Ott 10

Il TAR Lazio annulla le esclusioni dalle transazioni per il risarcimento del danno biologico motivate sul solo “paletto” dell’art.5 comma 2 del DM 04.05.2012 (c.d. “ante 78”))

Con sentenza n.10156, depositata il 10 ottobre 2017 il TAR Lazio, Sezione Terza Quater ha annullato una serie di provvedimenti con i quali il commissario ad acta designato nell’ambito della class action amministrativa a suo tempo proposta da alcune associazioni aveva respinto le domande dei ricorrenti volte all’adesione alla procedura transattiva ex art. 5, comma 2, del d.m. Salute 4 maggio 2012 risultando violato il (solo) parametro temporale alla stregua del quale non avevano accesso alla predetta procedura coloro peri quali fosse risultato un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978.
La decisione del TAR è motivata principalmente sull’efficacia verso tutti del d.P.R. 4 maggio 2015 il quale, recependo il parere n. 14 reso dal Consiglio di Stato, Sez.
II, il 5 gennaio 2015, ha annullato l’art. 5, comma 2, del d.m. Salute 4 maggio 2012 nella parte in cui poneva il limite temporale in parola.
Ad essere stato annullato, infatti, è un atto amministrativo generale in una parte in cui lo stesso ha un contenuto inscindibile, producendo in conseguenza effetti erga omnes posto che tale contenuto, sostanzialmente e strutturalmente unitario, non può sussistere per taluni e non esistere per altri (ex multis, C.d.S., V, 14 giugno 2016, n. 2907).
Il TAR Lazio ha anche chiarito che, pur non residuando ulteriori margini di esecizio di discrezionalità in capo al Ministero della Salute (nel senso che, evidentemente, l’Amministrazione non potrà ora escludere i ricorrenti dalla transazione per motivi nuovi e diversi da quello dell’ante 1978 ormai dichiarato illegittimo), la necessità di compiere ulteriori adempimenti istruttori o verifiche da parte dell’Amministrazione ovvero del commissario ad acta non consentiva, per il momento, di accogliere favorevolmente la domanda di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’accoglimento delle singole domande di adesione a suo tempo presentate, in quanto rientranti nella previsione di cui all’art.5 del D.M. 4 maggio 2012 per l’applicazione dei moduli transattivi.
Tanto premesso lo studio prenderà a breve contatti con i diretti interessati per definire i passi successivi da compiere per arrivare ad un positivo epilogo dell’ormai annosa vicenda i cui passaggi salienti sono ben evidenziati dalla sentenza qui di seguito riportata per esteso.

Avv. Simone LAZZARINI

TAR Lazio, Sezione Terza Quater, sentenza 10 ottobre 2017, n.10156 versione privacy

Approfondimento pubblicato il 10 Ottobre 2017 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Interessantissimo ci riguarda

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