Aprile 27

Le Sezioni Unite affidano al giudice amministrativo le controversie sul rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di riconoscimento del danno da emotrasfusione

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte afferma che rientrano nella giurisdizione del  giudice amministrativo le controversie in materia di rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato in caso di danni da emotrasfusione.

Aprile 27

Riconosciuti 1,4 milioni agli eredi di una donna trasfusa nel 1980 e contagiata da sangue infetto

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento in punto di liquidazione unitaria (ed adeguata) del risarcimento del danno da grave lesione e da successiva perdita del rapporto parentale a seguito del decesso di soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale: riconosciuto oltre 1.400.000 euro agli eredi di una donna trasfusa nel 1980 e contagiata da sangue infetto.

Se siete interessati al caso potete scaricare e leggere la Sentenza n.5186-2015 del Tribunale Civile di Milano, Sezione Decima civile.

Aprile 27

Non è lottizzazione abusiva il mero frazionamento di un terreno in più lotti

Il tribunale penale di Milano conferma: non configura lottizzazione abusiva il mero frazionamento di un terreno in più lotti, se accompagnato da opere non incompatibili con l’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici anche in relazione alle attività ed interventi possibili all’interno delle fasce di rispetto stradale.

È l’accusa che deve fornire la prova inequivoca dell’intento edificatorio degli imputati. Non è neppure configurabile nel caso che qui ci occupa un’esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire in ragione del fatto che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, agli artt. 3 comma 1 lettera b) e 6 comma 2 lettera a) del D.p.r. 380/2001, il frazionamento è ricompreso nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, per la cui esecuzione non è più necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo, laddove, come nel caso di specie, rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso.

Se interessato al caso, puoi scaricare la Sentenza del Tribunale penale di Milano, Sezione Quarta civile, sentenza n.3016 del 10 marzo-11 aprile 2016.