Con sentenza n.7702 del 21 giugno 2016, il Tribunale di Milano ha nuovamente ribadito la responsabilità del Ministero per trasfusioni di sangue infetto anche per eventi trasfusionali antecedenti al 1978, condannando l’Amministrazione a risarcire in misura pari ad oltre euro 730.000,00= gli eredi di un soggetto deceduto.
La tesi sostenuta dal tribunale meneghino, secondo cui anche ben prima dell’isolamento del virus dell’HCV erano pienamente esigibili dall’Amministrazione obblighi di vigilanza, appare in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, tanto di legittimità (da ultimo vedasi le sentenze n.2232 e n.11792/2016), quanto di merito.
Ad opinione di chi scrive è anzi proprio la paziente e capillare disamina di quest’ultima giurisprudenza a offrire spunti ancora più confortanti a sostegno della tesi sulla “retrodatabilità” della responsabilità ministeriale non soltanto per numerosità, ma anche per contenuti.
Infatti, oltre al foro “milanese” (di cui ricordiamo, ex plurimis, le sentenze del Tribunale n.13246/2015 e 5801/2012), anche altri fori hanno nella sostanza condiviso tali argomentazioni, con le seguenti sentenze:
Tribunale di Bari, n.170/2014 e n.3203/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, tra il novembre 1975 ed il settembre 1976 e nell’aprile 1977;
Tribunale di Caltanissetta, n.234/2015), in relazione a trasfusioni somministrate nel luglio 1972;
Tribunale di Catania, n.718, n.2712 e n.3117/2016, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel novembre-dicembre 1968, nell’agosto 1975 e nel 1974;
Corte d’Appello di Catania, n.268/2016, in relazione a trasfusioni somministrate nel maggio-giugno 1967;
Tribunale di Catanzaro, n.816/2015, in relazione a trasfusioni somministrate nel 1973;
Tribunale di Firenze, n.509, n.1339, n. 1617 e n. 3500/2013, n.2740/2014, n.76 e n.2056/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel maggio 1971, tra il gennaio ed il settembre 1971, nell’aprile 1977, nell’aprile 1975, nell’ottobre 1977, nel luglio 1968 e nel 1975;
Corte d’Appello di Firenze, n.1837 e n.1838/2015, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel 1976 e nel maggio 1971;
Tribunale dell’Aquila n.824/2014 (poi confermata da Corte d’Appello dell’Aquila, n.206/2016) con la quale, avuto riguardo ad una trasfusione occorsa addirittura nel 1965, si osserva acutamente che “è senz’altro da ammettere che il sangue e gli emoderivati utilizzati non siano stati sottoposti alle preventive indagini di laboratorio successivamente codificate ed atte a valutare l’assenza di agenti patogeni infettanti quali l’epatite C all’epoca ancora non identificato”, “non è altresì noto se i prodotti utilizzati siano stati sottoposti al dosaggio dell’enzima ALT.., scoperto …sin dal 1955 e… commercializzati in Italia già nel 1964” e raccomandato dal Ministero con la circolare n. 50 del 28.3.66”. Si sottolinea altresì che già all’inizio degli anni sessanta numerosi grandi Centri Trasfusionali dosavano i livelli delle transaminasi nelle sacche ematiche che venivano allestite e conservate per l’utilizzo mentre i centri più piccoli “non erano ancora adeguatamente attrezzati per rilevare in via indiretta, ossia con i cosiddetti test surrogati, l’eventuale presenza di virus epatici in ragione della citolisi dagli stessi indotta. Censurabile è infine lo stesso ritardo del Ministero nell’emanazione della circolare n. 50 del 1966 a fronte delle conoscenze scientifiche e della commercializzazione di prodotti per il rilevamento dell’aumento delle transaminasi già nel 1964.
Tribunale di Napoli, n.6354/2014, in relazione a trasfusioni somministrate nell’aprile 1976;
Tribunale di Palermo, n.2678/2014, n.3640, n.5355, n.6726 e n.6810/2015, in relazione a trasfusioni somministrate rispettivamente, nel 1969, nel 1971, nel 1977, nel 1971 e nell’agosto 1970;
Corte d’Appello di Venezia, n.444/2016, in relazione a trasfusioni somministrate nell’aprile 1977;
Tribunale di Roma, n. 10448 e n.23474/2014, n. 1838, n.4900, n.5155, n.10335, n.12723, n.13182, n.14184, n.20264, n.21035 e n.23728/2015, n.1385, n.5243, n.7180, n.8418 e n.10650/2016, in relazione a trasfusioni somministrate, rispettivamente, nel dicembre 1968, nel 1971, nel 1974-1975, nell’ottobre 1972, nel 1975, nel 1969, nel giugno 1973, nel settembre 1974, nell’aprile-maggio 1977, nel dicembre 1971, nel dicembre 1975-gennaio 1976, tra l’ottobre 1974 ed il marzo 1975, nell’ottobre 1974, nel luglio 1972, tra il gennaio e l’aprile 1976 e tra il dicembre 1969 ed il gennaio 1970 e, infine, nell’ottobre 1966.
Tribunale di Torino, sentenza n.2371/2015, riguardante un caso di trasfusione del 1967.
La freschissima sentenza del tribunale di Milano appare ulteriormente significativa perché, nel caso di un soggetto deceduto, nella liquidazione del danno iure hereditatis, valorizza il c.d. “danno terminale”, andando oltre la rigida applicazione dei valori tabellari previsti per il risarcimento dell’invalidità temporanea e perché, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale alla sorella per la morte del fratello personalizza la liquidazione del danno ben oltre le tabelle milanesi.
Da segnalare, infine, la scelta del giudice di non operare alcuno scomputo, dal quantum risarcibile, dell’indennizzo ex lege 210/92 eventualmente percepito “non avendo il Ministero offerto idonea prova delle somme erogate al danneggiato ed agli attori ex lege n. 210 del 1992, essendosi l’amministrazione convenuta meramente limitata ad allegare la predetta istanza senza fornire alcun dato quantitativo accompagnato dai rispettivi riferimenti cronologici in ordine alle singole erogazioni del predetto indennizzo.”
Giu 22
Interessante per il caso di mio strettissimo congiunto che al parto ha ricevuto somministrazioni (1978-1979-1980)di immunoglobuline anti Rh prodotte dalla immunità di Vienna
Ringrazio x le preziosi informazioni l’Egr Avv Lazzarini