Aprile 27

Le Sezioni Unite affidano al giudice amministrativo le controversie sul rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di riconoscimento del danno da emotrasfusione

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte afferma che rientrano nella giurisdizione del  giudice amministrativo le controversie in materia di rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato in caso di danni da emotrasfusione.