Ago 2

Rivalutazione ISTAT: la conversione in legge della manovrina non cancella affatto il diritto di chiederla e percepirla

Nonostante le proteste e gli emendamenti presentati, l’art. 11 commi 13 e 14 del Decreto legge n.78/2010 non è stato nè cancellato nè, almeno, modificato in sede di conversione nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.176 del 30 luglio u.s.
Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere, la “partita” non è affatto chiusa.
Va anzitutto segnalato il comportamento gravemente scorretto – per usare un eufemismo – tenuto da numerose Aziende Sanitarie Locali le quali, nell’affrettarsi a comunicare la riduzione dell’importo bimestrale, si sono ben guardate dall’informare lo studio legale che aveva assistito il danneggiato nel contenzioso sfociato nel riconoscimento della maggiorazione, preferendo inoltrare la comunicazione solo ed esclusivamente all’interessato.
Altre Aziende sanitarie e lo stesso Ministero hanno fatto ancora peggio riducendo l’importo bimestrale senza nulla comunicare, neppure all’interessato.
Già cominciamo ad assistere al consueto teatrino di impiegati amministrativi che, non paghi del disastro compiuto anni addietro allorchè scoraggiarono danneggiati dal presentare domande d’indennizzo sull’erroneo presupposto dell’intempestività della domanda, alle richieste di chiarimenti formulate da parte dei soggetti che abbiano subito la decurtazione si avventurano in considerazioni del tutto erronee dal punto di vista giuridico in ordine ad una pretesa insuperabilità del dettato legislativo.
Ciò premesso è importante che chi si è visto decurtare gli importi dell’assegno bimestrale per effetto dell’eliminazione del diritto alla rivalutazione in precedenza percepita non si fermi a quanto lapidariamente comunicatogli dall’ente erogatore della prestazione, ma informi tempestivamente lo studio dal quale è assistito al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie contromisure.
Ricordiamo ad abundantiam che già sono pendenti avanti alla CEDU due ricorsi da noi presentati nell’interesse dei soggetti che, con motivazioni risibili, si erano visti negare dalla Corte di Cassazione il diritto alla rivalutazione nello scorso autunno.
Per quanto riguarda lo scrivente studio, nel mese di settembre, dopo la pausa feriale, saranno poste in essere tutte le iniziative più opportune per il ripristino del beneficio agli aventi diritto, a cominciare da quei soggetti muniti di sentenza favorevole che riconosca esplicitamente il diritto alla rivalutazione per i ratei maturandi e che abbia autorità di cosa giudicata.
A seconda dei casi verrà predisposto precetto ed eventuale pignoramento, diffida, ricorso per ottemperanza o nuovo ricorso al giudice del lavoro ovvero ancora altre azioni che saranno studiate caso per caso in funzione della specificità del caso singolo.

La documentazione relativa all’avvenuta decurtazione (comunicazioni dell’ente erogatore, avvisi di pagamento, estratti conto bancari ecc. ecc.) potrà essere inoltrata allo studio con una delle seguenti modalità alternative:
a mezzo mail, trasmettendola in formato .pdf o .tif all’indirizzo mail info@studiolegalelrs.it
a mezzo telefax, precedendola da una nota accompagnatoria all’attenzione dell’Avv. Simone LAZZARINI, al numero 02.89078925
a mezzo posta ordinaria, scrivendo all’Avv. Simone LAZZARINI, Via Ippolito Rosellini, 12, Milano

Coloro i quali avranno trasmesso la sopra indicata documentazione saranno contattati singolarmente per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti

Avv. Simone LAZZARINI

Approfondimento pubblicato il 2 Agosto 2010 - Tutti i diritti riservati Studio Legale Lazzarini.


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