Giugno 1

L’indennizzo ex lege 210/1992 spetta anche ai soggetti contagiati da HCV a seguito di dialisi

Con sentenza n.1625 del 31 maggio 2017 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo ex lege 210/1992 ad un danneggiato assistito dal nostro studio che, in conseguenza della inadeguata pulizia del macchinario utilizzato per la dialisi, ha purtroppo contratto il virus dell’ HCV.
Il tribunale ha quindi mostrato di condividere l’orientamento giurisprudenziale inaugurato con Cass. Sez. 3, 16/04/2013 n. 9148, a mente della quale “L’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (che contempla un’indennità in favore dei soggetti emotrasfusi per danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali), a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 28 del 2009, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato e dunque alla luce del nuovo significato che l’enunciato normativo ha assunto in forza della predetta declaratoria di illegittimità costituzionale, nonché di altra precedente recata dalla sentenza n. 476 del 2002. Ne consegue che la norma deve essere intesa nel senso di includere, nel rischio per il quale essa prevede la corresponsione di un indennizzo, anche quello della contaminazione del sangue del paziente dializzato a causa di una scarsa pulizia del macchinario utilizzato per la dialisi, che determini la persistenza di sostanza ematica infetta di altro paziente”.
Se può naturalmente registrarsi grande soddisfazione per il risultato raggiunto in sede giudiziaria, che apre in prospettiva la strada ad iniziative di analogo tenore per ampliare la portata applicativa della legge 210/1992, va viceversa manifestata grande preoccupazione per la prassi, evidentemente assai più diffusa di quanto si possa pensare (e probabilmente legata a esigenze di contenimento della spesa pubblica), di utilizzare il medesimo macchinario tanto per soggetti dializzati già contagiati dal virus dell’HCV quanto per soggetti non ancora contagiati.
Sapere che ancora nel 2012 (data alla quale risale con certezza il contagio) un ospedale pubblico dell’hinterland milanese utilizzava con assoluta disinvoltura (e forse utilizza tuttora) un unico macchinario per trattare, indifferentemente, dializzati affetti da HCV e dializzati non ancora affetti da tale infezione appare quanto meno sconcertante a nulla valendo le formali giustificazioni di rito addotte dalla struttura circa la corretta applicazione delle linee guida e/o il richiamo alla fantomatica “letteratura scientifica“, troppo spesso invocata a sproposito, come se bastasse che un dato argomento non sia mai stato adeguatamente trattato in quella sede per escludere la probabilità che, nel caso concreto, un dato evento non sia sia invece verificato.

Giugno 23

Non sempre lo stato di alterazione psico-fisica del conducente è rilevante al fine del riparto di responsabilità negli incidenti stradali

Con sentenza parziale depositata il 22 giugno 2016 il Tribunale di Milano ha stabilito che lo stato di alterazione psico-fisica del conducente di un motociclo non è idoneo a fondare neppure un concorso di colpa qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato, pur avendo azionato l’indicatore di direzione, abbia posto in essere una manovra repentina (nella fattispecie trattavasi di svolta a sinistra così tagliando la strada a moto in fase di sorpasso).
Affermata pertanto l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente dell’auto, è stata disposta CTU medico-legale per la determinazione del quantum debeatur

Agosto 6

Pausa di riflessione

Cari Amici,
dopo l’uscita del decreto-moduli per la definizione transattiva delle cause risarcitorie promosse contro il Ministero della Salute si è scatenata, come prevedibile, una ridda di voci e possibili interpretazioni che ci ha impegnato anche in un serrato confronto tra colleghi, un confronto sui cui contenuti e sui cui risultati mi sembra opportuno mantenere la massima riservatezza.
Ora è il momento di una pausa di riflessione, per ricaricarsi e per mettere bene a fuoco le strategie da adottare nei prossimi mesi, anche alla luce di un’analitica disamina di ogni singola posizione sia dal punto di vista processuale sia sostanziale.
Nei prossimi giorni, come preannunciato, i clienti dello studio riceveranno un’informativa di aggiornamento in vista delle eventuali nuove azioni da intraprendere.
Lo studio, salvo le comprovate urgenze, anche non inerenti alla problematica del sangue infetto (urgenze per le quali sarò comunque rintracciabile) e gli appuntamenti già fissati in precedenza, rimarrà chiuso sino al 2 settembre compreso.
La segreteria tornerà comunque operativa indicativamente dal 27 agosto p.v.
Buone ferie e soprattutto buon meritato riposo a tutti

Avv. Simone LAZZARINI