Lug 28

In cauda venenum. La spada di Damocle della prescrizione su tutti gli aspiranti alla transazione. E per chi non è talassemico od emofilico potrebbe comunque convenire proseguire nella causa

Riunione molto lunga ed affollata quella di ieri al Ministero, con tantissime facce nuove, mai viste negli anni precedenti.
Il Dottor Palumbo ha esordito ammettendo che la procedura in corso presenta grandi difficoltà rispetto alla precedente transazione e che, presumibilmente, alcune cose che saranno dette non saranno condivise da tutti.
Ha proseguito auspicando – cosa che sinceramente mi ha lasciato perplesso – che per il prosieguo della procedura, analogamente alla precedente transazione, gli avvocati individuino un unico loro rappresentante che interloquisca con il Ministero.
Nell’osservare come, trattandosi di procedura transattiva, fosse necessaria un’attività di consultazione – speriamo non puramente simbolica, mi sento di aggiungere io -, il Dottor Palumbo ha precisato di voler interloquire esclusivamente con gli avvocati (sono loro che hanno la delega per rappresentare i danneggiati) pur ritenendo legittimo ascoltare anche le associazioni dei danneggiati nell’ultima sessione.
È stato preliminarmente chiarito il criterio con il quale sono stati convocati gli avvocati (svelato l’arcano), distribuiti in più giorni per ragioni di sicurezza collegate alla ridotta capienza della sala.
In sintesi:
oggi (ieri per chi legge) e domani (oggi per chi legge) convocati gli avvocati degli emotrasfusi
Dopodomani i danneggiati da vaccinazione
Oggi gli avvocati che hanno almeno 3 assistiti
Domani gli avvocati che seguono meno di 3 assistiti
Ecco il primo colpo di scena: oggi non parleremo di prescrizione (ma alla scorsa riunione del 5 maggio non si era detto che sarebbero stati calendarizzati due incontri tra giugno e luglio, il primo dei quali esclusivamente riservato alla vexata quaestio della prescrizione?).
Il Dottor Palumbo ha spiegato che l’intendimento sarebbe stato quello di rispettare l’indicazione politica data dall’Onorevole Martini in occasione del precedente incontro e cioè farsi carico delle posizioni di tutti i danneggiati che abbiano presentato domanda di accesso alla transazione.
Per alcuni ci sarà un percorso transattivo, per altri vi sarà una soluzione politica.
È stata comunque ipotizzata una programmazione finanziaria basata sull’intera coorte dei danneggiati
Concentrandosi finalmente sui criteri per la transazione il Dottor Palumbo ha precisato che il gruppo di lavoro interministeriale non ha ancora completato i lavori perché intende tener conto delle osservazioni che saranno formulate dai legali.
Le proposte di moduli transattivi, ci è stato assicurato, sono condivise dal Ministro Dell’Economia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da tutte le amministrazioni nel loro complesso.
Dovrà comunque essere sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato.
Si è poi entrati nel dettaglio.
A tutto il 27 luglio sono state esaminate 5385 istanze.
Le istanze pervenute sono 6935 di cui 1715 posta e 5220 informatiche.
L’esame verrà verosimilmente completato entro il mese di agosto.
Il primo obiettivo dello screening è stato escludere le domande inconferenti, ad esempio perché presentate da persone che mai avevano agito in giudizio o che avevano subito un’infezione ospedaliera.
Da una proiezione parrebbe che siano circa trecento le domande di transazione incongruenti con i requisiti di fondo per accedere alla transazione.
Per tali posizioni il Ministero spedirà una comunicazione di rigetto concedendo un termine per formulare eventuali controdeduzioni.
Delle domande di transazione non manifestamente infondate il 53% si riferiscono a soggetti che ancora non hanno ottenuto alcuna sentenza, il 20% a soggetti che hanno ottenuto almeno una sentenza favorevole ed il 27% con un responso contrario.
L’Avvocatura, ha rammentato Palumbo, ha invitato a tener conto di questo dato
Questa, invece, sulla base delle domande già scrutinate, è la “popolazione” di riferimento, in percentuale:
Trasfusi occasionali 43,1
Talassemici 40,5
Emofilici 9
Danneggiati da emoderivati infetti 5,5
Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie 1,3
Soggetti affetti da altre emoglobinopatie 0,2
Soggetti affetti da altre anemie ereditarie 0,3
Abbiamo creato tre gruppi
Talassemici ed emofilici il primo, il secondo composto da trasfusi occasionali e dagli altri danneggiati da emoderivati e l’ultimo relativo ai vaccinati obbligatori
Per talassemici ed emofilici la lettera del DM 28 aprile 2009, n.132 ci ha indicato la sovrapposizione con i precedenti importi della transazione del 2003.
Per i trasfusi occasionali e per gli altri danneggiati, su suggerimento dell’Avvocatura dello Stato, abbiamo effettuato un censimento delle sentenze liquidate tra il 2004 ed il 2010 ad esclusione dei deceduti, tenuti da parte.
Per evitare censure della Corte dei Conti abbiamo dovuto tener conto di tale dato.
Si è così raggiunto un importo medio ponderato, che abbiamo applicato ai circa 3800 soggetti non talassemici od emofilici tenendo conto di due correttivi “al ribasso”
Una prima decurtazione del 20% per tener conto della probabilità di vittoria-soccombenza. Una seconda decurtazione, pari al 5% per interessi e rivalutazione onde valorizzare il fatto che gli importi corrisposti in applicazione delle varie sentenze tenevano inevitabilmente conto d’interessi e rivalutazione.
Il Dottor Palumbo ha peraltro assicurato che sarebbero stati riconosciuti a parte gli interessi legali invece collegati alla rateizzazione.
Ciò premesso ha spiegato che, per avere una distribuzione degli importi sovrapponibile a quella risultante dalla mappatura delle sentenza in precedenza liquidate si è pervenuti ad un importo diviso per tipo di sentenza, gravità ed età
In allegato accludo una tabella da me elaborata con gli importi in euro che, compatibilmente con la velocità con cui scorrevano le videate della presentazione ho potuto annotare, scusandomi anticipatamente per eventuali errori od omissioni e precisando sin d’ora che ovviamente non assumo alcuna responsabilità in ordine alla veridicità e/o effettiva erogazione degli stessi, oltretutto non ancora ufficialmente formalizzati.
In relazione alle modalità di erogazione degli importi il Dottor Palumbo ha preannunziato che si cercherà di ridurre il numero delle rate.
Nell’ipotesi in cui le somme offerte fossero spalmate su 15 anni verrà riconosciuto un importo forfetario aggiuntivo pari al 10% per la rateizzazione, importo che verrà proporzionalmente ridotto qualora le rate fossero diminuite.
Le somme già stanziate per i precedenti esercizi finanziari saranno utilizzate per rendere più sostanziosa la prima rata.
Nei grandi numeri, ha assicurato il Dottor Palumbo, cercheremo di rendere inattaccabile dalla Corte dei Conti l’intera operazione
Quanto all’ipotesi
Sulla cessione del credito ancora si sta lavorando con il Ministero del Tesoro
Per la prima volta è stato affrontato il tema delle spese legali ed il Dottor Palumbo ha preannunziato che il Ministero dovrebbe riconoscere un contributo sulle stesse in misura pari al 3% degli importi erogati.
I singoli atti transattivi potrebbero essere sottoscritti entro la fine del corrente anno ed i pagamenti delle prime rate potrebbero iniziare nel mese di marzo 2011.
Quanto al decreto sui moduli transattivi lo stesso dovrebbe essere pubblicato entro la fine del mese di settembre.
Ho intitolato questo mio commento scomodando un antico brocardo latino.
In cauda venenum (il veleno è nella coda).
Perché?
Perché fino ad un quarto d’ora dalla fine dell’incontro le impressioni erano abbastanza favorevoli, pur nella consapevolezza della palese disparità di trattamento tra le varie categorie di danneggiati.
Sennonché proprio alla fine è riemerso il problema della prescrizione, nel senso che, sollecitato sul punto, il Dottor Palumbo ha ammesso che l’avvocatura, almeno con riferimento alla soluzione transattiva, intenderebbe fare applicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (prescrizione di cinque anni dalla data di presentazione della domanda ex lege 210/1992), senza però spiegare come si coordini tale volontà con quanto emergerebbe dai singoli moduli transattivi dai quali sembrerebbe viceversa trasparire la volontà di risarcire comunque anche coloro che ancora non abbiano una sentenza favorevole (per non parlare di tutti i problemi processuali come ad esempio la mancata formulazione dell’eccezione ecc. ecc.).
Non solo.
L’Avvocatura, ad ulteriore penalizzazione della categoria dei trasfusi occasionali et similia, vorrebbe escludere dalla transazione i trasfusi che con certezza siano stati infettati prima del 1978.
Sul punto è stata richiamata dagli avvocati la recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, n.9315 del 20 aprile 2010 (si ringrazia Wolters Kluver per l’autorizzazione alla pubblicazione) che ha individuato responsabilità ministeriali assai più risalenti nel tempo.
Che dire in conclusione?
Che i prossimi tre-quattro mesi, come i precedenti due anni e mezzo, saranno vissuti nell’incertezza, sospesi tra risarcimento e prescrizione, con non trascurabili problemi per noi avvocati ai quali dovrebbe essere almeno riconosciuto il diritto di poter fornire punti fermi ai nostri assistiti (non dimentichiamo che vi sono cause pendenti che, con grande fatica stiamo cercando di non far decidere, chiedendo rinvii e spesso incontrando l’incomprensibile ostilità delle avvocature).
Quanto poi ai soggetti non talassemici od emofilici, se gli importi resteranno quelli ipotizzati, lasciando per un momento in disparte il problema della prescrizione, potrebbe valer la pena verificare se l’effettiva percentuale di danno biologico riportata – al di là della categoria ex legge 210/1992, spesso bugiarda – possa far suggerire una prosecuzione della causa anziché la transazione.

Approfondimento pubblicato il 28 Luglio 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


  1. aster-dima 28 Lug 2010 | Rispondi

    gli avvocati individuino un unico loro rappresentante che interloquisca con il Ministero.

    a me pareva che si fosse riferito ad un “ristretto gruppo di avvti” e nn ad uno solo…

  2. marco 28 Lug 2010 | Rispondi

    Gent. Avvocato esistono altri strumenti di pressione oltre a quelli politici (che non hanno sortito grandi effetti nel caso della rivalutazione dell’indennizzo) che possano favorire l’adozione in tempi certi e brevi del decreto “salva esclusi” ?
    Quali le possibilità di una revisione della pilatesca sentenza delle SS.UU. ?
    Quali le possibilità di citazione in giudizio penale di funzionari ministeriali ed esponenti politici attualmente in carica ?
    E magari delle case farmaceutiche multinazionali legate a filo doppio alla politica ?

  3. Bart 28 Lug 2010 | Rispondi

    Avv. Lazzarini ma il ministero non aveva fatto capire la scorsa volta che chi aveva una o piu sentenze vinte poteva quasi stare tranquillo e che la prescrizione sarebbe stata considerata solo in caso di sentenze perse per prescrizione? In quel modo i prescritti sarebbero stati molti di meno, perche allora si torna ad una prescrizione che invece va ad incidere sull’80% dei danneggiati? Non potreste voi avvocati suggerire un modo migliore per percepire la prescrizione che non sia ancora una volta quello di calpestare le cause vinte in tribunale dove davanti ad un giudice l’avvocatura di stato che adesso deve giudicarci aveva perso clamorosamente. Penso che quando ci sono le sentenze dei tribunali dove l’avvocatura di stato a perso, come fa la stessa avvocatura di stato poi a dirci che siamo prescritti se un giudice gli ha dato torto in tribunale. Vi prego fatte qualcosa perche siamo a livelli assurdi, si calpesta ogni piu elementare diritto dei danneggiati anche quelli sanciti in tribunale da una causa vinta.

  4. luca 28 Lug 2010 | Rispondi

    In questo paese allo sbando non si capisce piu’ nulla….
    Il Ministero, parte in causa, VUOLE transare e il suo avvocato (l’Avvocatura dello Stato) si OPPONE?
    Qualcuno e’ in grado di spiegarmi in quale parte del mondo (e in quale epoca storica) sto vivendo?
    Che depressione. Che tristezza. Che schifo.

  5. x 28 Lug 2010 | Rispondi

    Sotto a questa transazione farlocca c’e’ qualcosa che non gira giusto….
    Le transazioni non si fanno cosi’.
    E l’avvocatura non puo’ decidere al posto di giudici e ministero.
    Chi sta dando questi poteri all’avvocatura?

  6. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ aster-dima

    Collega, mi è spiaciuto non conoscerLa di persona alla riunione del 27, avrebbe potuto essere un’occasione preziosa di scambio d’idee.
    Mi creda, che sia un solo avvocato od un gruppo ristretto la sostanza non cambia.
    Quello che desidero è che l’intera operazione avvenga con i criteri di MASSIMA trasparenza che potrebbero non essere assicurati laddove il coinvolgimento dei legali fosse solo rappresentativo.

    @ Marco

    ora più che mai è necessario, ma la mia è ovviamente un’opinione personale, che gli avvocati, confrontandosi tra loro, facciano il proprio lavoro con serietà e competenza e quindi studino ed approfondiscano ogni più piccolo dettaglio sensibilizzando i giudici sul punto, condividendo con tutti le eventuali sentenza favorevoli ottenute.
    Cominciamo a vedere se e come e nei confronti di chi sarà applicata la prescrizione e poi ragioniamo, direi, partendo dai principi comunitari, ormai direttamente applicabili al diritto interno.
    Ricordo che la CEDU, in altra materia, ha affermato la regola che “Ferma restando la piena autonomia degli stati nel disciplinare la prescrizione, tale diritto non può spingersi sino al punto di comprimere eccessivamente il diritto della vittima di vedere la sua domanda risarcitoria equamente esaminata dal giudice competente”.
    Forse si potrebbe partire da qui, considerato oltretutto che le SS.UU., già scritto a suo tempo, hanno detto che è ragionevole ipotizzare la consapevolezza della malattia all’atto di presentazione della domanda d’indennizzo senza tuttavia fare alcun riferimento al criterio della rapportabilità causale.
    Secondo me l’unico caso in cui, al momento della presentazione della domanda ex lege 210/1992, vi è anche la consapevolezza diretta del nesso causale è quella del trasfuso occasionale che abbia a proprie mani la comunicazione che attesti che le sacche trasfuse appartenevano con certezza a donatore risultato positivo.
    Sul piano penalistico occorrerebbe prima individuare fatti precisi e circostanziatied eventuali soggetti responsabili per poter ragionevolmente procedere a denunce di reati che possano essere perseguiti.
    Quanto alle case farmaceutiche, tema in relazione al quale il carissimo amico Stefano Bertone è maestro, abbiamo anche qui il problema della prescrizione, almeno nell’ipotesi di un’azione proposta avanti ai giudici italiani

  7. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Bart

    Verba volant, scripta manent…. finchè al Ministero si ostineranno a non mettere nulla per iscritto di ciò che si dice alle riunioni sarà possibile sostenere tutto ed il contrario di tutto, ecco perchè è importante che anche la compagine degli avvocati sia al completo e non ridotta a un rappresentante o poco più…
    Premesso che la prescrizione, non rappresentando un requisito per accedere alla transazione ma soltanto un qualcosa di cui si terrà conto non dovrebbe comunque essere utilizzata per escludere, effettivamente l’unico criterio – ancorchè ingiusto, intendiamoci bene – per escludere i prescritti dovrebbe considerare almeno l’esistenza di una sentenza sfavorevole.
    Se ancora un giudice non si è pronunciato sulla prescrizione o, addirittura, l’avvocatura dello stato neppure l’ha eccepita in corso di causa davvero non si comprende come possa la stessa essere adottata come criterio per escludere…
    A maggior ragione quando c’è una sentenza favorevole…

  8. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Luca ed x

    personalmente ho sollevato la questione della scollatura tra Ministero e avvocatura in termini di mancanza di correttezza e buona fede considerato che, nonostante le rassicurazioni verbali del 5 maggio, alcune avvocature hanno cominciato ad opporsi alle richieste di rinvio delle cause formulate dagli avvocati.
    certamente è un problema di serietà e di rispetto reciproco tra due soggetti, il danneggiato da una parte ed il ministero dall’altra, che hanno intavolato trattative

  9. roberto 29 Lug 2010 | Rispondi

    gentile avvocato volevo chiederle la sentenza 581 della SS.UU. che rimanda le parti ad altra sezione della corte di appello di roma viene considerata sentenza sfavorevole o no?

  10. luigi de sena 29 Lug 2010 | Rispondi

    gentile avvocato , parrebbe che i danneggiati ante’78 non entrerebberoin transazione per parere negativo dell’avvocatura. Mi chiedo…
    il fatto che tale ipotesi non sia minimamente contemplata nel disegno di legge oltre la sentenza favorevole della cassazione che fa risalire la responsabilità del ministero al 1965 non rappresenta una forma di ‘terrorismo’
    sociale ? Di fatto, mi faccio assistere da studio legale che giustamente debbo pagare perchè rientro nei criteri di legge stabiliti
    dal parlamento e poi mi si viene a dire allafine del percorso transattivoche dovrei essere fuori perchè un avvocaticchio burocrate dell’avvocatura contravvenendo la legge e sentenza di cassazione mi dichiara
    che i danneggiati prima del ’78 sono fuori.Ma questo dott. Palumbo è veramente vergognoso..
    le sembra giusta e giuridicamente percorribile
    questa ipotesi ?

  11. Bart 29 Lug 2010 | Rispondi

    Una volta si diceva che queste dovevano essere transazioni a livello politico , per porre riparo ai danni causati dal sangue infetto per responsabilita dello stato italiano o di parti di esso, e per porre rimedio alle discriminazione fatte ai danneggiati restati fuori dalle transazioni del 2003, invece adesso stiamo assistendo ad una cosa ignobile, il livello politico si lava le mani alla Ponzio Pilato di queste transazioni, scaricandone tutta la responsabilità sull’avvocatura di stato, che prende sentenze della cassazione a suo piacimento se le servono e ne scarta altre se non servono ai suoi scopi, per non parlare poi delle sentenze ottenute dai danneggiati in tribunale dove la stessa avvocatura di stato e stata parte perdente e adesso la troviamo a giudicare quelli stessi danneggiati che l’hanno sconfitta in tribunale, siamo all’assurdo al ridicolo. Penso che se il ministero vuole può imporre all’ avvocatura di stato che tipo di prescrizione usare per decidere chi è prescritto e chi no, e sicuramente non con la prescrizione dei 5 anni dalla data della legge 210/92 che tra tutte e la più ingiusta e restrittiva e manda in prescrizione la maggioranza dei danneggiati, e per categorie come talassemici ed emofilici ne manda in prescrizione il 90%. Questa e una vergogna

  12. Piero 29 Lug 2010 | Rispondi

    Gentile Avvocato buongiorno,
    desidero porLe i seguenti quesiti:

    1. E’ corretto affermare in caso di adesione alle transazioni il mantenimento alla corresponsione dell’indennizzo della 210/92, vita natural durante ?

    2. In caso di prosecuzione di azione legale (per non interesse alle transazioni)avverso il Ministero della Salute, è corretto affermare che:

    L’importo che il giudice stabilirà quale risarcimento,dovrà essere decurtato dalle somme percepite dalla 210/92?

    Infine, in caso di sentenza a favore del danneggiato, il mantenimento dell’indennizzo rimane o cessa?

    Nell’attesa, di un Suo riscontro, La ringrazio per il tempo e l’attenzione rivolta a tutti noi.

  13. Andrea 29 Lug 2010 | Rispondi

    …leggo in continuazione questo forum e gentilemente a chiarimento di tutti si trovassero nella mia stessa condizione, portatore di epatite C chiedo: Causa di rivalutazione vinta nella primavera dello scorso anno, sucessiva azione fine estate del mio legale e ricevo gli arettrati della rivalutazione fino ad ottobre. Io mi vergogno ma chiedo qualcuno mi può spieghicosa deve succedere perchè si continui a beneficiare della rivalutazione. Avere l’epatite C è già discrminate a volte nella quotidianità dal lavoro nella vita sociale per poi arrivare acnhe a quella più intima. Ma se un diritto c’è cosa si deve fare per esercitarlo, sono stanco sembra di chiedere la carità. Non è giusto, non volevo ammalarmi e non lo auguro a nessuno. Se qualcuno può mi spieghi il percorso. preciso inoltre che la mia sentenza e stata notificata lo scorso novembre o dicembre e non c’è stato appello. Grazie

  14. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Roberto

    credo si debba verificare se in primo e/o secondo grado vi sia stata o meno una sentenza favorevole al danneggiato. Di per sè il giudizio di Cassazione, comportando un rinvio in Corte d’Appello, è del tutto neutro.

    @ luigi

    Ritengo che il paletto dell’epoca della trasfusione, se confermato, sia effettivamente illegittimo.
    Vero è che nessuno obbliga il Ministero a transare. Tuttavia nelle fasi prodromiche alla eventuale stipula dell’atto transattivo le parti debbono comportarsi con correttezza e buona fede, non introducendo paletti non previsti al momento della presentazione della domanda per accedere alla procedura.
    Nella specie l’epoca del contagio non era contemplata tra i requisiti per accedere dal DM 132/2009, que ritengo che un’eventuale esclusione motivata sul presupposto di un’eccessiva risalenza nel tempo dell’evento trasfusionale sarebbe certamente censurabile.
    Peraltro è davvero grottesco che la procedura transattiva, anzichè favorire una deflazione del contenzioso, rischi di sortire un effetto opposto…

  15. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Piero

    Sinteticamente Le rispondo.
    In caso di adesione alle transazioni verrà certamente mantenuto il diritto alla corresponsione dell’indennizzo della 210/92 vita natural durante (del resto la normativa di riferimento nulla prevede sul punto).
    In caso di prosecuzione di azione legale l’importo che il giudice stabilirà quale risarcimento dovrà essere decurtato dalle somme percepite dalla 210/92 solo se così sarà stabilito con sentenza passata in giudicato (il giudice potrebbe anche essere di contrario avviso e, soprattutto, controparte potrebbe non aver sollevato la relativa eccezione)
    In caso di sentenza a favore del danneggiato, il mantenimento dell’indennizzo rimane.

  16. Simone Lazzarini 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Andrea

    premesso che il Suo Avvocato saprà certamente consigliarLa al meglio, se ha una sentenza definitiva passata in giudicato che espressamente prevedeva l’obbligo per l’amministrazione di procedere alla rivalutazione ritengo abbia tutto il diritto di agire in via esecutiva o, alternativamente, di agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza.

  17. Luca maraglino 29 Lug 2010 | Rispondi

    Ieri mi sono recato per la prima volta ad una riunione presso il Ministero alla Salute penso proprio sia stata l’ultima.
    Per la strada, in macchina, avevo deliziato il mio udito  ( e quello di un collega) con una lezione di Antonio Forcellino su “Michelangelo” e, di seguito, con una del Prof.  Luciano Canfora su Ottaviano Augusto; l’errore e’ stato fatale; ascoltare l’oratore della riunione al Ministero infatti, mi ha fatto venire i brividi, non  tanto perché lo stesso ha ripetuto un intercalare che adora usare e cioè  “come dire” circa 500 volte (per i patiti delle statistiche faccio notare che e’ riuscito a dire “come dire” 7 volte in una stessa frase!!!!) e neanche per quello che hanno dovuto subire la lingua patria e la sintassi, quanto per la assoluta povertà degli argomenti  trattati e per la sterilità generale di tutto il discorso tenuto.
    Del resto chiedo a me stesso ed ai miei colleghi come ci si possa fidare di persone che hanno fortemente voluto l’art. 11 del d.l. 78/10 di interpretazione autentica dell’art. 2 legge 210/92, e che, proprio nella persona dell’oratore si sono affrettati a scrivere alle direzioni provinciali del tesoro per fare revocare in tutta fretta i provvedimenti di adeguamento in via amministrativa degli indennizzi. Cosa ci si aspetta da questo tipo di gente, che si preoccupino minimamente delle persone infettate? Che siano equi? Le tre ore di nulla assoluto che abbiamo dovuto subire ieri penso siano più che sufficienti come risposta.
    Devo anche dire pero’ che inizialmente si era riusciti a catturare la mia attenzione (tanto e’ vero che ho anche smesso per un po’ di giocare a pacman sul telefonino) con una immagine icastica meravigliosa, quasi memorabile: “oggi non parleremo dei prescritti, ho costruito una barca sulla quale saliranno tutti”; in quel momento gioia e giubilo hanno pervaso l’animo di quei colleghi con clientela che ha problemi di prescrizione.
    Il novello ” armatore” pero’ dopo circa due ore di ” come dire” si e’ clamorosamente rimangiato la parola, e si perche’ l’ avvocatura solleverà il problema della prescrizione e dell’anno della trasfusione. Devo dire che in quel momento più di qualcuno (compresa la inutilità totale della andata a Roma) mi ha chiesto di giocare col mio telefonino, ma purtroppo ha vinto l’egoismo e ho continuato a giocare da solo.
    Un’ultima considerazione riguarda i grafici ed i numeri che ci sono stati offerti in visione su uno schermo: cifre vuote e non riscontrabili  ( tipo abbiamo vinto il 27% delle cause, si ma quante sono adesso in appello??? Non e’ dato saperlo….). In una riunione seria, magari, si sarebbe potuto offrire agli astanti copia fotostatica degli stessi e, quando qualche avvocato più intraprendente si e ‘ permesso di fare una foto allo schermo e’ stato prontamente ripreso, così si viola il diritto alla privacy! Be’ effettivamente anche i muri e gli schermi televisivi hanno diritto di tutela della privacy! Sulle cifre offerte e sulle modalità’ di pagamento (15 lunghi anni) conviene stendere un lenzuolo (piuttosto che un velo) pietoso.
    Tornati in macchina abbiamo sentito forte l’urgenza di una riconciliazione con Dante Alighieri, ed abbiamo prontamente ascoltato una lezione del prof. Pinelli su Agostino Chigi e l’età dell’oro, così, la nostra andata a Roma non e’ stata proprio inutile.
    Luca maraglino 

  18. aster-dima 29 Lug 2010 | Rispondi

    @lucamaraglino

    commento mio: eheheh!

  19. monica 29 Lug 2010 | Rispondi

    @ Luca maraglino Le uniche vere parole sensate uscite dal ministero della salute!!! Grazie a quelli come Luca per darci qualche secondo di buon umore.
    E auguro a tutti i legali in corsa di riuscire a fermare in qualche modo il massacro del mds….

  20. luca 29 Lug 2010 | Rispondi

    Chissa’ se al Ministero leggono i nostri blog.
    Se lo facessero, forse si renderebbero conto di quanto “alta” e “morale” sia la delusione che si sta diffondendo tra noi danneggiati.
    Pochi, anche se assolutamente motivati, sono i riferimenti alla miserevole carita’ che lo Stato ci sta facendo…
    La delusione piu’ grande nasce dall’essere presi in giro, da questo ignobile gioco delle parti (il buono e il cattivo) tra ministero e avvocatura.
    Roba da telefilm polizieschi di serie B.
    Ma al ministero pensano forse che un fegato malato impedisca di ragionare bene?
    Introdurre adesso elementi nuovi mai dichiarati per l’accesso alle transazioni e’ incivile, illegittimo e vergognoso forse tanto quanto l’annullamento delle sentenze sulla rivalutazione della 210.
    Ancora piu’ ignobile che offrire 65.000 euro spalmati in 15 anni. Un miliardo ci costano le auto blu di ministri e parlamentari. Ogni anno. UN MILIARDO DI EURO.
    Chissa’ quante auto blu potranno comprarsi con i soldi che avrebbero dovuto darci.

  21. pino 30 Lug 2010 | Rispondi

    Non ho parole!!
    Sono impossibilitato ad intraprendere ogni tipo di iniziativa.
    Sprono OGNI PERSONA CHE LEGGE QUESTO BLOG CHE è NELLA POSSIBILITà DI PUBBLICIZZARE IN TELEVISIONE IL NOSTRO DRAMMA, DI FARLO IN FRETTA. LO STATO CI STA UCCIDENDO NUOVAMENTE.
    PINO

  22. luigi 31 Lug 2010 | Rispondi

    ma la conclusione della rivalutazione istat non se ne parla, continueremo a percepire le famose 1.100 circa bimestrale, io pensavo che con cuesto governo si doveva stare meglio, ma vedo che pensano tutti ai loro soldi cone ad esempio il finanziamento dei loro partiti, io volevo vedere se il figlio di tremonti ,ò il figlio di berluscomi erano stati infettati come noi, adesso le cose sarebbero di verso.

  23. francesco 31 Lug 2010 | Rispondi

    Salve Avvocato,
    sono un collega e non ho potuto partecipare all’incontro in quanto lavoro fuori italia. Vorrei sapere perchè i trasfusi sono trattati in maniera diversa dagli altri danneggiati, vale a dire un trasfuso 8 cat prende all’incirca 100 mila Euro mentre un emofiliaco 8 cat prende all’incirca 400 mial euro. Premetto che non intendo sollevare alcuna polemica con gli emofiliaci, voglio solo sapere il perchè. Secondo me tale principio viola i principi di uguaglianza sanciti dalla carta costituzione.
    Rimango in attesa di una suo cordiale riscontro.
    Francesco

  24. biosgea 31 Lug 2010 | Rispondi

    vedi, Luigi con questo governo non potevano andare bene, anzi è accaduto proprio il contrario, hanno peggiorato e di molto (se s’èera ancora da far peggio). Se fosse accaduto a loro? come hanno dimostrato sono ben capaci di farsi le regole solo per loro, quindi anche in quel caso a noi non ci darebbe alcun beneficio.

  25. giulio 3 Ago 2010 | Rispondi

    Salve, mi dispiace per Francesco ma se si pone come quesito la differenza tra emofiliaci e trasfusi occasionali…essendo un avvocato!!!! siamo messi bene!!!

  26. luigi 3 Ago 2010 | Rispondi

    a conti fatti dopo 21 anni dal contagio prendo 5800 lordi annui (- parcella avvocato )un bel risarcimento davvero.
    Egr. Avvocato
    se un danneggiato ha due diverse sentenze favorevoli 1 in appello e 1 in tribunale c’è doppio risarcimento?
    Grazie in anticipo

  27. AGOSTINO 3 Ago 2010 | Rispondi

    MORTIFICANTI DISCRIMINANTI TRANSAZIONI:
    1) L’IMPIEGO DELLE 8 categorie e la CMO sono anacronistiche condizioni che non trovano alcuna somiglianza con HCV e HIV esse infatti trattano solo patologie dei militari. Qui addirittura qualcuno le impiega anche per decidere valutazioni in denaro. MOSTRUOSO!!
    PAZZESCO!!
    1)L’ETA’ è altresi portatrice di altre gravi patologie connesse in sicuri aggravamenti e direttamente dipendenti dalla deficienza immunitaria dell’HCV, ecc. – ORA siamo stanchi anche perchè la 210 da categoria a categoria ha una minima differenza.
    STANNO OPERANDO UN GRAN CAOS!! PREGO VOI TUTTI DI DARVI DA FARE IN MILLE MODI PER LA PROSECUZIONE ESECUTIVA DEI GIUDIZI NEI TRIBUNALI.
    A RISENTIRCI RIFLETTETE ED OPERATE CON URGENZA ERA UNA CHIARA PRESA IN GIRO
    LA SERIETA’ NON E’ IL LORO MESTIERE E NOI SIAMO STANCHI.

  28. luigi de sena 5 Ago 2010 | Rispondi

    gentile avvocato le auguro buone vacanze e ringraziamenti per la sua attività in favore di noi tutti. Un ultimo dubbio cui spero possa rispondermi al ritorno. Mi chiedo:
    vi è un decreto legge convertito in legge con precise disposizioni che i danneggiati aventi diritto e con una impegnativa operazione anche economica con incarico ai rispettivi studi legali si sono impegnati a rispettare ;
    ebbene è possibile che meri esecutori amministrativi possano contraddire le determinazioni di legge? è possibile che l’avvocatura dello Stato possa bloccare le transazioni per i danneggiati ante 1978 contravvenendo a precise disposizioni presenti nel decreto ? Non credo sia vero che lo Stato possa transare con chi ritiene più
    opportuno , ciò che è accettabile in una logica amministrativa non è più permesso quando vi è una legge altrimenti le transazioni si farebbero solo con amici e parenti. Chi rientra nei paletti anche complessi di legge non può essere più discriminato neanche con vergognosi parametri di liquidazione come nel caso dei trasfusi in 7/8 categoria….
    con i migliori saluti ed auguri di serene vacanze a presto.

  29. aster 5 Ago 2010 | Rispondi

    @luigidesena

    Non credo sia vero che lo Stato possa transare con chi ritiene più
    opportuno ,

    non ci crederai, eppure proprio questa fu la motivazione dell’insulsa sentenza del tar lazio, con la quale non furono ammessi alla transazione i trasfusi occasionali!!!

  30. lauro 9 Ago 2010 | Rispondi

    jeggete ik sito WWW;anadma.it circa le propeste avanzate,
    leggete anche http://www.politrasfusi.it vanno a raccontare in giro che chi ha fatto l’interferono non ha diritto neanche all0indennizzo

  31. fabio 5 Set 2010 | Rispondi

    A proposito della prescrizione vorrei chiedere ai nostri governanti se la malattia si prescrive (cioè scomapre) dopo un tot numero di anni. Se la risposta è si ben vengano le prescrizioni stabilite, ma come tutti ben sappiamo chi ha contratto l’infezione ci deve convivere o morire; pertanto ritengo che non debbano esistere prescrizioni, specialmente si è già avuta una sentenza favorevole.
    Quindi ritengo che non ci possano essere prescrizioni per una colpa così grave con la quale pochi si sono arricchiti e molti sono deceduti e molti altri si sono ammalati in modo irreversebile

  32. nik 7 Set 2010 | Rispondi

    gent.mo avv. lazzarini
    ho fatto atto di citazione al ministero in maggio 2008
    ma raccomandata di risarcimento danni allo stesso ministero nel 2006 contemporaneamente alla richiesta 210/92.(avuta nel 2007)
    pensa che con questa raccomandata data 2006 possa avere qualche possibilita’ in un eventuale ricorso per l’esclusione dalla transazione perche’ atto di citazione non entro 31/12/2007 ?
    ringrazio anticipatamente nik

  33. aster-dima 7 Set 2010 | Rispondi

    @avv.lazzarini

    mi consenta d’andar “fuori tema” rispetto al 3D, solo x segnalarle una decisione sicuramente interessante: CdA Roma Sez. II 13.5.2010, concernente l’ipotesi di ritenuta sussistenza del nesso eziologico ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non del coniuge contagiato, in conseguenza dell’esplicazione dell’affectio maritalis.

  34. roberto 8 Set 2010 | Rispondi

    vorrei chiedere,avv. lazzarini,se i decedui che anno gia usufruito dll’unatantum,di 150milioni-lire,le saranno decurtati dai 600mila circa che spettano ai deceduti con nesso,la ringrazio,un saluto,da roberto…

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