Marzo 11

Secondo il Tribunale di Padova va risarcito il danno non patrimoniale da ritardata liquidazione dell’indennizzo ex lege 210/1992

Con sentenza n.204 del 27 febbraio 2013 il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, in un caso patrocinato dal nostro studio, ha ritenuto di poter riconoscere, ad una danneggiata che aveva atteso oltre sei anni prima di vedersi riconoscere l’indennizzo di cui alla legge n.210/1992, un risarcimento diverso ed ulteriore rispetto ad interessi e rivalutazione.
Secondo il giudice veneto “tale danno va messo in relazione con il trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all’effettiva erogazione dell’indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell’indennizzo dovuto sino a tutto l’agosto 2001“
C’è da scommettere che la pronuncia – che si innesta sul leading case ottenuto dallo Studio oltre dieci anni or sono formarà oggetto di appello da parte dell’Amministrazione e probabilmente sarà riformata, in quanto la Corte di Cassazione è già più volte intervenuta sul punto per affermare, con argomentazioni discutibili (ed oggetto di nostri ricorsi alla Cedu), che “La ritardata erogazione dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l’erogazione dell’indennizzo stesso” (quasi un’autorizzazione implicita all’Amministrazione affinchè possa comportarsi nel peggiore dei modi possibili..al massimo rischia di pagare interessi…).
Tuttavia è bello sapere che, ogni tanto, si può ancora incontrare qualche giudice meno corporativo e più attento alle ragioni dei danneggiati

Avv. Simone Lazzarini

Tribunale civile di Padova, Sezione Lavoro, sentenza 27 febbraio 2013, n.204

il leading case
Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n.3358 del 26 novembre 2002

Marzo 6

Piovono le PEC di non ammissione alla transazione dal Ministero della Salute, ma non ci arrendiamo, anzi…

Cari amici e frequentatori del sito,
preliminarmente desidero scusarmi con voi per il fatto che il sito fatica ad essere aggiornato come un tempo.
Il motivo è semplice.
Stiamo convogliando tutte le forze nell’ormai annosa “battaglia” con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da somministrazione di sangue ed emoderivati infetti e l’attività quotidiana di studio sta sottraendo energie e risorse preziose.
Il Ministero della Salute ha finalmente scoperto le carte e rivelato per facta concludentia la propria intenzione di non transare con nessuno o quasi.
Dopo lo sforzo compiuto per la predisposizione dei ricorsi al Tar Lazio, al Capo dello Stato ed alla Cedu avverso il decreto-moduli del 4 luglio 2012, a partire dal mese di dicembre anche il nostro studio ha cominciato a ricevere le PEC che, al momento in cui scriviamo, sono arrivate al ragguadevole numero di 51, tutte ahimè negative.
Nel termine di venti giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni di non ammissione alla procedura transattiva stiamo formulando le nostre controdeduzioni, ma è prevedibile che – almeno per la maggior parte dei casi – il provvedimento finale sara di conferma del preavviso di rigetto già ricevuto.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione nell’intera operazione transattiva dovrà però essere sottoposto ad un attento vaglio da parte della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile, e ciò almeno sotto due profili.

Febbraio 22

Il Tribunale di Roma ritorna alle origini: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico da trasfusioni di sangue infetto decorre dalla notifica del giudizio della CMO

Con due sentenze “gemelle” depositate in cancelleria rispettivamente il 20 (n. 3817) ed il 21 febbraio (n. 3942) u.s., il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, Dr. Cricenti, è tornato a ribadire che la corretta interpretazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione sull’exordium praescriptionis impone di accertare “il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza che quella malattia è dovuta ad un fatto ingiusto nei suoi confronti…“.
E ancora: “..il Ministero dovrebbe provare che, secondo il criterio enunciato dalle Sezioni Unite, l’attrice ha percepito la malattia come danno ingiusto in un momento anteriore al responso della CMO…“.
Ma soprattutto: “che il dies a quo sia un altro …. èun dato la cui prova compete a chi eccepisce la prescrizione piuttosto che a chi agisce in giudizio“.
Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizia di un analogo pronunziamento da parte della Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 383/2013) e proprio oggi abbiamo pubblicato un’interessante sentenza del Tribunale di Milano (n. 12218/2012) che, nella sostanza, perviene alle medesime conclusioni.
Speriamo soltanto che i giudici di merito di tutta Italia riprendano finalmente il loro ruolo super partes e la smettano di sostituirsi al Ministero nel ricercare argomenti per affossare le pretese dei danneggiati e che le nuove pronunce siano di stimolo a chi dovrà a breve valutare la correttezza del comportamento del Ministero che, in spregio ad ogni logica, vorrebbe aprioristicamente escludere tutte le domande di transazione formulate da soggetti i quali abbiamo richiesto il risarcimento più di 5 anni dopo la data di presentazione della domanda d’indennizzo)!
Nei prossimi giorni pubblicheremo le sentenze per esteso, ma da subito voglio ringraziare il Collega ed amico Avv. Francesco Mercadante per la segnalazione, complimentandomi con lui per il brillante risultato ottenuto.

Avv. Simone LAZZARINI

Febbraio 22

La proposizione del ricorso gerarchico ex lege 210/1992 per contestare il mancato riconoscimento del nesso causale tra le trasfusioni subite ed il danno riportato interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico: nuove speranze per i danneggiati trasfusi occasionali?

Con sentenza n.12218 del 7 novembre 2012 il Tribunale di Milano, Sezione Decima, Dr.ssa Giovanna GENTILE ha affrontato per l’ennesima volta la vexata quaestio della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti da soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali giungendo ad una conclusione che, se seguita da altri giudici, potrebbe offrire una speranza in più a tanti danneggiati, in particolar modo ai soggetti trasfusi occasionali che, soltanto dopo lunge traversie amministrative-giudiziarie, si vedono riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni subite e la patologia contratta e, conseguentemente, anche il diritto all’indennizzo di cui alla legge 210/1992.
Questo lo snodo cruciale dell’importante decisione: “Secondo una interpretazione univoca della Suprema Corte, la domanda proposta in via amministrativa e diretta ad ottenere l’ annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per tutta la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizio proposto dinanzi all’ A.G.O. Il ricorso amministrativo ed il suo successivo atto di impugnazione interno a quel procedimento, hanno la stessa natura dell’ atto stragiudiziale che interrompe il corso della prescrizione dell’ azione giudiziale ex art. 2943 4 comma e 2945 c.c. Gli atti del procedimento ex L. n. 210 del 1992 hanno dunque effetti al di fuori dell’ ambito strettamente amministrativo nel senso che valgono come atti stragiudiziali di costituzione in mora, in cui è evidente la volontà del richiedente di ottenere il riconoscimento del proprio diritto leso dalla PA e ciò a prescindere dalla natura indennitaria della richiesta amministrativa e di quella latu sensu risarcitoria della domanda giudiziale, stante lo stretto legame tra indennizzo amministrativo e danno liquidato in via giudiziale, dal quale deve pacificamente il primo detrarsi ( in caso di accoglimento della domanda giudiziale per un importo maggiore dell’ indennizzo ). L’ eccezione di prescrizione va dunque respinta poiché ( a tacer d’ altro ) il corso della prescrizione è stato interrotto dal ricorso gerarchico proposto nel procedimento amministrativo dall’ attore in data 18-10-2002 e l’ atto di citazione del presente giudizio è stato notificato in data 2-8-06 ben prima del decorso del termine quinquennale.

NUOVI VECCHI 1 2 … 5 6 7 … 32 33