821 del 2 luglio 2009

Approfondimento pubblicato il 26 Settembre 2009 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. aster-dima 26 Set 2009 | Rispondi

    dov’è possibile leggere x intero il testo della sentenza?
    Grz in anticipo.

    Segnalo il caso di 2 ns associati coniugi, nel quale la moglie, emotrasfusa, aveva successivamente trasmesso il contagio al marito. Accertato con CTU il nesso causale per entrambi; la sola moglie usufruiva già dei benefici ex lege 210, mentre il di lei marito aveva proposta la domanda in tempi recentissimi rispetto alla notifica dell’atto di citazione (poi ottenuto la sentenza di accertamento e condanna dal GdL).
    Purtroppo il Giudice ha ritenuto sussistente per entrambi la prescrizione, dal momento che la domanda amministrativa della moglie era stata proposta prima del quinquennio. In corso di causa, però, anche se la notifica del verbale CMO era avvenuta nel quinquienio, avevamo chiesto anche prova testimoniale sulla circostanza dell’avvenuta conoscenza del fenomeno del sangue infetto da parte degli attori un anno prima della notifica della citazione, attraverso l’informazione ricevuta da altro danneggiato che aveva a sua volta intentato causa al MDS. la prova testimoniale confermava la circostanza.

    Attualmente è pendente l’appello, in cui è stata evidenziata la problematica della ripartizione dell’onere probatorio tra chi eccepisce e chi subisce l’exceptio praescriptionis

  2. biosgea 27 Set 2009 | Rispondi

    avvocato una domanda:
    ma nel termine di prescrizione non si dovrebbe tenere conto anche del momento in qui si conosce il responsabile contro il quale presentare risarcimento?
    non è forse vero che lo Stato con la legge 210 ha solo offerto il suo sostegno senza ammettere una responsabilità legale, infatti si trattava di indennizzi?
    ed inoltre le prime domande non venivano forse presentate contro gli ospedali dove era stato trasfuso il sangue infetto?

  3. Stefano 28 Set 2009 | Rispondi

    A Biosgea.
    Hai perfettamente ragione. Il ministero si sta lavando le mani da ogni responsabilità avuta con il passato. T’informo che già dall’uscita della legge 210 si taceva clamorosamente su ogni argomentazione che riguardasse lo scandalo Trasfusioni Infette.
    Cautelativamente solo pochi (vedi l’associaizone Emofilici già risarciti) grazie all’appoggio di Studi legali con le Contropalle…sono riusciti a veder risarcite le loro richieste fatte al momento stesso della notifica del giudizio. Purtroppo chi non è stato assistito legalmente in tutti questi anni…ha dovuto come me.. subire sentire risposte che non stavano ne in cielo ne in terra. Pensi che neanche il Tribunale dei diritti per il Malato a suo tempo si rese disponibile a dare informazioni o a consigliarci come agire sia legalmente che burocraticamente per vantare qualunque diritto con il Ministero.
    Vergognoso…..
    Ora questo governo, che purtroppo è lo stesso che ha sempre negato per vari motivi con rinvii, con emendamenti dell’ultimo minuto bocciati o non presentati…. etc, ha manifestato la sua vera intenzione nei confronti del problema.
    Ossia non lo riconosce proprio….e pertanto ha fatto carte false e pure promesse vane, per liquidarci con un…NON VI DIAMO NIENTE…NON ABBIAMO SOLDI DA SPENDERE CON VOI. DOBBIAMO PUNTARE AL DIGITALE TERRESTRE….AIUTARE L’AFGANISTA E BUSH A PORTARE UN PO DI CARRI ARMATI, ASPETTARE CHE IL TESORETTO TANTO VANTATO VENGA SPESO PER IL PONTE DI MESSINA…
    Noi …possiamo anche crepare sperando. La prescrizione se la potevano pure risparmiare come scusa..
    AD OGNI MODO IL SENSO è … CORNUTI E MAZZIATI.

  4. Simone Lazzarini 28 Set 2009 | Rispondi

    @ Aster-dima

    Questione molto interessante che purtroppo dimostra lo scarso “coraggio” dim molti tribunali nell’affrontare il tema della prescrizione

    @ Biosgea

    effettivamente la consapevolezza dell’ingiustizia del danno dalla quale far decorrere il termine di prescrizione dovrebbe contemplare anche la consapevolezza del soggetto cui imputare il danno

    buona serata

    Avv. Simone LAZZARINI

  5. giovanna 29 Set 2009 | Rispondi

    Avvocato, scusi, come si deve comportare chi non ha l’ascrivibilità tabellare ed è in causa dal 2003?

  6. nik 29 Set 2009 | Rispondi

    gent.mo avv.

    perche’ un giudice deve chiedere ctu per vedere se la epatite e’ stata causa di morte se il cmo esprimento parere favorevole alla concessione 210/92
    scrive :
    che alla luce di cio’, la patologia epatica virale di tipo c e la sua evoluzione clinica puo’ essere invocaca quale concausa efficiente nel determinismo del decesso(shock settico).

    ringrazio anticipatamente per la sua cortesia

    nicola canino

  7. Simone Lazzarini 29 Set 2009 | Rispondi

    @
    @ Giovanna

    è difficile risponderle senza conoscere la Sua situazione e, in particolare, se ha già agito o meno avanti al Giudice del Lavoro (eventualmente già con sentenza passata in giudicato). Può essere più precisa?

    @ nik

    perchè, come affermato dalla cassazione, i giudizi espressi dalla cmo ex lege 210/1992 non sono vincolanti per chi giudica nelle cause per il risarcimento del danno biologico.

  8. renato 30 Set 2009 | Rispondi

    Avvocato ma da quando parte la data di prescrizione dei 5 anni?
    1) dalla data della domanda amministrativa se la CMO riconosce subito il nesso di causa.
    2) se si fa ricorso al ministero della salute perchè in prima battuta la CMO non riconosce il nesso di causa la data di inizio prescrizione parte dal giorno che il ministero riconosce i benefici della 210/92 in poche parole riconosce il nesso di causa .
    Ho interpretato giusto o mi sbaglio

  9. richy 30 Set 2009 | Rispondi

    Buongiorno Avvocato volevo chiedere una cosa. dei miei amici hanno fatto domanda per l’adeguamento istat, nel settembre 2008 sono stati pagati ora dopo un anno hanno messo in pagamento anche a me. come puo essere che l’importo e uguale di quelli che anno preso i soldi nel 2008?
    grazie e se per favore mi puo dare spegazione.

  10. luigi 30 Set 2009 | Rispondi

    volevo chiedere al frequentatore nr.9 che à presentato domanda per l’adeguamento istat nel 2008,volevo sapere gentilmente dove a presentato damanda a quale ufficio, è per quanti anni lo à chiesto, se mi risponde gentilmente le sarei grato, visto che è meglio che ci aiutiamo tra di noi poveri disgraziati.grazie aspetto la tua risposta grazie.

  11. nik 2 Ott 2009 | Rispondi

    gent.mo avv.

    ho iniziato la causa x risarcimento dopo 1/1/2008 mi consiglia ugualmente di far domanta per le transizioni ? se si, perche’?

    grazie anticipatamente

  12. Giuseppe 3 Ott 2009 | Rispondi

    Per l’adeguamento Istat bisogna andare in causa presso il Giudice del Lavoro: solo con sentenza pagano. Per le transazioni da notizie ufficiali avute personalmente al Ministero si ha: 1) che la circolare verrà pubblicata verso il 20 ottobre, dopo che sarà entrato in vigore il decreto l’8.10.2009; 2) per la prescrizione volutamente si sono tenuti generici in quanto vogliono vagliare il numero dei richiedenti la transizione; 3)orientamento iniziale cmq è quello della data di presentazione della domanda per l’indennizzo (questo il motivo per cui tra la documentazione da produrre vi è l’istanza ex 210/92); 4) l’importo indicato è il limite massimo a cui si arriverà solo nei casi estremi; 5) ratio della vicenda è quella pur sempre di tutelare gli interessi dello Stato.

  13. Nicola Macrì 5 Ott 2009 | Rispondi

    Scusa avvocato ma uno stato esiste se esistono i cittadini che lo formano .

  14. luigi.pa 6 Ott 2009 | Rispondi

    avv.lazarini io sono luigi ragazzo dalla sicilia cisiamo incontrati a roma qando cestata la riunione della fondazione giambrone io i volevo chidere un giudizio per qandarigurda il mio caso io nel 1997 il cmo mda il nesso causale e miasegni la 7 categoria io nel 2203 sono con causa pendente.io volevo sapere se ci rientro nelle trazaioni. intando la ringrazio anticipatamenta e aspeto una sua risposta.

  15. Simone Lazzarini 6 Ott 2009 | Rispondi

    @ renato

    condivido la sua interpretazione, che evidenzia l’opportunità, peraltro ricordata anche da Cass. 583/2008, di valutare caso per caso il dies a quo, escludendo che si possa a priori far decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della domanda d’indennizzo.

    @ richy

    effettivamente sembra strano. la rivalutazione per il 2009 è superiore di circa 20 euro bimestrali rispetto a quella dell’anno precedente.
    Chieda al Ministero una copia del provvedimento di liquidazione

    @ nik

    Il mio suggerimento è quello di presentare comunque domanda per accdere alle transazioni, considerato che – se la storia si ripete – potrebbero aprirsi futuri spiragli per eventuali ulteriri estensioni della platea dei beneficiari.

    @ luigi.pa

    Purtroppo conosceremo le vere intenzioni del Ministero soltanto tra qualche mese. Nel caso dovessero escludela potrà valutare con il Suo avvocato se impugnare o meno l’eventuale provvedimento di esclusione.

    Buona serata a tutti

    Avv. Simone LAZZARINI

  16. luigi.pa 7 Ott 2009 | Rispondi

    grazie di cuore lei esempre un punto di riferimento per tutti noi.la ringrazi per la risposta che mia datto

  17. marco 8 Ott 2009 | Rispondi

    Ho appena ricevuto comunicazione da Fedemo che, con la mediazione di Cittadinanza Attiva, è stata convocata una riunione tra TUTTE le associazioni il giorno 13 alle h.15 presso la sede di Roma di Cittadinanza Attiva (vicinanze stazione Termini).

    L’obiettivo sarà quello di ricostruire un fronte ed una linea d’azione comune nei confronti del Ministero.

    Se qualcuno del danneggiati volesse partecipare come uditore è possibile (compatibilmente con le dimensioni della sala) rivolgendosi alle proprie associazioni.

    FINALMENTE

  18. paolo 15 Ott 2009 | Rispondi

    non ci tenga sulle spine, ci dia notizie sulla riunione del giorno 13

  19. luigi 22 Ott 2009 | Rispondi

    PENSO CHE IL SITO SIA ANCORA IN VACANZA, NESSUNO A’ DELLE NUOVE NOTIZIE?

  20. Annonimo 22 Ott 2009 | Rispondi

    Anonimo ha detto…
    Ti trovi in: Home > Archivio Speciali > Transazioni

    Il portale informa – Speciali – Transazioni

    Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nel rispetto di quanto stabilito nella legge Finanziaria per il 2008, e nel decreto-legge collegato si avvia a definire accordi transattivi con i soggetti che abbiano subito un danno da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati infetti e vaccinazioni obbligatorie allo scopo di estinguere una notevole parte del contenzioso in materia di risarcimento del danno, instaurato prima del 1° gennaio 2008, e su cui non si sia nel frattempo formato un giudicato. Le leggi citate ricomprendono tutte le patologie e le categorie ipotizzabili: talassemia, altre emoglobinopatie, anemie ereditarie, emofilia, emotrasfusione occasionale con sangue infetto e danno da vaccinazione obbligatoria. Tutti i legali che hanno il mandato per la difesa in giudizio di tali soggetti potranno presentare le domande di adesione alle transazioni dal 22 ottobre 2009 al 19 gennaio 2010. Le modalità per l’acquisizione delle stesse sono contenute nella circolare n. 28/2009 del 20/10/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 22 ottobre 2009, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con Decreto Ministeriale 28/04/2009, n.132.
    Per l’acquisizione delle domande di adesione, nei termini sopra indicati, questa Amministrazione ha realizzato un sistema, denominato Sistema RIDAB, con modalità telematica, attraverso il quale il legale compila il modulo di domanda di adesione ed allega la documentazione necessaria.
    Ove l’interessato non possa motivatamente avvalersi di tale modalità, la domanda, corredata dei dati riportati sullo specifico modulo scaricabile e della relativa documentazione, potrà essere inoltrata per posta raccomandata.
    Si sottolinea come la modalità telematica ideata risulta essere semplice e chiara, con sicuri vantaggi per i legali che intenderanno avvalersene. Si realizza infatti una interazione diretta con l’Amministrazione tramite la trasmissione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie, in piena sicurezza sotto il profilo della privacy. Si ricorda che l’uso di tale modalità non richiede alcuna particolare conoscenza degli strumenti informatici; infatti, non richiede di scaricare sul proprio pc alcun programma, né l’acquisto di dispositivi quali le smart-card. Si produrrà quindi un reciproco risultato per il professionista e per l’Amministrazione, nell’ ambito di una esperienza pilota il cui obiettivo è quello di minimizzare gli sforzi delle parti per giungere in tempi brevi alla definizione dell’ingente quantità di contenziosi pendenti in tema di risarcimento del danno.

    Normativa

    Decreto n. 132 del 28 aprile 2009

    Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

    Legge n. 222 del 29 novembre 2007

    Procedura telematica

    Accreditamento

    Accesso al sistema

    Manuali utente

    Assistenza tecnica

    Procedura a mezzo posta

    Istruzioni

    Modello di domanda

    Frontespizio

    Contatti

  21. Nicola 23 Ott 2009 | Rispondi

    Avvocato Lazzarini buongiorno, vorrei porle una domanda. Le vorrei chiedere se è possibile sapere se ci sono gli estremi per un ricorso al Tar visto che ormai decreto e circolare sono ufficiali, inoltre le chiedo se i termini entro il quale impugnarlo decorrono dalla pubblicazione del decreto (23 settembre) oppure circolare (22 Ottobre) e di quanti giorni sono (60 oppure 90). La ringrazio anticipatamente.

  22. Annonimo 23 Ott 2009 | Rispondi

    Benissimo….il blog di Dario e bloccato ancora!!!!!!!!!!!Io pero chiedo questo, ho guardato i normativi del circolare di ieri, mi sembre di capire che x i Emofilici non ce bisogno di ascrivabilita tabellare solo del nesso tra trasfusione e virus??? Qualcuno altro ha capito cosi oppure no???

  23. Biagio 24 Ott 2009 | Rispondi

    Avvocato

    La ringrazio per i suggerimenti al fine di sostenere le motivazioni giuridiche nel giudizio innanzi al Giudice del Lavoro che ho avviato nell’interesse al fine di far riconoscere i benefici della L. 210/92 a mio fratello, affetto da encefalite-post vaccinica a seguito della vaccinazione obbligatoria antivaiolosa . Tale giudizio è stato iniziato dopo la comunicazione con la quale il Ministero della Salute ha rigettato l’istanza presentata per il riconoscimento della L. 210/92 anche se la C.M.O di Messina ha riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia e la vaccinazione.
    Le vorrei far presente che ho pure promosso ad Aprile 2009 ,nell’interesse di mio fratello, una causa civile per il risarcimento del danno morale, biologico e quant’altro .
    L’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva ha contestato che non vi è alcuna colpa da parte del Ministero della Salute per i danni provocati dalla vaccinazione obbligatoria antivaiolosa, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti di sua competenza.
    La predetta conclusione è alquanto discriminatoria e in contrasto con il comportamento del Ministero della Salute che di recente ha emanato un decreto sulle transazioni in relazione alle azioni di risarcimento di danni promosse a causa delle vaccinazioni obbligatorie .
    La pregherei di volermi suggerire dei riferimenti normativi e giurisprudenziali per dimostrare in giudizio la colpa del Ministero della Salute per i predetti gravi danni di carattere psico-fisico derivati a mio fratello a causa della vaccinazione obbligatoria e a tutte le conseguenze che ne sono seguite per il nostro nucleo familiare.
    La ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti

  24. giovanni 5 Apr 2013 | Rispondi

    La Sicilia per le riscossioni indennizzo legge 210/92 e’ a statuto speciale done il MEF Ministero Economia e Finanza, nel 12/11/2012 il CMO di Messina mi riconosce il nesso casuale , a oggi io non so piu niente pur sapendo che da la data della notifica del CMO passano 30g perche’ il MEF notifichi i dati necessari per versare gli arretrati maturati + indennizzo , sono trascorsi 129g, siamo in molti a sperare “ancora in vita” che tutto ci venga riconosciuto , cortesemente vorrei sapere cosa fate per che tutto cio’ abbia un senso per le persone lese nella loro dignità, oltre che mortificate x quttro soldi di merda che servono per il nostro sostenimento , c’e’ chi ha perso il lavoro da anni….!!!! lo stato se ne sbatte.

    • Simone Lazzarini 6 Apr 2013 | Rispondi

      Egregio Signor Giovanni,
      la situazione al Ministero della Salute è di caos totale e, in assenza di iniziative più incisive, il rischio per Lei è di attendere un tempo assolutamente indefinito.
      Se non ha ancora ottenuto notifica del giudizio della CMO Le suggerisco di formulare motivata istanza di accesso agli atti amministrativi alla CMO per ottenerne copia.
      Una volta che l’avrà ottenuto ovvero se già ha ricevuto notifica del verbale della CMO, potrebbe provare a fare ricorso per decreto ingiuntivo avanti al tribunale, sezione lavoro, competente in funzione del luogo nel quale risiede.
      Ottenuto il decreto ingiuntivo lo ptrà notificare al Ministero dela Salute
      Così feci a cavallo degli anni 99 e 2000 per diecine di talassemici lombardi.
      In alternativa scriva a CMO e Ministero una diffida minacciandoli di adire le vie legali, con segnalazione anche alla Procura della Corte dei Conti, nel caso di perdurante inerzia.
      Spero di esserle stato utile
      Con i miei più cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

  25. Claudio 12 Set 2020 | Rispondi

    Buonasera Avvocato, vorrei sapere chi deve gestire i soldi dell’indennizzo legge 210/92 se l’indennizzato è incapace di comprendere intendere e volere?
    I soldi continuano ad essere accumulati in un conto apposito, ma dove finiranno?
    La ringrazio per una sua risposta.
    Claudio Colucci

    • Studio Lazzarini 17 Set 2020 | Rispondi

      Egregio Signor Colucci,
      se la persona è incapace di intendere e di volere occorrerà rivolgersi al giudice tutelare che valuterà la nomina di un amministrazione di sostegno o, nei casi più gravi, di un tutore o curatore.
      Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

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