Apr 20

Le SS.UU. “gelano” i non ascrivibili. Ma certamente non finisce qui.

La tanto attesa pronuncia delle Sezioni Unite (qui allegata in copia su gentile concessione della banca dati Leggiditalia, Gruppo Wolters Kluwer) è arrivata (insieme ad un’altra “gemella”), sostanzialmente “sconfessando” la prima delle due sentenze sulle quali era sorto il contrasto di giurisprudenza, quella che, ricordiamolo, aveva rilevato che negare il diritto all’indennizzo a chi sia “solo” HCV positivo – ma non con epatopatia attiva – contrasterebbe con gli obiettivi “solidaristici” che la stessa normativa si era prefissata e che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato.
Con la sentenza n.10214/2007 si era affermato anche che “la lettura costituzionalmente orientata della normativa di tutela, nel senso che l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione“.
E ancora: “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la decione del 1° aprile u.s. le SS.UU. hanno invece affermato il seguente principio di diritto:
La L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4. comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di citi alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (ari. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria“.
Nel caso di specie è l’ennesimo atto (ma non certamente l’ultimo, considerato che vi è ancora spazio per ricorrere alla CEDU) di una vicenda che, dopo oltre quattordici anni (senz’altro si agirà anche per veder sanzionata l’eccessiva durata dell’iter), impedisce ad un danneggiato di godere di un giusto ristoro per il danno subito.
Nei prossimi giorni, sottraendo un po’ di tempo alla sempre più febbrile attività di quest’ultimo periodo, cercheremo di addentrarci in particolari più tecnici, ricostruendo tutta la complessa vicenda, che abbiamo seguito direttamente, anche individuando – a beneficio di tutti coloro che hanno un procedimento amministrativo o giurisdizionale ancora pendente – le possibili “contromisure” a tale così autorevole presa di posizione della Corte di legittimità, posizione che, va subito detto, pare tutavia aver clamorosamente “glissato” su alcuni aspetti non secondari, bene evidenziati nel ricorso introduttivo.
Per il momento invito tutti a non scoraggiarsi.
A presto.

Avv. Simone LAZZARINI

Cass. civ. Sez. Unite, 01-04-2010, n. 8065

Approfondimento pubblicato il 20 Aprile 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. Collega,
    anch’io ho qualche causa del genere di quelle malamente risolte dalla Cassazione a SS.UU. e sono interessato a conoscere le determinazioni che prenderete con il cliente che lei sta seguendo anche per le attività giudiziarie che proseguirete.
    Se non le dispiace tenga aggiornato sull’argomento il suo sito.
    Grazie e cordialità
    Avv. Giuseppe Collerone

  2. gorky87 29 Apr 2010 | Rispondi

    Ma cosa sta combinando la Cassazione? Prima l’assurda sentenza sulla rivalutazione dell’indennizzo e ora questa sull’epatite silente. Ma si rendono conto – e qls epatologo può confermarlo – che il fatto che ci siano got e gpt nella norma non vuol dire assolutamente nulla. è provato che l’epatite produce nei soggetti stanchezza e debolezza e comunque le transaminasi possono rimanere a posto a lungo e poi impennarsi quando l’infezione è a uno stadio molto avanzato. Chi glielo spiega a questi signori??????
    Sulla rivalutazione indennizzo desidererei sapere se il ministero o qualche regione in presenza di sentenza favorevole passata in giudicato ha continunato a corrispondere la rivalutazione su tutte le componenti dell’indennizzo. Pare infatti che a seconda del tenore della sentenza il ministero abbia sospeso in alcuni casi la rivalutazione della indennità integrativa speciale nonostante il diritto alla rivalutazione sancito dal giudice. in bocca al lupo a tutti.

  3. sirio 30 Apr 2010 | Rispondi

    nei due gradi di giudizio precedenti il mio ricorso tendente ad ottenere l’indennizzo è stato rigettato in quanto la mia epatite è silente ( tanto che ho dovuto ricorre a ben due cicli di Interferone ! ma sono luminari questi giudici ammappete! E adesso sono solo con la mia stanchezza e debolezza, problemi digestivi eccc e ho maturato anche una notevole sindrome ansiosa-depressiva certificata pure dal Centro di salute mentale della mia citta’…… grazie a questo evento insorto nel mio fisico…….. nelle more di questa attesa nuova sentenza delle SS.UU ho fatto ricorso alla Cassazionela cui decisione è fissata al 8/6/2010………. che mi devo aspettare ? un altro rigetto ? cosa fare ?
    Grazie…..

  4. renata romitelli 4 Mag 2010 | Rispondi

    gentilissimo avvocato la disturbo per chiedere se posso fare domanda di risarcimento danni morali etc essendo mancata mia madre nel dicembre 2008 che godeva indennizzo legge 210/92 riconosciuta dalla cmo 11.5.2001 domanda intempestiva accolta con ricorso il 4.9.2002 la cmo riconosceva l’una tantum in data 23.11.2009 in data 8.10.2001 mia madre chiedeva con lettera il risarcimento del danno la trasfusione e stata effettuata nel 1963 la ringrazio anticipatamente per ciò che mi consiglierà con ossequi renata

  5. francesco 1 Gen 2013 | Rispondi

    gentilissimo avvocato auguri di buon anno le orrei chiedere quando segue mi e stato riconosciuto dal CMO di messina il nesso causale ma non asritto a nessuna categoria avevo fatto domanda di indennizo quando o presentato il tutto nel 2007 giorno 20 dicembre mi chiama il mio avvocato riferendomi che Roma mi a rigettato la domanda perchè la mia epatite e silente mi potete consigliarmi il da farsi la ringrazio per una sua eventuale risposta saluti

    • Simone Lazzarini 9 Gen 2013 | Rispondi

      egregio signor Francesco,
      nel ricambiare gli auguri di buon anno, pur non conoscendo esattamente le sue reali condizioni di salute sotto il profilo epatico (non dice se è rna positivo o negativo, in altre parole se il virus sia o meno attivo) Le suggerisco di proporre senz’altro ricorso puntando, oltrechè sull’esistenza di eventuali altri indici epatici leggermente alterati, anche sulla menomazione dell’integrità psichica
      rimango comunque disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento
      cordiali saluti

      avv. simone lazzarini

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