Mar 28

La Corte d’Appello (Sentenza 1076/2013) conferma il Tribunale di Milano: oltre 250.000 euro a un trasfuso occasionale e la sofferenza per la malattia è “fatto notorio”

Con sentenza n. 1076, depositata in cancelleria lo scorso 13 marzo 2013 la Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda, in un caso seguito dal nostro studio, ha integralmente confermato la sentenza n.6418 del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Milano, Sezione Decima Civile, aveva condannato il Ministero della Salute a risercire con oltre € 250.000,00= un soggetto che, in conseguenza di trasfusioni somministrate nel 1983, aveva riportato un danno biologico permanente pari al 40%.
Il Giudice di primo grado, aveva ritenuto, ai fini della giusta commisurazione del risarcimento alla specifica fattispecie e alla effettiva entità del danno, che dovesse tenersi conto, anche, della gravità della sofferenza psichica ingenerata nella danneggiata dalla acquisizione della consapevolezza di aver contratto epatopatia cronica e della possibilità che questa, come è notorio, potesse evolvere in cirrosi e anche in neoplasia epatica.
In particolare il Tribunale aveva condivisibilmente affermato che “tale sofferenza, con evidenti ripercussioni sulla sfera sessuale e sulle relazioni interpersonali anche intrafamiliari può considerarsi come fatto notorio dalle particolarità della patologia contratta ….perciò il giudice ritiene di elevare a € 235.000,00 il risarcimento spettante all‟attrice per il danno biologico permanente” riportato“.
Onestamente, visto a posteriori, era il minimo che potesse fare, considerato che la stessa sezione del Tribunale (sentenza n.9749/2012) ha successivamente ritenuto di poter liquidare addirittura un milione di euro ad un ex-calciatore che ha affermato di essere stressato perchè, per quattro anni, ha visto intaccato il suo diritto alla privacy…
Quanto vale, allora, la mancata tranquillità di chi, avendo la sola colpa di essere meno famoso, deve convivere tutta la vita con una malattia degenerativa potenzialmente letale??????
Tornando alla vicenda che occupa, il Collegio di appello, punto per punto, ho smontato tutte le argomentazioni, invero alquanto “fumose”, accampate dal Ministero nel tentativo di ottenere la riforma del giudizio di prime cure ed ha quindi confermato, tra l’altro, la ricostruzione del danno psichico derivante dalla consapevolezza di essere malati come “fatto notorio” non abbisognevole di prova alcuna.
Uno degli aspetti maggiormente positivi dell’intera vicenda è rappresentato dalla velocità (meno di un anno dalla sentenza di primo grado) con la quale si è giunti alla definizione della vicenda in grado di appello.
Mentre solitamente dal momento della proposizione dell’appello a quello della sua definizione passa un tempo, almeno a Milano, non inferiore a 3-4 anni in questo caso specifico, grazie anche all’avvento della nuova normativa processuale “acceleratoria” in grado di appello, il Collegio, ritenendo ad un primo sommario esame che il proposto appello del Ministero non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, ha opportunamente invitato le parti alla discussione orale – esonerandole dal deposito delle tradizionali comparse conclusionali – e, all’esito, confermata la iniziale “diagnosi” d’infondatezza dell’appello del Ministero, lo ha respinto condannandolo altresì ad una sostanziosa rifusione delle spese di lite.
C’è da augurarsi che la conferma della sentenza faccia comprendere al Ministero l’inutilità di un ricorso per cassazione, che avrebbe fini unicamente dilatori, e, ad un tempo, l’opportunità di provvedere al sollecito pagamento del dovuto, anche per non esporre l’Amministrazione – e, per essa, la collettività – ad ulteriori e pesanti oneri, con annesse responsabilità contabili (e non solo).

Avv. Simone LAZZARINI

Tribunale civile di Milano, Sezione X Civile, sentenza n.6418-2012 – versione privacy

Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1076-2013 versione privacy

Approfondimento pubblicato il 28 Marzo 2013 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. A.l. 28 Mar 2013 | Rispondi

    Si avvocato e’ questo che vogliamo una vera giustizia volta al servizio di ogni cittadino, celerità nelle procedure e nei tempi davvero complimenti, con l auspicio che questa interminabile e faticosa transazione volga al termine, Aldo

  2. aster 29 Mar 2013 | Rispondi

    @avv. lazzarini

    sarebbe così cortese da pubblicare (previo “sbianchettamento”) la sentenza?

    per caso è stata affrontata la problematica della “compensatio lucri cum damno”?

    • Simone Lazzarini 29 Mar 2013 | Rispondi

      La accontento subito, purtroppo però la questione dello scomputo non è stata affrontata in considerazione del fatto che il Ministero della Salute, cui competeva l’onere di provare la percezione di altre provvidenze economiche non ha fornito, nè in primo grado nè in grado di appello alcuna prova sul punto.
      Per una migliore comprensione della vicenda ho comunque caricato anche la sentenza di primo grado.
      Posso peraltro dirLe che ripongo qualche timida speranza in altra sentenza, in vista della quale sto per depositare le comparse. In questo caso il giudice mi è parso piuttosto interessato a quanto affermavo, tra l’altro, in ordine all’opportunità, nella peggiore delle ipotesi, di operare lo scomputo dell’indennizzo percepito dal solo danno patrimoniale – atteso che l’indennizzo appunto è forma di ristoro economico – e di comunque non applicare aridamente la disciplina della capitalizzazione dell’indennizzo futuro, operazione affatto scorretta tenuto conto che pare assurdo modularla sulla base della durata di vita media delle persone, quando invece chi è malato ha un’aspettativa di vita residua ben ridotta.
      In caso di sviluppi significativi non mancherò di darne notizia sul sito
      A noi avvocati spetta il compito di fornire ai giudici argomenti convincenti per discostarsi da un orientamento – quello della scomputabilità integrale – che, ahimè, pare granitico (da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2013, n. 6573), altrimenti temo che non rimarrà altro che la CEDU.

      Cordiali saluti

      Avv. Simone LAZZARINI

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