Luglio 31

Transazioni per i danni da sangue infetto: non molliamo!?

Cari amici,
anche se alcuni danneggiati hanno deciso di accettare l’equa riparazione non dobbiamo a mio parere perdere di vista l’obiettivo originario delle nostre fatiche: la transazione ex l.222 e 244/2007.
Almeno per quanto riguarda gli assistiti dello studio ritengo infatti opportuno analizzare meticolosamente ogni singola posizione onde suggerire a ciascun danneggiato quale sia la soluzione preferibile da percorrere.
In proposito desidero segnalarvi che:
1) sono ormai definitive le sentenze del TAR Lazio nn.3821, 3865 e 3866/2017 che, in merito al DM 04.05.2012, hanno dichiarato l’illegittimità dell’art.5 comma 2 (così definitivamente eliminando il paletto ante 1978) e che, sia pure obiter dictum, hanno confermato che l’art.5 comma 1 va applicato secondo le norme del codice civile;
2) per le posizioni che ancora non hanno avuto risposta dal MINISTERO lo studio ha in questi mesi inoltrato diffide e/o attivato ricorsi al TAR individuali per far accertare l’illegittimità del silenzio sulle domande di transazione. Tali ricorsi saranno discussi quest’autunno dopo che il Consiglio di Stato, lo scorso 21 luglio, ha stabilito in via definitiva che è competente per territorio il TAR del luogo ove la causa risarcitoria è pendente e non quello di residenza del danneggiato;
3) il 3 ottobre p.v. discuteremo al TAR Lazio il merito di numerosi rigetti delle domande di accesso alla transazione motivati sul solo paletto dell’ante 1978 ormai annullato ed un merito relativo invece a soggetto escluso perché astrattamente prescritto ma con sentenza di primo grado favorevole ed identica posizione processuale e sostanziale ad alcune decine di soggetti che hanno invece a suo tempo ottenuto un provvedimento favorevole da parte del commissario ad acta;
4) a fine giugno abbiamo diffidato il MINISTERO DELLA SALUTE a convocarci per transare con riferimento a quei soggetti muniti di provvedimento di ammissione sottoscritto dal commissario ad acta: ad oggi tutto tace, sicchè alla ripresa dopo la pausa feriale si deciderà come procedere in modo incisivo;
5) ai primi di luglio abbiamo inoltrato al MINISTERO DELLA SALUTE le nostre controdeduzioni su 7 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (corredati di domanda di sospensiva) presentati da eredi di soggetti deceduti avverso altrettante esclusioni motivate sull’erronea applicazione dell’art.5 comma 1 dm 04.05.2012 che l’Amministrazione vorrebbe far valere anche per gli eredi di soggetti deceduti, per i quali invece lo stesso decreto moduli prevedeva a nostro giudizio chiaramente che il termine utile per agire giudizialmente fosse di 10 anni dalla data del decesso.
C’è poi un singolare precedente giurisprudenziale che va a mio parere attenzionato.
Il TAR Napoli, con sentenza n.805/2017, ha confermato che il giudice amministrativo è competente anche per la fase di stipula della transazione (non soltanto per la procedura di accertamento dei requisiti) ed ha ordinato al MINISTERO di provvedere, cosa ovviamente non avvenuta.
Con successiva ordinanza il TAR Napoli risulta aver rinviato al 27 settembre p.v. per la trattazione dell’istanza di nomina di commissario ad acta il quale, a questo punto, dovrebbe porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula del negozio transattivo
La cosa davvero singolare è che la sentenza di merito relativa alla domanda risarcitoria, è un primo grado di rigetto, nel merito, delle pretese di eredi di soggetto deceduto (tra l’altro sembrerebbe pure che il risarcimento del danno iure ereditario fosse in realtà prescritto)
Credo sia interessante capire come va a finire questa storia in quanto sarebbe francamente schizofrenico un sistema che consentisse di transare a chi ha sentenza negativa precludendo invece tale possibilità a chi invece non ha ancora alcuna decisione o ha sentenza favorevole come la quasi totalità dei nostri assistiti.
Buone vacanze

Avv. Simone LAZZARINI

Maggio 18

Milano riafferma la responsabilità del Ministero della Salute anche per trasfusioni di sangue infetto precedenti al 1978 ed il carcinoma epatico è una lesione nuova, idonea a far decorrere ex novo il termine di prescrizione per agire in giudizio

Con due sentenze, pubblicate a distanza di un giorno, la Corte d’Appello (sentenza 16 maggio 2017, n.2105) prima ed il Tribunale di Milano poi (sentenza 17 maggio 2017, n.5551) hanno riaffermato – in casi seguiti dal nostro studio – la responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni di sangue infetto somministrate rispettivamente nel 1976 e nel 1975 e dunque in epoca anteriore a quel 1978 che, incomprensibilmente, l’Amministrazione si ostina a voler indicare quale “sbarramento temporale” prima del quale non sarebbero ravvisabili responsabilità ministeriali in punto di omessa vigilanza sul sistema-sangue.
Tali sentenze, in effetti, non fanno che avvalorare la piena fondatezza dell’ormai granitico orientamento assunto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenze nn.9549 e 9550 del 13 aprile u.s.).
Tralasciando l’entità non trascurabile dei risarcimenti accordati dai giudici milanesi nei due casi recentemente decisi (rispettivamente quasi 650.000 euuro ed oltre 230.000 euro), mi pare davvero importante e significativo il principio affermato dal Tribunale di Milano nella seconda sentenza.
L’epatocarcinoma rappresenta, è vero, una nota complicanza dell’infezione da epatite C, ma non può per questo considerarsi un mero aggravamento del danno già insorto.
Al contrario tale complicanza costituisce manifestazione di una lesione nuova ed autonoma che pone il danneggiato, già portatore del virus, di fronte ad una consapevolezza diversa in relazione alla notevolmente maggiore gravità e diversa situazione di danno che la malattia oncologica comporta.
Dall’applicazione di tale principio derivano due importanti conseguenze, fatte proprie dal tribunale milanese:
1) se anche è prescritto il danno epatico originariamente subito per effetto del contagio, altrettanto non può dirsi per il danno, nuovo e diverso, insorto per effetto dell’epatocarcinoma;
2) non è possibile scomputare l’indennizzo percepito per una patologia (epatopatia cronica cirrotica HCV correlata) dal risarcimento riconosciuto per una patologia diversa quale l’epatocarcinoma.
Pertanto, pur ovviamente augurando che nessuno abbia di questi problemi in futuro, è doveroso segnalare come la verifica sull’opportunità di agire in giudizio per richiedere l’eventuale risarcimento dei danni sia effettuata – anche per quanto riguarda il delicato problema della prescrizione – caso per caso, avuto riguardo alla specificità del singolo danneggiato.

Avv. Simone LAZZARINI

Luglio 29

Transazione o equa riparazione?

In queste ore stanno giungendo anche al nostro studio le lettere relative all’eventuale adesione alla cd equa riparazione per i soggetti appartenenti alla settima categoria.
In disparte restando ogni giudizio sull’opportunità di un simile operato in tale periodo raccomando vivamente tutti gli assistiti dello studio, considerato che il termine indicato nella lettera di 15 giorni non è affatto perentorio, di attendere la ripresa settembrina, nella quale verrà fatto individualmente il punto della situazione, prima di prendere qualsiasi decisione. Ciò in quanto per molti soggetti vi sarebbero astrattamente le condizioni per transare e/o è già pervenuta comunicazione favorevole riferita alla “vecchia procedura” ed un’accettazione dell’equa riparazione “a scatola chiusa” potrebbe rivelarsi un errore non più rimediabile

A presto

Avv. Simone LAZZARINI

Giugno 23

Non sempre lo stato di alterazione psico-fisica del conducente è rilevante al fine del riparto di responsabilità negli incidenti stradali

Con sentenza parziale depositata il 22 giugno 2016 il Tribunale di Milano ha stabilito che lo stato di alterazione psico-fisica del conducente di un motociclo non è idoneo a fondare neppure un concorso di colpa qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato, pur avendo azionato l’indicatore di direzione, abbia posto in essere una manovra repentina (nella fattispecie trattavasi di svolta a sinistra così tagliando la strada a moto in fase di sorpasso).
Affermata pertanto l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente dell’auto, è stata disposta CTU medico-legale per la determinazione del quantum debeatur

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